F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015) Con reclamo ritualmente proposto, la S.S.C. Napoli S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 35 del 15.9.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A le ha irrogato, seguito gara Empoli/Napoli del 13.9.2015, l'ammenda di € 3.000,00, per avere redatto la distinta gara non conformemente alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con circolare n. 11 del 12.8.2015. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'affidamento incolpevole costituente, al più, un mero errore di compilazione del format di gara, consistente nell'ordine dei calciatori, non suddivisi in riserve e titolari, ma per numero di maglia, i titolari contrassegnati con delle X. Ha, per contro, dedotto la legittimità del suo operato, richiamando le linee guida di cui all'art. 38.01 del Regolamento UEFA per l'Europa League che nulla prescrive circa l'ordine di indicazione dell’ “undici titolare” disponendo che, prima di ogni gara, ciascuna squadra sia tenuta a indicare, in distinta, unicamente i numeri di maglia, cognomi e date di nascita dei giocatori, prevedendo al successivo paragrafo (art. 38.02) che gli undici giocatori indicati nella distinta quali titolari debbano essere gli stessi che inizieranno il match, con ciò conferendo al Club margine di scelta circa le modalità con cui evidenziare la formazione titolare. In sostanza si tratterebbe di un mero errore metodologico contraddistinto da una più che evidente buone fede. Ha, inoltre, in via subordinata, dedotto l'abnormità ed eccessività afflittiva della sanzione con richiesta di riqualificazione della condotta contestata. Alla seduta del 16.10.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che la fattispecie sanzionata è riconducibile ad una ipotesi di violazione formale rispetto alle linee guida impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con circolare n. 11 del 12 Agosto 2015 da osservarsi in sede endofederale, e ciò a prescindere dalla diversa previsione di cui agli artt. 38.01 e 38.02 del Regolamento UEFA richiamati dalla reclamante. Orbene, tenuto conto delle doglianze della reclamante circa la qualità ed entità dell’infrazione accertata e della gravosità e sproporzione della sanzione irrogatale, la Corte accoglie in parte il proposto reclamo, ritenendo sufficiente irrogare in capo alla reclamante la sanzione dell’ammonizione. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli infligge la sanzione dell’ammonizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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