F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO MUSSO (all’epoca dei fatti Vice-Presidente e legale rappresentante della società Vallee D’Aoste SSD ARL) e la SOCIETA’ VALLEE D’AOSTE SSD ARL. – (nota n.7984/882pf14-15/LG/pp del 9.2.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016
(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO MUSSO (all’epoca dei fatti Vice-Presidente e legale rappresentante della società Vallee D’Aoste SSD ARL) e la SOCIETA’ VALLEE D’AOSTE SSD ARL. - (nota n.7984/882pf14-15/LG/pp del 9.2.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 25 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Corrado Musso - nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Vice Presidente e legale rappresentante della società Vallee D’Aoste SSD ARL - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 2) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la copia del verbale dell’assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Corrado Musso della sanzione dell’ inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; PQM commina al Signor Corrado Musso l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Vallee D’Aoste SSD ARL l’ammenda di € 1000,00 (mille/00).
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