F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CFA del 02 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. CIARDI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE OLTRE A SQUALIFICA PER MESI 9 E AMMENDA DI € 65.000,00 PER LE ALTRE ACCERTATE VIOLAZIONI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CFA del 02 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. CIARDI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE OLTRE A SQUALIFICA PER MESI 9 E AMMENDA DI € 65.000,00 PER LE ALTRE ACCERTATE VIOLAZIONI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) Il Sig. Ciardi Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, ha proposto appello avverso la decisione del TFN pubblicata sul C.U. 48/TFN, nella parte in cui gli è stata inflitta la sanzione, in continuazione, della squalifica per anni cinque e preclusione per la violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (in relazione alle gare sub capo 15 Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014, sub capo 16 Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014, sub capo 27 L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015) e la squalifica per mesi nove ed ammenda di € 65.000,00 per le altre violazioni accertate in relazione alle gare di cui ai seguenti capi: 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014); 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014); 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014); 18 (gara Prato / santarcangelo dell’8.10.2014), 19 (gara Cremonese / Pro Patria del 15.12.2014); 26 (gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015); 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015). La Procura federale, con atto di deferimento del 4.11.2015 prot. N. 4327/859 pf 14/15, formulava nei confronti del Ciardi le seguenti ipotesi accusatorie: a) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; b) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; c) gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; d) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; e) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; f) gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS; g) gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro), violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; h) gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro) violazione dell’art. 6, commi 1, del CGS; i) gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; l) gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; m) gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; n) gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS. Pertanto, in ordine alle incolpazioni come sopra contestate, la Procura federale chiedeva la sanzione a carico del Ciardi della squalifica di 5 anni + preclusione + squalifica di 1 anno e 6 mesi + ammenda € 160.000 così determinata: 3 anni ed € 50.000 e 6 mesi ed € 10.000 per l'illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000 per l'omessa denuncia di illecito sub a) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per l'omessa denuncia di scommesse sub c) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS sub d) + in continuazione ulteriori 4 mesi ed € 15.000,00 per la violazione dell'art. 6 comma 1 e 5 CGS sub e) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 7 comma 7 CGS sub f) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub g) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub h) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub i) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub l) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub m) + in continuazione 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 comma 5 del CGS sub n). Il TFN, con la decisione impugnata, in parziale accoglimento delle richieste della Procura federale, ha inflitto al Ciardi la sanzione in continuazione della squalifica di anni 5 e preclusione, avendo individuato a carico del deferito la violazione dell’art. 7, comma 1, CGS in relazione alle seguenti gare: 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014, per quest’ultima con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS) e 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015), e la squalifica di ulteriori mesi 9 e ammenda di € 65.000,00 avendo individuato le ulteriori seguenti violazioni in relazione alle seguenti gare: 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), violazione dell’art. 6, commi 1 e 5 CGS; 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), violazione dell’art. 6, commi 1 e 5 CGS; 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014), violazione dell’art. 7, comma 7 CGS; 18 (gara Prato / Santarcangelo dell’8.10.2014), violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS; 19 (gara Cremonese / Pro Patria del 15.12.2014), violazione dell’art. 6, comma 1, CGS; 26 (gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015), per violazione degli artt. 7, comma 7 CGS. Avverso la decisione del TFN il Ciardi ha proposto reclamo illustrando i seguenti motivi di gravame. Con riferimento a tutte le incolpazioni riconosciute dalla sentenza del TFN, il reclamante ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea collocazione della figura del Ciardi tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS. La questione sarebbe stata erroneamente affrontata e risolta positivamente dal primo giudice a proposito dell’incolpazione di cui alla gara sub capo 14 (Juve Stabia / Lupa Roma dell’1.11.2014) in relazione alla quale, peraltro, il Ciardi è risultato prosciolto dallo stesso TFN. Sostiene, infatti, il Ciardi che, non avendo avuto per l’anno 2014/2015 alcun rapporto formale con la società Santarcangelo, erronea sarebbe la riconduzione del sua figura nell’organico della predetta società quale magazziniere, avendo piuttosto seguito la squadra per pura passione rendendosi disponibile allo svolgimento di alcuni incombenti; escluso pertanto che al medesimo poteva essere alcun ruolo definito, il medesimo non sarebbe inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS e per tale ragione non sarebbe giudicabile disciplinarmente dalla giustizia sportiva. Quanto alla incolpazione di cui alla gara sub 16 (Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), il Ciardi, con il secondo motivo, deduce l’insussistenza dell’illecito di cui all’art. 7, comma 1 e 2, CGS e comunque l’insufficienza della prova. Per tale gara, infatti, le affermazioni rese dello stesso Ciardi, captate nelle intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, apparirebbero particolarmente non credibili; nel colloquio con il Di Nicola, il Ciardi avrebbe infatti semplicemente millantato di avere svolto un ruolo decisivo nel coinvolgimento dei calciatori da lui avvicinati, e ciò si ricaverebbe dalla descrione evidentemente alterata della dinamica dell’azione che avrebbe condotto in gol il Grosseto; azione nella quale alcuno dei giocatori citati dal Ciardi avrebbe preso parte. Difetterebbe pertanto il requisito della concreta idoneità causale della condotta del Ciardi. Con il terzo motivo, il Ciardi deduce l’insussistenza dell’illecito di cui all’art. 7, comma 1 e 2, CGS e comunque l’insufficienza della prova in relazione alle gare sub capo 15 (Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014) e sub capo 27 (L’Aquila / Santyarcangelo). Sostiene il Ciardi che il TFN, avendo riconosciuto come inattendibili le dichiarazioni dello stesso deferito, ed avendo prosciolto i quattro calciatori del Santarcangelo citati dal Ciardi nei suoi dialoghi telefonici, avrebbe conseguentemente dovuto escludere la configurabilità dell’incolpazione per illecito sportivo carico di quest’ultimo. Con il quarto motivo , il Ciardi invoca la derubricazione delle ipotesi di illecito sportivo di cui alle gare sub capi 15, 16 e 27 a quella meno grave di violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS. Avendo infatti il TFN deciso in tal senso in ordine alla gara Prato / Santarcangelo, avrebbe dovuto comportarsi in modo analogo anche per tutte le altre ipotesi di illecito sportivo contestate per le quali non sarebbero riscontrabili solidi elementi probatori. Con il quinto motivo il Ciardi deduce la particolare ed ingiustificata severità della sanzione inflittagli; le convinzioni raggiunte dal TFN circa la scarsa attendibilità del Ciardi rivelerebbero anche una sostanziale distanza del medesimo deferito dal mondo delle scommesse; circostanza che troverebbe conferma nelle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria. Il Ciardi ha quindi concluso: in via principale e di merito: 1. dichiarare il difetto di giurisdizione della Giustizia sportiva per inapplicabilità al reclamante dell’art. 1 bis, comma 5, CGS; 2. dichiarare il proscioglimento del Ciardi dalle incolpazioni 15, 16 e 27 per difetto degli elementi della fattispecie di illecito sportivo e per insufficienza probatoria. In via subordinata nel merito: derubricare le incolpazioni 15, 16 e 27 di illlecito sportivo in quella di comportamento antisportivo di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS; applicare una sanzione minore e /o comunque quella ritenuta minima di giustizia. Alla seduta fissata innanzi alla Corte federale di appello, nei giorni 26 e 27 febbraio 2016, si è svolto il dibattimento al quale hanno preso parte i rappresentanti della Procura federale nonché il difensore del reclamante, i quali hanno illustrato le rispettive posizioni. La Corte ritiene di dovere condividere integralmente la decisione del TFN ed il giudizio di colpevolezza espresso a carico del Ciardi, non emergendo dagli atti del procedimento elementi che possano condurre ad una diversa valutazione e, quindi, all’accoglimento, anche parziale, del reclamo. Con riguardo al primo motivo, la Corte ritiene infondate le considerazioni del reclamante circa la carenza di giurisdzione della Giustizia sportiva a giudicare nei suoi confronti. La condotta del Ciardi, infatti, in funzione del suo rapporto di collaborazione con la società Santarcangelo – circostanza questa comunque ammessa dal medesimo reclamante – è rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS. Norma, quest’ultima, che stabilisce che “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. La condotta del Ciardi, infatti, mediante il ruolo comunque rivestito nell’ambito della società Santarcangelo