F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CFA del 29 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. DI NICOLA ERCOLE AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CFA del 29 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. DI NICOLA ERCOLE AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) Il Sig. Ercole Di Nicola, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927, ha proposto appello avverso la decisione del TFN pubblicata sul C.U. 48/TFN nella parte in cui gli è stata inflitta la sanzione, in continuazione, della inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5 e l’ammenda di € 100.000,00, in relazione ai fatti commessi in occasione delle gare di cui ai seguenti capi: 14 (gara Juve Stabia / Lupa Roma dell’1.11.2014); 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014); 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014); 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014); 19 (gara Cremonese / Pro Patria del 15.12.2014); 22 (gara Torres / Pro Patria dell’11.1.2015); 24 (gara Livorno / Brescia del 24.1.2015); 25 (gara Catania / Crotone del 16.2.2015); 26 (gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015); 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015); 28 (gara Barletta / Catanzaro del 1.4.2015). La Procura Federale, con atto di deferimento del 4.11.2015 prot. N. 4327/859 pf 14/15 aveva formulato nei confronti del Di Nicola le seguenti ipotesi accusatorie: a) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; b) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14- 15); d) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; e) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); f) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; g) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); h) Gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; i) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14- 15); l) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; m) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS; n) Gara LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 (Campionato Serie B): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; o) Gara LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 (Campionato Serie B): violazione dell’art. 6, comma 1, CGS; p) Gara CATANIA – CROTONE del 16.02.2015 (Campionato di Serie B): violazione art. 1 bis, comma 1, del CGS; q) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); r) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); s) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; t) Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15). Pertanto, in ordine alle incolpazioni come sopra contestate, la Procura federale aveva chiesto la sanzione a carico del Di Nicola della inibizione di 6 anni e 3 mesi e ammenda di € 185.000 in continuazione con riferimento a quanto contestato nei procedimenti 859bispf14-15 e 1048pf14-15 così determinata: in continuazione rispetto ai procedimenti 859bispf14-15 e 1048pf14-15 inibizione 2 mesi ed ammenda € 10.000 per la violazione di cui all'art. 7 comma 7 del CGS sub a) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000 per la violazione di cui all'art. 6 comma 1 del CGS sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per illecito sportivo aggravato sub c) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1 CGS sub d) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub e) + in continuazione ulteriori 4 mesi ed € 15.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 5 sub f) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub g) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub h) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub i) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 comma 1 sub l) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub l) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub m) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub n) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub o) + ulteriori 3 mesi per la violazione di cui all'art. 1 bis del CGS sub p) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub q) +i n continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub r) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 comma 1 sub s) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub t). Il TFN, con la decisione impugnata, in parziale accoglimento delle richieste della Procura federale, ha inflitto al Di Nicola la sanzione in continuazione della inibizione per anni 5 e l’ammenda di € 100.000,00, avendo individuato a carico del deferito le seguenti violazioni: capo 14 (gara Juve Stabia / Lupa Roma dell’1.11.2014), limitatamente all’art. 6, comma 1, CGS; capo 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014); per violazione degli artt. 7, comma 1 e 6, e 6, comma 1, CGS; capo 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), per violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 6, e art. 6, comma 1 e 5, CGS; capo 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014), per violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 6 CGS; capo 19 (gara Cremonese / Pro Patria del 15.12.2014), derubricato in violazione dell’art. 7, comma 7, e 6, comma 1, CGS; capo 22 (gara Torres / Pro Patria dell’11.1.2015), per violazione dell’art. 7, comma 7 CGS; capo 24 (gara Livorno / Brescia del 24.1.2015), limitatamente all’art. 6, comma 1, CGS; capo 25 (gara Catania / Crotone del 16.2.2015)per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS; capo 26 ( gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015), per violazione degli artt. 7, comma 1, 2 e 6 CGS; capo 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015) per violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 6, e art. 6, comma 1, CGS; capo 28 (gara Barletta / Catanzaro del 1.4.2015) per violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 6 CGS. Nel corso del dibattimento, con ordinanza n. 1, il TFN, in relazione alla richiesta di stralcio della propria posizione avanzata dal Di Nicola, così decideva: “l’istanza di stralcio non è accoglibile, in quanto la circostanza che il deferito debba adempiere a misure coercitive giornaliere, per un verso, non incide, né ha inciso, sulla possibilità dello stesso di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avvalendosi della facoltà di rivolgere apposita richiesta in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata, essendo stata invece richiesta la revoca delle suddette misure; e, per altro verso, il deferito è ritualmente costituito a mezzo dei propri difensori con i quali ha potuto conferire, non essendo in atto impedimenti assoluti di colloqui e contatti ai fini dell’espletamento del diritto di difesa”. Inoltre, con riferimento alla istanza di sospensione del procedimento sportivo avanzata dal difensore del Di Nicola nei confronti del proprio assistito in attesa della definizione del procedimento penale in corso, il TFN disattendeva la richiesta sulla base del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 39 n.7 del CGS del CONI, che non ammette, in nessun caso, la sospensione del procedimento disciplinare salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta avanti all'Autorità giudiziaria. Il TFN altresì rilevava che, contrariamente a quanto avvenuto in altro procedimento relativo al medesimo tesserato, in cui il TFN aveva disposto la sospensione (vedi C.U. n.24/TFN Sezione Disciplinare dell'1.10.2015), l'attuale deferimento era corredato da materiale istruttorio ampiamente sufficiente a consentire al Tribunale di decidere nel merito. Avverso la decisione del TFN il Di Nicola ha proposto reclamo illustrando cinque motivi di gravame (il quarto motivo articolato in sottosezioni). Con il primo motivo, il Di Nicola deduce la nullità della decisione per connessione con la nullità dell’ordinanza dibattimentale dell’11.1.2016 che ha rigettato la richiesta di stralcio per legittimo impedimento del Di Nicola; la manifesta illogicità della motivazione; la violazione di legge e di regolamento; l’omessa motivazione; l’ingiustizia manifesta. Le regioni di tali censure riposano nella considerazione presupposta secondo la quale le misure cautelari personali disposte a suo carico ex art. 282 c.p.p. da diverse Autorità giudiziarie (segnatamente gli obblighi di presentazione disposti dalle AA.GG. di Catanzaro, di Teramo e di Velletri) – delle quali aveva invano chiesto la revoca – avrebbero compresso l’esercizio del suo diritto di difesa nei procedimenti pendenti davanti agli Organi della Giustizia sportiva; procedimenti che, per la loro complessità e rilevanza, avrebbero imposto la piena libertà di movimento per poter interloquire quotidianamente con i difensori, esercitare il diritto di prova, presenziare al dibattimento davanti al TFN; quest’ultimo, peraltro, non avrebbe definito con precisione la calendarizzazione delle udienze eventualmente successive alla prima dell’11.1.2016, rendendo in tal modo oltremodo difficoltoso anche la formulazione di una eventuale istanza all’A.G. perché consentisse la partecipazione al procedimento sportivo (del quale non sarebbe stato possibili indicare con esattezza la data di celebrazione). In conclusione, il Di Nicola sostiene che il TFN, non avendo disposto lo stralcio della sua posizione, avrebbe violato i principi del giusto processo che informano anche il giudizio sportivo, come stabilito dall’art. 2, comma 2, CGS CONI. Con il secondo motivo, il Di Nicola deduce la nullità della decisione in relazione alla mancata sospensione del procedimento; la manifesta illogicità della motivazione; la violazione di legge e di regolamento; l’omessa motivazione; l’ingiustizia manifesta. La sospensione del procedimento sportivo sarebbe stata