F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/GENOA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/GENOA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.9.2015) Il calciatore Goran Pandev in data 28.9.2015 ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata su Com. Uff. 47 del 25.9.2015, con la quale, in relazione alla gara Lazio/Genoa del 23.9.2015, gli è stata inflitta la sanzione della squalifica di 3 giornate con la seguente motivazione: “per avere, al 40° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto”. Ricevuta in data 30.9.2015 dalla Segreteria della Corte Sportiva d’Appello la documentazione richiesta, il reclamante, con atto del 7.10.2015, ha trasmesso il proprio atto di reclamo con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza: insufficienza e contraddittorietà del provvedimento impugnato; travisamento del fatto; erronea qualificazione del comportamento del calciatore come “condotta volontaria e violenta”. Il Giudice sportivo, infatti, avrebbe erroneamente ricavato dal referto dell’arbitro elementi tali da rappresentare quale gesto intenzionale e violento il colpo portato dal Pandev al volto di un avversario; diversamente, a dire del ricorrente, lo stesso referto arbitrale, benchè avesse rimarcato la violenza del gesto (la gomitata) tanto da determinare l’espulsione del Pandev, da una parte, lo avrebbe ricondotto in un normale contesto di gioco, e, dall’altra, ne avrebbe ridimensionato la gravità sottolineando la mancanza di conseguenze pregiudizievoli per l’avversario. Peraltro il colpo sarebbe stato inferto non con il gomito ma con l’avambraccio ed avrebbe colpito il collo e non il volto dell’avversario; circostanze queste rivelatrici, a dire del ricorrente, della assoluta mancanza di volontarietà e di violenza. In altri termini, il comportamento del Pandev, a tutto voler concedere, avrebbe le caratteristiche di una condotta maldestra, imprudente, per avere usato il Pandev eccessiva vigoria in una normale fase di gioco, e integrerebbe gli estremi della diversa fattispecie della condotta antisportiva sanzionabile con una squalifica più tenue. Il reclamante ha quindi concluso chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate di gara anche con commutazione del turno di squalifica annullato con una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia. La Corte, ascoltate le parti, esaminati gli atti ed interpellato il direttore di gara, ritiene di condividere pienamente il giudizio del primo giudice circa la natura del gesto compiuto dal calciatore Pandev; la ricostruzione dell’episodio, al di là della difformità espressive tra il referto arbitrale - al quale, come è noto, deve essere attribuita fede privilegiata - ed il provvedimento del Giudice sportivo, evidenzia la particolare violenza e l’intenzionalità del gesto; all’elemento della violenza del colpo inferto al proprio avversario dal calciatore Pandev, evidenziata nel referto dell’arbitro, si accompagna quello della intenzionalità che il giudice sportivo ha correttamente tratto dalla circostanza che lo scontro si sia verificato a palla lontana rispetto alla posizione dei due calciatori entrati in contatto. Del resto l’arbitro, interpellato dalla Corte, ha confermato il carattere e la natura del gesto per come sono stati interpretati dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato. In conclusione, la Corte ritiene che il comportamento osservato dal calciatore Pandev sia punibile nella misura stabilita dal Giudice Sportivo, corrispondente del resto al minimo edittale di cui all’art. 19.4 lett. b) C.G.S. Ne consegue che la sanzione inflitta debba essere confermata. Per questi motivi la C.S.A., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pandev Goran. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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