e dei contatti con altri soggetti riferibili alla predetta società, come è stato correttamente valutato dal TFN, è risultata chiaramente e concretamente funzionale all’alterazione del risultato delle gare per le quali è stato riconsociuto responsabile di illecito sportivo e, per il resto, integrante le ulteriori ipotesi disciplinari per le quali è stato sanazionato. Con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo, relativi alle tre gare per le quali il Ciardi è stato ritenuto responsabile dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, comma 1 e 2 CGS, la Corte rileva che le censure sollevate, anche volendo prescindere dai profili di evidente inammissibilità che le caratterizzano per la loro genericità ed indeterminatezza, sono comunque infondate. Come noto, l’indagine federale che ha coinvolto anche la posizione del Ciardi ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria accolta dal TFN, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del Ciardi e la sua efficienza causale in relazione alla concretizzazione delle diverse ipotesi di illecito sportivo in questione e delle altre violazioni sanzionate a diverso titolo dal primo Giudice. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto anche in questo caso dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi, in primo luogo, in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Fatta tale doverosa premessa, si palesano pertanto oltremodo irrilevanti le considerazioni del reclamante - illustrate in termini invero assai generici nel secondo, terzo e quarto motivo del proprio atto di gravame - secondo le quali il proscioglimento di calciatori riferibili alle società Santarcangelo nelle diverse fattispecie di illecito sportivo (gare, 15, 16 e 27) rappresenterebbe circostanza dalla quale il TFN, tenuto anche conto della scarsa attendibilità delle affermazioni rese dal Ciardi ai suoi interlocutori nei dialoghi telefonici captati dall’Autorità giudiziaria, avrebbe dovuto trarre una diversa qualificazione della condotta del medesimo; la quale, a tutto voler concedere, rileverebbe sotto il diverso e meno grave profilo della violazione dell’art. 1 bis CGS (si veda al riguardo il quarto motivo di gravame). La condotta dei diversi interlocutori del Ciardi (in primis il Di Nicola), infatti, in funzione della rilevanza che, per la configurabilità dell’illecito sportivo, l’ordinamento domestico riconosce, come si dirà in seguito, anche al solo tentativo, risulta nella fattispecie chiaramente e “concretamente” preordinata all’alterazione del risultato della gara, risultando quindi indifferente sia che il risultato combinato non sempre si sia realizzato, sia che alcuni calciatori sono stati prosciolti, sia che i soggetti ritenuti colpevoli di illecito con il Ciardi non fossero tesserati per le società coinvolte in ciascuna specifica combine. Il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN sulle diverse ipotesi di illecito sportivo contestate al Ciardi, che la Corte ritiene di dovere condividere, fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con tali principi e con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – ambito nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, erano soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali E’ indubbio, infatti, che nelle gare sub capo 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), capo 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), capo 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015), la condotta del Ciardi sia qualificabile in termini di illecito sportivo. Premesso al riguardo che nell’atto di appello, fermi restando i profili sopra indicati, non vengono impugnate espressamente le ragioni ricostruttive articolate nella motivazione della decisione del TFN, appare tuttavia ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Fatta tale doverosa premessa, la Corte ritiene che l’apporto del Ciardi alla commissione degli illeciti sportivi di cui sopra possieda efficacia causale e rappresenti, nella sua sostanza, elemento senz’altro rilevante ai sensi dell’art. 7, comma 1, CGS, come correttamente rilevato dal TFN. Né le scarne (se non quasi assenti) considerazioni di merito svolte dal Ciardi nel suo gravame – formulate in termini alquanto generici e privi di riferimenti specifici ad elementi di fatto significativi che dovrebbero condurre a soluzioni diverse rispetto a quelle cui è giunto il TFN – possono superare tale considerazione. Anche il quinto ed ultimo motivo, con il quale il Ciardi ha dedotto la eccessiva gravosità della sanzione è infondato. Contrariamente a quanto dedotto, infatti, le valutazioni espresse del TFN sono perfettamente coerenti, anche tenendo conto delle richieste formulate dalla Procura federale. In buona sostanza, la quantificazione della sanzione nel caso concreto appare saldamente ispirata ai principi di proporzionalità ed afflittività delle pena; tenuto sempre conto della corretta applicazione dell’istituto della continuazione. Per questi motivi la CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ciardi Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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