imposta, ex art. 38, n. 5 lett. a) CGS CONI in attesa della definizione dei numerosi procedimenti penali in corso nei suoi confronti per gli stessi fatti (n. 1110/09 R.G. N.R. DDA Catanzaro; n. 5434/15 R.G. N.R. Procura Velletri; n. 3766 R.G. Procura Teramo; n. 6946/15 R.G. N.R. Procura Catanzaro; n. 3639/15 R.G. N.R. Procura Rimini; n. 1674/15 R.G. N.R. Procura L’Aquila). Sostiene il reclamante che la sospensione sarebbe stata imposta nel caso specifico dalla stretta interdipendenza tra processo sportivo e processo penale, dal quale il primo avrebbe ricevuto innesco; legame talmente stretto che si porrebbe in netta contraddizione con la ritenuta sufficienza del materiale probatorio già acquisito all’indagine federale ed al processo sportivo, considerando inoltre che lo stesso TFN non avrebbe potuto escludere che eventuali sopravvenienze probatorie nel corso del procedimento penale avrebbero potuto superare le risultanze raggiunte allo stato. Anche per tale motivo, pertanto, risulterebbero violati i principi del diritto di difesa e, più in generale, del giusto processo, di rilevanza costituzionale e sovranazionale il cui rispetto imporrebbe anche alla adita CFA la sospensione del processo sportivo. Con il terzo motivo, il Di Nicola deduce l’omessa e manifesta illogicità della motivazione; la violazione di legge e di regolamento; l’ingiustizia manifesta, in relazione alla eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento. Il modus procedendi adottato dalla Procura federale avrebbe dato luogo ad un abuso del processo – fattispecie i cui elementi caratterizzanti sono stati espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE a proposito del divieto di abuso del diritto - consistente nella artificiale frammentazione di quello che avrebbe dovuto essere un unico procedimento disciplinare e che avrebbe invece comportato una pluralità di giudizi, forieri di differenti ed autonome risposte sanzionatorie; se fosse stato celebrato un unico procedimento, sostiene il reclamante, le conseguenze afflittive sarebbero state minori mentre, così facendo, sarebbero stati compressi i diritti spettanti ai soggetti deferiti e si sarebbe realizzato un inaccettabile cumulo materiale di sanzioni. A fronte di tali rilievi il TFN avrebbe letteralmente omesso di prenderli in considerazione, essendosi limitato a dedurre la regolarità del deferimento e ad invocare gli effetti razionalizzatori dell’applicazioni del principio della continuazione. Con il quarto motivo, il Di Nicola deduce come il deferito avrebbe dovuto essere prosciolto da tutti gli addebiti contestati per insussistenza del fatto o per non essere stato da lui commesso. Deduce, al riguardo, la violazione e falsa applicazione delle fattispecie disciplinari contestate di cui agli art. 7, comma 1, 2 e art 6; 6, comma 1 e 5; art. 7, comma 7; art. 1 bis, comma 1, CGS; il travisamento del fatto e della prova; l’omessa e manifesta illogicità della motivazione. Svolte alcune considerazioni preliminari in ordine ai criteri di valutazione della prova (punto 1) e sulle caratteristiche della condotta punibile ex art. 7, comma 1, CGS (punto 2.1), il reclamante si sofferma su ciascuna delle gare in relazioni alle quali il TFN ha ritenuto provato il coinvolgimento sanzionabile del medesimo Di Nicola; sostiene il reclamante che proprio l’applicazione dei principi interpretativi enunciati in premessa dallo stesso TFN nella decisione impugnata avrebbe dovuto escludere che, a suo carico, potesse essere configurato illecito sportivo nella gara sub 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), e nella gara sub 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014) nelle quali, esclusa dal TFN la partecipazione dei calciatori, sarebbero stati residualmente ritenuti responsabili soggetti non tesserati, terzi rispetto alle società coinvolte (Di Nicola, Di Lauro, Ciardi, Garaffoni), incapaci quindi di determinare l’alterazione del risultato; medesima considerazione viene svolta in relazione alle gare sub 26 (gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015); sub 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015); sub 28 (gara Barletta / Catanzaro del 1.4.2015): nella prima gli unici soggetti risultati colpevoli sarebbero stati il Di Nicola e l’Ascari, agente di calciatori; nella seconda lo stesso Di Nicola ed il magazziniere Ciardi; nella terza il Di Nicola e l’allenatore del Barletta Corda, con proscioglimento di tutti i soggetti riconducibili alle altre società coinvolte. Si tratterebbe di illeciti rimasti tutt’al più “nella sfera ideativa del Di Nicola” e dei suoi isolati interlocutori di turno (Ascari per la gara sub 26, Ciardi per la cara sub 27 e Corda per la gara sub 28). Con riguardo alla gara sub 17 (L’Aquila / Savona del 23.11.2014), inoltre, l’illecito non sarebbe stato neanche ideato, dal momento che la ricostruzione del TFN avrebbe erroneamente accolto