COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. IL DRAGO SAN GIORGIO 2012 avverso squalifica al 30.3.2018 calc. MICHELI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 6.4.2016 gara IL DRAGO – FOLGORE del 30.3.2016 GIUNTA MATTEO (MONDAINO) CANGINI MATTEO (MONDAINO) MANCINI MORRIS (MONDAINO) SANCHINI ENRICO (MONDAINO) BOSI SIMONE (GANACETO) REGGIANI GIANMARCO (GANACETO) FERRIANI FEDERICO (LEVIZZANO) SANCHINI ENRICO (MONDAINO) INCERTI MATTEO (GANACETO) MONZANI MARCELLO (GANACETO) FERRETTI MATTEO (VALSANTERNO 2009) SENNECA VINCENZO (CENTRO STORICO A.S.D.) SOARE MIHAI EDUARD (CHERO) ZUCCHINI GIACOMO (OSPITALESE) MONDANI ANDREA (NEW LIFE S)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. IL DRAGO SAN GIORGIO 2012 avverso squalifica al 30.3.2018 calc. MICHELI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 6.4.2016 gara IL DRAGO - FOLGORE del 30.3.2016 GIUNTA MATTEO (MONDAINO) CANGINI MATTEO (MONDAINO) MANCINI MORRIS (MONDAINO) SANCHINI ENRICO (MONDAINO) BOSI SIMONE (GANACETO) REGGIANI GIANMARCO (GANACETO) FERRIANI FEDERICO (LEVIZZANO) SANCHINI ENRICO (MONDAINO) INCERTI MATTEO (GANACETO) MONZANI MARCELLO (GANACETO) FERRETTI MATTEO (VALSANTERNO 2009) SENNECA VINCENZO (CENTRO STORICO A.S.D.) SOARE MIHAI EDUARD (CHERO) ZUCCHINI GIACOMO (OSPITALESE) MONDANI ANDREA (NEW LIFE S) L'A.S.D. IL DRAGO SAN GIORGIO 1912, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. MICHELI, capitano della squadra, "teneva un comportamento reiterato, ma solo dal punto di vista verbale e non fisico nei confronti dell'arbitro, comportamento tra l'altro neanche ripetuto uscendo, come pure è falso che il MICHELI lo ha spintonato". Chiede di essere sentita, insieme al calciatore, ed una riduzione della sanzione. La Corte, - premesso che non viene sentito il calc. MICHELI perché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che il calc. MICHELI, dopo una decisione tecnica, correva verso di lui , indirizzandogli frasi offensive, arrivando a fronte contro fronte, e lo spingeva, con le mani al petto, senza violenza, ma come per allontanarlo, facendolo, comunque, indietreggiare di due passi, poiché non si aspettava tale gesto; - ritenuto che il comportamento, riprovevole, del calc. MICHELI debba essere sanzionato con maggiore correlazione con la condotta messa in atto, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la squalifica del calc. MICHELI MATTEO. Nulla dispone per la tassa, non versata
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