F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO TRAVERSO (Presidente e legale rappresentante della società USD Novese S.R.L.) E LA SOCIETA’ USD NOVESE S.R.L.. – (nota n.8632/905pf14-15/LG/dl del 23.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO TRAVERSO (Presidente e legale rappresentante della società USD Novese S.R.L.) E LA SOCIETA’ USD NOVESE S.R.L.. - (nota n.8632/905pf14-15/LG/dl del 23.2.2016). La Procura Federale, con atto del 29 febbraio 2016, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. Renato Traverso, all’epoca del fatto Presidente della USD Novese srl, partecipante al Campionato Interregionale Serie D stagione sportiva 2014/2015, nonché la stessa USD Novese srl, a cui ha contestato al Traverso la violazione dell’art. 10 comma terzo bis CGS in relazione al punto 9 pag. 4 del CU n. 138 del 26 maggio 2014 della LND ed alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma primo CGS per l’inadempimento contestato al proprio presidente. Era accaduto che la Società, entro i termini della normativa sugli adempimenti per l’iscrizione al detto campionato, non aveva presentato la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, che doveva essere rilasciata dall’ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le società che avevano stipulato convenzione con gli enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la detta dichiarazione sottoscritta dalla società con allegata copia della convenzione. L’inadempimento degli attuali deferiti era stato segnalato dalla CO.VI.SO.D. alla Procura Federale con nota del 30 marzo 2015 (“mancanza disponibilità campo conforme punto 9 CU n. 138/2014”). Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il sig. Renato Traverso, ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la USD Novese srl. Nessuno è comparso per i deferiti. Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta provato che la Società non ha correttamente ottemperato all’adempimento di che trattasi, sicchè devono essere applicate le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che corrispondono per la Società alla pena edittale di cui alla normativa sugli adempimenti per la iscrizione al campionato (€ 1.000,00 per ogni inadempimento) e per il legale rappresentante della stessa a quella derivante non dall’art. 10 comma 3 bis CGS, bensì all’altra di cui all’art. 19 comma 1 h) stesso Codice, quantificata secondo equità. P.Q.M. accoglie il deferimento; infligge al sig. Renato Traverso, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla USD Novese srl l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it