F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMMIERI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. Chieti Calcio SRL). – (nota n.8553/960pf14-15/LG/dl del 19.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMMIERI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. Chieti Calcio SRL). - (nota n.8553/960pf14-15/LG/dl del 19.2.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 19 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Gammieri, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società S.S. Chieti Calcio srl.- per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; 5 rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento nei confronti del Signor Antonio Gammieri, con applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni trenta; rilevato che il predetto ha omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuta congrua la richiesta della Procura Federale; P.Q.M. commina al Signor Antonio Gammieri l’inibizione di giorni 30 (trenta).
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