F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALC. CASCIONE EMMANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA/CESENA DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 29.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALC. CASCIONE EMMANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA/CESENA DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 29.9.2015) Con ricorso del 7.10.2015, il sig. Cascione Emmanuel, calciatore del Cesena, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti della Serie B di cui al Com. Uff. del 23.09.2015, con il quale era stata inflitta al medesimo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive a seguito dell’incontro di Campionato di Serie B tra Perugia e Cesena. Il Giudice di prime cure evidenziava come la sanzione derivasse dalla doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; nonché, per avere all’atto del provvedimento di espulsione rivolto all’arbitro un’espressione irriguardosa. A sostegno dell’impugnazione, il reclamante evidenziava come la frase pronunciata nei confronti del Direttore di Gara fosse da annoverare tra le maleducate espressioni di critica e protesta dell’operato del Direttore di gara. A supporto di tale tesi, il Cascione richiamava alcune pronunce dell’adita Corte, quali il Com. Uff. n. 315/CGF del 26.06.2013 ed ancora il Com. Uff. n. 158 /CGF del 10.01.2014. Le pronunce richiamate appaiono, invero, non coerenti con la fattispecie di cui trattasi e soprattutto con il comportamento del reclamante, che al contrario va ad aggravare il valore complessivamente offensivo dell’atteggiamento tenuto. La Corte, infatti, ritiene che oltre il significato estrinseco della frase irriguardosa si debba valutare anche il gesto oltremodo offensivo effettuato dal Cascione nei confronti del Direttore di Gara, laddove lo stesso calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione si toglieva la maglia e la tirava in senso di protesta gridando “ che c…. fai”. In altre parole la platealità del gesto assume di per sé connotato qualificante. Pertanto, per i motivi sopra esposti, il reclamo proposto dal calciatore Cascione Emmanuel deve essere respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cascione Emmanuel e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it