la teoria della Procura federale senza considerare che le medesime circostanze di fatto meglio avrebbero potuto trovare spiegazione accogliendo la ricostruzione alternativa volta a giustificare i contatti tra Di Nicola e Di Napoli (allenatore del Savona) nell’ambito della vicenda relativa al tesseramento del calciatore Gizzi, trasferito da L’Aquila al Savona proprio grazie ai rapporti professionale ed amicali tra i due. Quanto alle ulteriori gare, nelle quali il Di Nicola è stato sanzionato per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS (divieto di scommesse), il Di Nicola contesta che possa configurasi a suo carico tale violazione, una volta che il TFN abbia escluso – come avvenuto per le gare sub 14 (Juve Stabia-Lupa Roma dell’1.11.2014) e sub 24 (Livorno / Brescia del 24.1.2015) - che il Di Nicola stesso fosse venuto a conoscenza dell’alterazione della gara prosciogliendolo dall’incolpazione per omessa denuncia (art. 7, comma 7, CGS). Quanto alle gara sub 19 (Cremonese / Pro Patria del 15.12.2014), per la quale il TFN ha derubricato l’illecito prospettato dalla Procura federale (e scommesse) in omessa denuncia, e sub 22 (Torres / Pro Patria dell’11.1.2015), per le quali il Di Nicola è stato sanzionato per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, il Di Nicola sostiene che il TFN non avrebbe adeguatamente argomentato le ragioni in base alle quali poteva ritenersi provato che fosse venuto a conoscenza degli illeciti disponendo anche scommesse sul risultato. Infine, anche per la gara sub 25 (Catania / Crotone del 16.2.2015), in relazione alla quale il Di Nicola è stato sanzionato per la violazione dell’art. 1 bis CGS, le ragioni illustrate dal TFN sarebbero inadeguate ed insufficienti. Con il quinto ed ultimo motivo, il Di Nicola deduce la erronea determinazione del calcolo della pena; l’eccessività, la violazione del criterio della continuazione. Il TFN non avrebbe spiegato attraverso quale calcolo siano arrivati a determinare la sanzione in continuazione stabilita unitariamente senza riferimento specifico a ciascuna delle violazioni contestate al deferito. Il Di Nicola ha quindi concluso: in accoglimento del primo motivo, previa dichiarazione di nullità dell’ordinanza dibattimentale dell’11.1.2016, dichiarare la nullità della sentenza; in via gradata: in accoglimento del secondo motivo, dichiarare la nullità della decisione, disponendo la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 38, n. 5 lett. a) CGS CONI, fino all’esito del procedimento penale; in accoglimento del terzo motivo: dichiarare l’illegittimità dell’atto di contestazione degli addebiti disciplinari per abuso del processo e, per l’effetto dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del presente procedimento disciplinare; nel merito: in accoglimento del quarto motivo: accertare l’assoluta infondatezza, la mancanza di prova e/o l’estraneità del Di Nicola in ordine ai fatti contestati e, per l’effetto, proscioglierlo dai capi di incolpazione formulata suo carico e recepiti nella decisione impugnata. In via gradata nel merito: sempre con riferimento al quarto motivo, derubricare tutte le condotte contestate al Sig. Di Nicola a violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS e per l’effetto ritenere la sanzione irrogabile assorbita in quelle comminate con le decisioni di cui ai CC. UU. Nn. 16/TFN 2015/2016 e 17/CFA 2015/2016. In ulteriore subordine: in accoglimento del quinto motivo, e anche in applicazione del principio della continuazione, ritenere la sanzione irrogabile assorbita in quelle irrogate con le decisioni di cui ai CC. UU. nn. 16/TFN 2015/2016 e 17/CFA 2015/2016, o comunque applicare in continuazione il minimo della sanzione. Alla seduta fissata innanzi alla Corte federale di appello, nei giorni 26 e 27 febbraio 2016, si è svolto il dibattimento, al quale hanno preso parte i rappresentanti della Procura federale nonché il reclamante, assistito dal suo difensore, i quali hanno illustrato le rispettive posizioni. La Corte ritiene di dovere condividere integralmente la decisione del TFN ed il giudizio di colpevolezza espresso a carico del Di Nicola, non emergendo dagli atti del procedimento elementi che possano condurre ad una diversa valutazione e, quindi, all’accoglimento, anche parziale, del reclamo. Con riferimento al primo motivo, con il quale è stata sollevata la nullità della decisione per connessione con la nullità dell’ordinanza dibattimentale dell’11.1.2016 che ha rigettato la richiesta di stralcio per legittimo impedimento del Di Nicola, la Corte ritiene che sia l’ordinanza che la decisione non meritino alcuna censura. Come correttamente ha ritenuto il TFN, infatti, l’esistenza di misure cautelari personali del tenore di quelle indicate dal Di Nicola risulta circostanza non rilevante in maniera decisiva in ordine alla integrità del diritto di difesa esercitato dal Di Nicola