F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CFA del 26 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. GARAFFONI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CFA del 26 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. GARAFFONI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) Il Sig. Mirko Garaffoni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Maceratese, ha proposto appello avverso la decisione del T.F.N. pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN, nella parte in cui gli è stata inflitta la sanzione della squalifica di anni 3 per l’accertata sua responsabilità in ordine alla combine avente ad oggetto lo svolgimento della gara Santarcangelo/L’Aquila del 15.11.2014 del Campionato di Lega Pro Girone B. Secondo la ricostruzione della Procura Federale, di cui all’atto di deferimento del 4.11.2015 prot. N. 4327/859 pf 14/15 (mediante il quale, in relazione alla predetta gara, è stata chiesta, per le violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S., con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica, la sanzione della squalifica di anni 3 ed € 50.000,00 di ammenda + mesi 6 ed € 10.000,00 di ammenda per l’illecito sportivo aggravato), il Garaffoni, in concorso con i Signori Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., Ciardi Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società Santarcangelo Calcio S.r.l., Di Lauro Fabio, all’ epoca dei fatti soggetto iscritto nei ruoli tecnici della FIGC, non tesserato, Guidone Marco, Obeng Francis e Traoré Mohamed Lamine, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società Santarcangelo, e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, Ciardi e Di Lauro per aver proposto al Di Nicola che si serviva anche dell’intermediazione di Garaffoni, l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro a Guidone, Obeng e Traoré, i quali hanno aderito all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; Di Nicola anche per aver corrisposto una somma di denaro da destinare all’acquisto delle prestazioni dei calciatori predetti, con le aggravanti di cui all’art 7 comma 6 C.G.S. dell’ effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica, e per Di Nicola, Di Lauro, Ciardi, Guidone, Obeng e Traoré, della pluralità degli illeciti commessi e contestati. Il T.F.N., con riferimento a Di Nicola, Di Lauro, Ciardi e Garaffoni, ha ritenuto provata la circostanza che, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non tesserati, abbiano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in epigrafe, prendendo accordi e contatti diretti al raggiungimento dello scopo e riuscendo nell’intento. Dalle intercettazioni emerge, in definitiva, l’esistenza di atti diretti ad alterare il risultato e lo svolgimento della gara compiuti da soggetti che ricoprono ruoli in grado di incidere concretamente sugli stessi. Sostiene il T.F.N. che “nella struttura organizzativa dell’illecito de quo si inserisce anche il calciatore Garaffoni Mirko, tesserato della S.S. Maceratese. Questi, contattato dal Di Nicola, non disdegna di offrirgli i suoi servigi e si mette in contatto con il Ciardi, che aveva conosciuto nel corso della sua militanza presso la Soc. Santarcangelo. Il Garaffoni, in particolare, oltre a rassicurare il Di Nicola sull’affidabilità del Ciardi, non si esime dal contattarlo telefonicamente e dal suggerirgli cosa fare per il buon esito della combine, nonché dal suggerirgli cosa riferire allo stesso Di Nicola nell’incontro che avrebbero avuto: “vediti e parlatene a quattrocchi………………va bene, io gli dico abbracciarsi tutto bene, l’altro... ……poi ne parli domani”. Vi è quindi prova di un intervento del Garaffoni non privo di efficacia causale rispetto alla conclusione dell’illecito, ovvero del compimento da parte del tesserato di atti potenzialmente idonei a determinare l’alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, mettendo così in pericolo il bene giuridico protetto, che è quello della regolarità di svolgimento delle competizioni nel rispetto dei principi di lealtà e probità sportiva”. Avverso la decisione del T.F.N. il Garaffoni ha proposto reclamo deducendo, con un unico motivo: assoluta insussistenza e l’infondatezza della tesi colpevolista formulata dall’organo inquirente nei confronti del Sig. Mirko Garaffoni (ed inopinatamente condivisa