COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. D. GAGARIN TERAMO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA LYONS VILLA / GAGARIN TERAMO DISPUTATA IL 13.3.16 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°38 DEL 17.3.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. D. GAGARIN TERAMO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA LYONS VILLA / GAGARIN TERAMO DISPUTATA IL 13.3.16 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°38 DEL 17.3.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto la Polisportiva Gagarin Teramo ha impugnato la decisione adottata dal G.S. con la quale è stata disposta la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, avendo quest’ultimo ammesso di aver espulso il calciatore del Lyons Trignani Riccardo per doppia ammonizione, mentre lo stesso era stato ammonito una sola volta. Ha dedotto l’appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nell’adottare la ripetizione della gara, in quanto non vi sarebbe automaticità tra l’errore tecnico e la decisione di ripetere la gara e che, pertanto, lo stesso giudice avrebbe dovuto valutare l’effettiva influenza di tale circostanza sul regolare svolgimento della gara stessa. Ha, pertanto, concluso per la riforma dell’impugnata decisione e per la omologazione del risultato conseguito sul campo. Osserva la Corte che l’appello deve ritenersi infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ritiene, infatti, la stessa Corte che l’errore tecnico compiuto dall’arbitro ipoteticamente avrebbe potuto incidere sulla regolarità della gara, mentre, nella fattispecie, non è possibile entrare nel merito della specifica valutazione non sussistendone le condizioni. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello siccome inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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