nella fattispecie; tali misure, infatti, non sono state in grado di incidere - come di fatto non ha inciso - sull’attività difensiva dello stesso svolta dal momento che il medesimo è sempre stato assistito dai propri difensori i quali hanno correttamente esercitato tutte le prerogative messe loro a disposizione dall’ordinamento sportivo e dal CGS; in secondo luogo, è stato appurato, per averne dato conferma lo stesso deferito, che il medesimo Di Nicola non aveva esercitato la facoltà di avanzare apposita istanza all’Autorità giudiziaria competente affinché la stessa gli consentisse di partecipare al procedimento sportivo che si andava celebrando nei suoi confronti; avendo al contrario deciso di proporre istanza di revoca delle misure cautelari personali all’Autorità giudiziaria la quale, con provvedimento evidentemente insindacabile in questa sede dagli Organi della giustizia sportiva, aveva deciso tuttavia di rigettarla stante, evidentemente, la permanenza delle ragioni cautelari presupposte che, con ogni probabilità, avrebbero potuto essere comunque conservate mediante un provvedimento specifico, di carattere permissivo, che, qualora richiesto ed ottenuto, avrebbe consentito al Di Nicola la sola partecipazione al processo sportivo. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Il Di Nicola deduce la nullità della decisione in relazione alla mancata sospensione del procedimento sportivo che sarebbe stata imposta, ex art. 38, n. 5 lett. a) CGS CONI, in attesa della definizione dei numerosi procedimenti penali in corso nei suoi confronti per gli stessi fatti nel cui ambito avrebbero potuto emergere nuovi rilevanti elementi probatori eventualmente favorevoli alla posizione del Di Nicola. Orbene, la Corte ritiene che la decisione non meriti sul punto alcuna censura, essendosi motivatamente mossa nel solco della costante giurisprudenza federale anche recentemente confermatasi. Ed infatti, è storicamente radicato il principio secondo cui all’autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuta, come per l’ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere una autonomia organizzativa, strutturale e normativa che riflette inevitabilmente il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore. Come già in precedenti pronunce affermato, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza esofederale che recentemente ha confermato come i due rami dell’ordinamento (quello penale e quello sportivo) siano su piani del tutto autonomi e indipendenti tra loro (cfr. Collegio di Garanzia CONI, dec. N. 67/2015 del’11.12.2015 ed i richiami ivi operati a Cass. pen., sez. III, 20.3.2013 n. 39071; id., sez. V, 11.3.2011 n. 21301). Ne deriva che, in linea di principio, non sussiste pregiudizialità necessaria tra processo sportivo e processo penale che possa imporre il ricorso alla sospensione del primo in attesa della definizione del secondo. Del resto le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, anche attingendo al processo penale, se questo già soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio. Ne consegue che nell’ordinamento sportivo la pretesa punitiva nei confronti di coloro che si sottraggano al rispetto dei propri precetti è perseguita mediante autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova, che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Diritto che nel caso di specie risulta essere stato in ogni momento salvaguardato; sia nella fase dell’indagine che in quella del successivo processo sportivo. Ugualmente infondato è il terzo motivo. Il Di Nicola sostanzialmente contesta la decisione per avere avallato il modus procedendi adottato dalla Procura federale, che avrebbe dato luogo ad un abuso del processo consistente nella artificiale frammentazione di quello che avrebbe dovuto essere un unico procedimento disciplinare e che, pertanto, avrebbe comportato una pluralità di giudizi forieri di differenti ed autonome risposte sanzionatorie. Tale assunto, oltre a porsi in evidente contrasto con le esigenze di celerità e immediatezza imposte dalle esigenze del sistema sportivo e dal regolare svolgimento delle competizioni, è immediatamente contraddetto dalla circostanza che, anche in questo caso, la giustizia sportiva ha ritenuto di poter fare applicazione dell’istituto della continuazione con ciò rendendo all’evidenza scongiurato il rischio di cumulo delle sanzioni applicabili per ciascuna ipotesi sanzionatoria individuata a carico del medesimo soggetto. Del resto, le distinte ipotesi di illecito individuate dalla sentenza del TFN il quale, sia detto per inciso, non ha accolto tutte le contestazioni di illecito sollevate dalla Procura federale, sono tutte autonomamente valutabili e censurabili, ferma restando l’irrogazione della sanzione in continuazione con quella precedentemente inflitta, come peraltro la Procura federale ha sempre tenuto ben presente fin dal momento della formulazione delle richieste. Con il quarto motivo di gravame, il Di Nicola censura nel merito la decisione del TFN. Il reclamo è infondato anche sotto tale profilo. