F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FROSINONE DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FROSINONE DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015) La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, - Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 25.9.2015, con quale è stata inflitta alla Società Iuventus, società reclamante, in relazione ad eventi di cui alla gara Juventus/Frosinone del 23.9.2015, quinta giornata di andata del Campionato di Serie A Tim 2015/2016, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 “per avere i suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale, sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. - Esaminato il reclamo, proposto in data 7.10.2015 dalla predetta società, e le relative contestazioni, in fatto e diritto; - Appurato che il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, nella specifica sezione “Cori”, registra testualmente (attraverso l’apposizione di segno “X” sulla corrispondente casella): che detti cori vanno ricondotti alla categoria di quelli relativi a “denigrazione e/o insulto territoriale”; che la frase in questione è la seguente “Lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco”, 6 puntualizzandosi che il predetto coro è stato intonato “per pochi secondi” al minuto 72° del secondo tempo di giuoco; che il settore di provenienza va individuato nella “curva sud 1° anello occupata dai tifosi della Juventus (sett. 119-120-121)”; che, quanto alla percezione del coro, il collaboratore Massimiliano Macaluso, posto “alla destra della panchina del Frosinone adiacente alla curva sud”, lo ha percepito, come anche il collaboratore Stefano Papa dalla sua postazione collocata “in posizione centrale tra le due panchine”, mentre non lo ha percepito il collaboratore Matteo Olivieri dalla sua posizione “alla sinistra della panchina della Juventus adiacente alla curva nord”; che, quanto alla percentuale di sostenitori che avrebbero partecipato al coro, essa si aggirava attorno al 30% di quelli ospitati nei settori dello stadio dai quali si è levato il coro medesimo; - Tenuto conto che nel reclamo la Società sanzionata contesta dapprima la riconducibilità delle frasi oggetto di coro alla categoria dei cori comportanti insulto per discriminazione territoriale, dovendosi derubricare l’episodio alla stregua di uno “sfottò” poco elegante riservato ai sostenitori delle squadre avversarie indipendentemente dalla provenienza territoriale dei tifosi, per poi affermare che comunque, per come si legge anche dal rapporto arbitrale, non sussiste il fondamentale requisito della percepibilità del coro in tutto lo stadio e per concludere, infine, nel senso che in ogni caso, oltre alle esimenti già tenute in considerazione dal Giudice sportivo nel quantificare l’ammontare della sanzione, andrebbe applicata anche la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S. tenuto conto del particolare impegno assunto dalla Società per combattere ogni forma di esclusione sociale, come dimostrano le iniziative assunte in collaborazione con l’Unesco e dimostrate con allegata documentazione del progetto “Juventus against racism”; - Considerato che sebbene il comportamento registrato dai collaboratori della Procura Federale con riferimento ai sostenitori della Società reclamante determina la violazione dell’art. 11, comma 3, C.G.S., a mente del quale “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione” e che indubbiamente il coro in questione, per i suoi contenuti, manifesta una evidente capacità discriminatoria, nondimeno va rammentato che il sistema sanzionatorio stabilito dal C.G.S. nei casi di responsabilità per comportamenti discriminatori (art. 11), pur se per un verso imputa il comportamento tenuto dai sostenitori – e le connesse conseguenze punitive - alla responsabilità della società in modo sostanzialmente oggettivo, presuppone tuttavia un limite di punibilità rappresentato dalla effettiva dimensione e la percezione reale del fenomeno. Infatti l’elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all’imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori; - Rammentato in via generale che, in epoca precedente rispetto all’intervento interpretativo operato e dal Consiglio federale il 16.10.2013, l’art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Successivamente, con la citata deliberazione del 16.10.2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l’art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della “dimensione e percezione reale del fenomeno”; - Soggiunto che, la modifica apportata all’art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell’U.E.F.A., che all’art. 14 afferma: “any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethic origin, incurs e suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction”. Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie 7 originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l’ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno; - Ribadito ancora una volta che, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all’interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni unite della Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello “spettacolo” ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana); - Puntualizzato quindi, che la norma recata dalla nuova versione dell’art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell’interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell’art. 11, intervenuta nell’ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno; - Rilevato che, nel caso di specie, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio, è registrato che il collaboratore Matteo Olivieri dalla sua posizione “alla sinistra della panchina della Juventus adiacente alla curva nord” non lo ha percepito e che soltanto il 30% dei sostenitori della Società reclamante, tra quelli ospitati nei settori dello stadio dai quali si è levato il coro medesimo vi hanno partecipato; - Ritenuto quindi che, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall’art. 11, comma 3, C.G.S. non ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo può trovare accoglimento con conseguente riforma della decisione fatta oggetto di gravame ed annullamento della sanzione inflitta alla società reclamante; Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. di Torino annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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