F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO SPAGNOLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. A R.L.) E LA SOCIETA’ IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R.L.. – (nota n.8577/902pf14-15/LG/dl del 22.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO SPAGNOLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. A R.L.) E LA SOCIETA’ IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R.L.. - (nota n.8577/902pf14-15/LG/dl del 22.2.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 29 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Lorenzo Spagnoli - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. ARL per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la dovuta fidejussione bancaria a prima richiesta, con scadenza 11.07.2015, per un importo di Euro 31/mila; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Lorenzo Spagnoli, della sanzione dell’ inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i prefati deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. 6 commina al Signor Lorenzo Spagnoli l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Imolese Calcio 1919 S.S.D. ARL l’ammenda di € 1000,00 (mille/00).
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