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. In tale contesto, un ruolo di primario rilievo è attribuibile proprio alla figura del Sig. Ercole Di Nicola il quale risulta coinvolto in numerose gare oggetto di indagine e individuate nel deferimento della Procura federale. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria accolta dal TFN, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del Di Nicola e la sua efficienza causale in relazione alla concretizzazione delle diverse ipotesi di illecito sportivo in questione e delle altre violazioni sanzionate a diverso titolo dal primo Giudice. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi, in primo luogo, in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Fatta tale doverosa premessa, si palesano pertanto oltremodo irrilevanti le considerazioni del reclamante svolte in termini generali nel punto 2.1 del proprio atto di gravame, e riproposte, a dire il vero assai genericamente, a proposito delle gare sub 15 (punto 2.2.), 16 (punto 2.3), 26 (punto 2.4), 27 (punto 2.5) e 28 (punto 2.6), secondo le quali il proscioglimento di calciatori e di altri tesserati direttamente riferibili alle società di volta in volta coinvolte in ciascun illecito, come pure la circostanza che i risultati combinati non sempre si realizzarono sul campo, rappresenterebbero circostanze dalle quali il TFN avrebbe dovuto trarre una diversa qualificazione delle condotte le quali, a tutto voler concedere, rileverebbero sotto il diverso e meno grave profilo della violazione dell’art. 1 bis CGS (si vedano al riguardo le conclusioni del Di Nicola in via gradata nel merito). Norma, quest’ultima, che stabilisce che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”; precisando ulteriormente, al successivo comma 5, che “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. La condotta dei diversi interlocutori del Di Nicola (Ascari, Ciardi, Corda), infatti, in funzione della sopra ricordata rilevanza che, per la configurabilità dell’illecito sportivo, l’ordinamento sportivo riconosce anche al solo tentativo, risulta nella fattispecie chiaramente e “concretamente” preordinata all’alterazione del risultato delle gare, risultando quindi indifferente sia che il risultato combinato non sempre si realizzò sia che i soggetti ritenuti colpevoli di illecito con il Di Nicola non fossero tesserati per le società coinvolte in ciascuna specifica combine. Il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN sulle diverse ipotesi di illecito sportivo contestate al Di Nicola, che la Corte ritiene di dover condividere, fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con tali principi e con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – ambito nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali E’ indubbio infatti che nelle gare sub capo 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), capo 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), capo 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014), capo 26 ( gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015), capo 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015) e capo 28 (gara Barletta / Catanzaro del 1.4.2015), la condotta del Di Nicola sia qualificabile in termini di illecito sportivo. Premesso al riguardo che nell’atto di appello non vengono impugnate espressamente le ragioni ricostruttive articolate nella motivazione della decisione del TFN, appare tuttavia ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Fatta tale doverosa premessa, la Corte ritiene che l’apporto del Di Nicola alla commissione degli illeciti sportivi di cui sopra possieda efficacia causale e rappresenti, nella sua sostanza, elemento senz’altro rilevante ai sensi dell’art.7.1 CGS, come correttamente rilevato dal TFN. Né le considerazioni di merito svolte dal Di Nicola nel suo gravame – formulate in ordine a ciascuna gara in termini generici e privi di riferimenti specifici ad elementi di fatto significativi che dovrebbero condurre a soluzioni diverse rispetto a quelle cui è giunto il TFN – possono superare tale considerazione. Con particolare riferimento alla gara sub capo 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014) - in relazione alla quale, a differenza delle altre per le quali è stato accertato l’illecito sportivo a carico del Di Nicola, il reclamante ha svolto, seppure succintamente, osservazioni ricostruttive dei fatti in termini contrastanti con quelli fatti propri dal TFN – la Corte osserva che la ricostruzione alternativa delle ragioni dei dialoghi telefonici e gli incontri tra il Di Nicola, il Di Napoli (allenatore del Savona) ed il Solidoro (collaboratore del Di Napoli), nell’ambito della diversa questione collegata al