COMITATO REGIONALE VENETO COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 Del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Giocatore Savio Devid (tesserato A.C.D. Mussolente) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del C.R. Veneto del 13/4/2016 – Squalifica tre giornate – Campionato Promozione Il giocatore SAVIO Devid – tesserato per la società A.C.D. Mussolente

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 Del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Giocatore Savio Devid (tesserato A.C.D. Mussolente) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del C.R. Veneto del 13/4/2016 – Squalifica tre giornate - Campionato Promozione Il giocatore SAVIO Devid – tesserato per la società A.C.D. Mussolente - ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 78 del C.R. Veneto del 13/4/2016, con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a suo carico : “una giornata per doppia ammonizione e due giornate perché al momento dell’espulsione insultava pesantemente l’arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame le altre parti del ricorso presentato dal giocatore Savio Devis (Mussolente); esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado e la completezza del referto, ritiene che la sanzione sia adeguata ai fatti ascritti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal Calciatore Savio Devid (Montecchio Maggiore); - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a suo; - di introitare la tassa reclamo versata.
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