dai giudici di prime cure nella gravata delibera) – Carenza di qualunque serio ed oggettivo riscontro probatorio alle intercettazioni telefoniche, in merito ad un presunto coinvolgimento del suindicato tesserato nell’asserita alterazione della gara Santarcangelo-L’Aquila – Non rilevabilità, nella vicenda in esame, del benché minimo elemento pur semplicemente di tipo indiziario, in grado di supportare le scarne, estemporanee ed apodittiche affermazioni sulle quali è basato l’intero costrutto accusatorio a carico del ricorrente – per l’effetto mancato raggiungimento non solo della prova “ogni oltre ragionevole dubbio” ma anche, più modestamente, di un “grado probatorio appena superiore al generico livello probabilistico ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” – Conseguente proscioglimento dell’odierno appellante da qualsiasi addebito, con integrale annullamento della punizione (tre anni di squalifica) comminatagli in prima istanza – In subordine rideterminazione della contestata incolpazione da illecito sportivo (art. 7, comma 1, C.G.S.) a violazione dell’obbligo di denuncia (art. 7, comma 7, C.G.S.). A sostegno di tale ricostruzione, il reclamante deduce che delle tre telefonate che lo vedono quale interlocutore, distribuite nel breve arco temporale che tra le ore 21.16 e le ore 23.35 del 13.11.2014, alcuna di queste rappresenta, per contesto e contenuto, la prova del coinvolgimento del Garaffoni stesso nella progettazione della combine; né la prima (telefonata Di Nicola/Garaffoni delle 21.16), la quale si sarebbe svolta in un contesto non riservato (mentre il calciatore era a cena con i tifosi) e quindi strutturalmente inidoneo alla concretizzazione dell’illecito, dal contenuto superficiale nei riguardi dell’argomento oggetto di trattazione tra i due interlocutori (la verifica dell’affidabilità del Ciardi al quale il Di Nicola era in procinto di rivolgersi per la concertazione dell’illecito); né la seconda (telefonata Garaffoni/Ciardi delle 21.212014) nella quale il Garaffoni si sarebbe limitato a riferire al Ciardi le preoccupazioni di Di Nicola circa la sua affidabilità, invitandolo quindi al chiarimento reciproco; né la terza (telefonata Di Nicola/Garaffoni delle 23.35) nella quale non sarebbe stato fatto alcun accenno alla combine, essendosi limitato il Garaffoni ad esprimere perplessità circa l’affidabilità del Ciardi e a fornire risposte dal tenore evasivo che dimostrerebbero come si fosse posto “in modo comunque distaccato, di colui che rimanda sempre al concetto “fate voi”. Non emergerebbe, pertanto, alcun elemento dal quale ricavare la partecipazione effettiva del reclamante all’attuazione di alcun progetto; il medesimo infatti non avrebbe mai aspirato a farne parte nè ad essere messo al corrente dell’eventuale concretizzazione della combine; peraltro, sia il Di Nicola che il Ciardi non avrebbero avuto alcuna necessità dell’apporto del Garaffoni il quale all’epoca dei fatti era tesserato per una società estranea alla combine medesima; mentre il Garaffoni non avrebbe mai manifestato vicinanza al mondo delle scommesse. L’atteggiamento del reclamante, a tutto voler concedere, rileverebbe sotto il diverso e mono grave profilo del’omessa denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S.. Alla seduta fissata innanzi alla Corte federale di appello, nei giorni 26 e 27 febbraio 2016, si è svolto il dibattimento al quale hanno preso parte i rappresentanti della Procura federale nonché il difensore del reclamante i quali hanno illustrato le rispettive posizioni. La Corte ritiene di dovere condividere integralmente il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN non emergendo dagli atti del procedimento elementi che possano condurre ad una diversa valutazione e, quindi, all’accoglimento, anche parziale, del reclamo. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del Garaffoni e l’efficienza causale delle sue condotte in relazione alla concretizzazione dell’illecito sportivo in questione. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20.8.2012, Com. Uff. n. 031/CGF del 23.8.2012). Il giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N., che la Corte ritiene di dovere condividere, fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con tali principi e con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – contesto nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali E’ indubbio, infatti, che anche la partita Santarcangelo/L’Aquila del 15.11.2014 fu oggetto di illecito sportivo. A tale riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, C.G.S. intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7.7.2006, Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente C.G.S.). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 C.G.S., considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, Com. Uff. n. 10/C del 23.9.2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, C.G.F., 19.8.2011, Com. Uff. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Fatta tale doverosa premessa, la Corte ritiene che l’apporto del Garaffoni alla commissione dell’illecito, benché delimitato nella sua consistenza, possieda comunque efficacia causale e rappresenti, nella sua sostanza, elemento senz’altro rilevante ai sensi dell’art.7.1 C.G.S.. Il medesimo Garaffoni, infatti, si attribuisce il ruolo di mediare tra il Di Nicola ed il Ciardi ben sapendo che gli interessi dei due suoi interlocutori fossero chiaramente rivolti alla commissione dell’illecito. Ebbene, anche solo il tentativo di ridurre, mediante la sua opera di mediazione, la distanza tra i due sodali rappresenta una condotta che, svolta consapevolmente per stessa ammissione del Garaffoni (tanto da ipotizzare, seppure infondatamente, una derubricazione del proprio illecito nell’ipotesi dell’omessa denuncia), non può non rilevare nei termini prospettati dalla Procura federale e poi condivisi dal T.F.N.. Peraltro che la posizione del Garaffoni non possa essere ricondotta a quella senza dubbio meno grave di colui che apprende passivamente o inconsapevolmente la trame poste in essere da altri per la commissione di un illecito senza farne denuncia alla Procura federale lo si ricava anche per fatti concludenti; e cioè dal fatto che è lo stesso Garaffoni a chiamare il Di Nicola (13.11.2014, ore 21.16) e poi, invitato dal Di Nicola, a chiamare anche il Ciardi (13.11.2014, ore 21.21) per rassicurarlo circa l’affidabilità del sodale; fino a prospettare, seppure con linguaggio criptico ed allusivo, il contenuto dell’accordo illecito (“gli dico abbracciarsi tutto bene”; “te gli dici: in quell’altro modo non ci sono problemi, c’è la sicurezza … giusto? …. In quest’altro modo la situazione è questa, se te la vuoi rischiare rischiatela te … io ne ho due, forse tre … la realtà è questa …altrimenti in quell’altro modo gli dici: per noi va bene, punto … la verità … dopo sarà a lui prendersi le sue cose …”). Garaffoni stesso, del resto, in sede di audizione del 6.7.2015 non potrà fare a meno di ammettere di avere sbagliato ad interloquire con il Di Nicola ed il Ciardi, sottolineando, nel dare ragione delle proprie riferite intenzioni di non volersi fare coinvolgere nella combine, come fosse perfettamente consapevole del ruolo che sia Di Nicola che il Ciardi gli avevano riconosciuto ed affidato (che lui, in piena autonomia, aveva tuttavia ritenuto di potere efficacemente interpretare). Anche riferendo sulla telefonata con il Ciardi del 14.11.2014, nel corso della quale vengono riproposti i temi della combine (“l’abbraccio”), il Garaffoni qualifica il proprio comportamento come una “leggerezza”, dando quindi conferma di essere considerato dal Ciardi come dal Di Nicola un interlocutore il cui contributo poteva essere decisivo nell’ottica del perfezionamento della combine. In conclusione, la Corte ritiene che debba essere confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N. dal momento che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussiste quel ragionevole grado di affidabilità in ordine alla commissione dell’illecito di cui trattasi da parte del Garaffoni e che, segnatamente, sussiste quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità; e che, sulla solidità di tale quadro, non incida la diversa lettura operata dal reclamante volta a minimizzare il contenuto delle intercettazioni telefoniche che direttamente lo riguardano. Per questi motivi, ritenendo la sanzione individuata da parte del T.F.N., al minimo edittale, conforme ai principi di congruità, la C.F.A., a SS.UU., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Garaffoni Mirko e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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