tesseramento del calciatore Gizzi con il Savona, non appare convincente. Del resto il fatto che tra il Di Napoli ed il Di Nicola fosse stato concluso un accordo avente ad oggetto le modalità di trasferimento del calciatore in questione presso la squadra allenata dal Di Napoli non è una circostanza che può essere considerata assorbente di ogni ulteriore interesse condiviso tra i due. Anzi, il tenore dei dialoghi ha reso possibile verificare come tra i due vi fossero molteplici temi di discussione, come quello del futuro professionale del Di Napoli una volta terminata la sua esperienza con il Savona. Ciò spiega la collocazione dei contatti telefonici tra i due in un arco temporale ben più ampio rispetto a quello dei giorni immediatamente precedenti la partita ed oggetto di attenzione da parte degli inquirenti. Da altro lato, i dialoghi telefonici sui quali si è soffermata l’attenzione degli inquirenti si rivelano, pressoché nella loro integrità, non contestualizzati rispetto alla versione alternativa professata dal reclamante. Del resto, anche i dialoghi telefonici tra i due al termine della partita, più che alla questione del calciatore Gizzi, possono essere più credibilmente ricondotti, tenuto conto della estrema allusività delle espressioni impiegate con riferimento a fatti e persone interessate nella questione oggetto di tale specifica conversazione (Di Nicola: eh, mo quelli, ma quell’altra cosa. Ora vediamo perché tanto si devono fare vivi, devo fare altre cose …. Ora che si rifanno vivi gli dico: scusate. Però qualcosa … mo! Non cosa, ma una piccola situazione!”; “coloro che dovevano pagare me non hanno rispettato i patti, però li devo vedere a breve, quindi tutto si risolve”) alla definizione delle conseguenze della combine architettata e non realizzatasi secondo le aspettative. Questa Corte, del resto, per le medesime ragioni ha rigettato anche il gravame proposto dal Di Napoli, allenatore del Savona, nei confronti della medesima decisione qui impugnata dal Di Nicola. Occorre, inoltre, osservare come, con riferimento alle gare capo 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), capo 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), capo 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014), capo 26 (gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015), capo 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015), capo 28 (gara Barletta / Catanzaro del 1.4.2015), nelle quali, oltre all’illecito, il TFN ha accertato anche la violazione dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse), il Di Nicola non abbia dedotto alcunché in ordine a tale specifica ultima violazione. Al riguardo appare opportuno rilevare come le contestazioni del reclamante svolte in appello in ordine a tali gare, seppure assai genericamente, si siano appuntate esclusivamente sulla asserita mancanza nelle singole fattispecie degli elementi costitutivi dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, comma 1 e 2, CGS; argomentazioni che non assorbono il tema della diversa violazione dell’art. 6 CGS e quindi del divieto di scommesse il quale assume rilevanza disciplinare a prescindere dall’alterazione o meno del risultato della gara oggetto della scommessa stessa. Sul punto, pertanto, in mancanza di specifica impugnazione ben può ritenersi formato il giudicato. In conclusione, la Corte ritiene che debba essere confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN in ordine alle gare sub capo 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), capo 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), capo 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014), capo 26 (gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015), capo 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015) e capo 28 (gara Barletta / Catanzaro del 1.4.2015), dal momento che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussiste quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione degli illeciti di cui trattasi da parte del Di Nicola e che, segnatamente, sussiste quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Come pure risponde ai principi di proporzionalità ed afflittività, coerentemente con i precedenti arresti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ipotesi di illecito sportivo, la determinazione della sanzione operata dal TFN come meglio si dirà in seguito. Quanto alle gare per le quali il Di Nicola è stato sanzionato per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (obbligo di denunzia) - gara sub 19 (Cremonese / Pro Patria del 15.12.2014) e sub 22 (Torres / Pro Patria dell’11.1.2015) – occorre premettere che la norma di cui all’art. 7, comma 7, CGS prevede che: “I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC”. Ai sensi del successivo comma 8, come da ultimo modificato in ordine alla misura, “il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00”. Le