F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MELLONI (Presidente e legale rappresentante della società Pol. Olympia Agnonese) e la SOCIETA’ POL. OLYMPIA AGNONESE ASD. – (nota n.8065/881pf14-15/LG/pp del 10.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MELLONI (Presidente e legale rappresentante della società Pol. Olympia Agnonese) e la SOCIETA’ POL. OLYMPIA AGNONESE ASD. - (nota n.8065/881pf14-15/LG/pp del 10.2.2016). Alla riunione odierna, la Procura Federale e il sig. Antonio Melloni e la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD, tramite iL proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Antonio Melloni e la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Melloni, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); 4 pena base per la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD, sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00= (mille), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS fino ad euro 667,00= (seicentosessantasette); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di giorni 20 (venti) per il Antonio Melloni; ammenda di euro 667,00= (seicentosessantasette) per la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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