intercettazioni telefoniche provano per entrambe le gare come il Di Nicola fosse a conoscenza dell’illecito. La motivazione del TFN appare sul punto sufficiente e non contraddittoria. Di contro, le censure svolte dal Di Nicola si limitano a rinnegare genericamente ed astrattamente la correttezza dell’impianto argomentativo della motivazione del TFN senza svolgere alcun motivo specifico. Ne deriva che sotto tale profilo il reclamo, anche volendo prescindere da ogni valutazione in termini di ammissibilità ex art. 36, comma 6, CGS, è comunque palesemente infondato. Discorso di natura analoga deve essere fatto per la gara di cui al capo 25 (Catania / Crotone del 16.2.2015) dal momento che la critica alla decisione del TFN nella parte in cui ricostruisce la condotta del Di Nicola in termini di violazione del’art. 1 bis, comma 1, CGS si limita a prospettare profili di contraddittorietà nella motivazione i quali tuttavia non risultano essere illustrati. Infine, con riferimento alle gare per le quali il Di Nicola è stato autonomamente sanzionato per violazione del’art. 6 CGS (scommesse) – gara sub capo 14 (gara Juve Stabia / Lupa Roma dell’1.11.2014), capo 19 (gara Cremonese / Pro Patria del 15.12.2014), derubricato in violazione dell’art. 7, comma 7, e 6, comma 1, CGS, capo 24 (gara Livorno / Brescia del 24.1.2015) – la Corte osserva come le censure sollevate dal Di Nicola in ordine alla motivazione resa dal TFN si limitino, ancora una volta, ad affermazione del tutto generiche che non tengono in alcun conto l’autonomia dell’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 6 CGS rispetto all’illecito sportivo (art. 7, comma 1 e 2) ed all’omessa denuncia dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, comma 7 CGS. In altri termini, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, ben può sussistere la violazione del’art. 6 (ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico e dilettantistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali; per i soggetti appartenete al settore dilettantistico, inoltre, è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre) anche qualora il soggetto non sia partecipe di un illecito o non ne sia comunque venuto a conoscenza. Fermo restando quanto sopra, a maggior ragione appare privo di contraddizione che nella valutazione del materiale probatorio, il primo Giudice abbia ritenuto raggiunto un sufficiente grado di certezza in ordine all’attività del Di Nicola volta ad agevolare le scommesse altrui o ad effettuarne in proprio pur non avendo raggiunto un ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione di altre violazioni (sub art. 7 CGS). Sotto questo profilo, priva di censure appare la decisione del TFN che ha accertato la violazione dell’art. 6 in capo al Di Nicola pur avendo derubricato, in determinati casi, l’ipotesi di illecito sportivo a suo carico in omessa denuncia ex art. 7, comma 7 CGS. E parimenti non vi è dubbio che sia con riguardo alla gara 14 (le intercettazioni del Di Lauro e del Ciardi rivelano come il Di Nicola avesse agevolato la giocata di scommettitori serbi), sia alla gara 24 (le intercettazioni confermano che il Di Nicola abbia agevolato l’effettuazione di scommesse sulla gara informando della seppure inveritiera alterazione del risultato una organizzazione attiva nel settore facente capo al Nerjaku), il Di Nicola abbia favorito con la propria attività l’effettuazione di scommesse, ipotesi questa autonomamente rilevante per l’ordinamento federale dal punto di vista disciplinare. Anche il quinto ed ultimo motivo, con il quale il Di Nicola ha dedotto l’erronea determinazione del calcolo della pena e la violazione del criterio della continuazione, è infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal Di Nicola, infatti, le valutazioni espresse del TFN sono perfettamente intellegibili, anche tenendo conto delle richieste formulate dalla Procura federale; come altrettanto chiara appare l’applicazione del principio della continuazione. L’articolazione della decisione di primo grado, benché inevitabilmente complessa in considerazione dell’elevato numero di soggetti coinvolti nell’alterazione di ben ventinove gare, consente comunque con sufficiente chiarezza, mediante la precisazione delle richieste della Procura federale, corredate dai criteri di computazione, e la specificazione gara per gara delle determinazioni adottate per ciascun deferito, di ricavare le ragioni della quantificazione della sanzione nel caso concreto che, a giudizio della Corte, appaiono saldamente ispirate ai principi di proporzionalità ed afflittività della pena; tenuto sempre conto, nella specie, della corretta applicazione dell’istituto della continuazione. Per questi motivi la CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Di Nicola Ercole e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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