COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 29/ 4/2016 NUOVA FULGOR 2014 – GERREI
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 05 Maggio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 29/ 4/2016 NUOVA FULGOR 2014 - GERREI Il giudice sportivo, letto il rapporto arbitrale, il supplemento e la documentazione medica allegata, osserva che: -al 39' del secondo tempo, dopo aver convalidato una rete a favore della Società Nuova Fulgor 2014, l'arbitro veniva raggiunto dal calciatore del Gerrei, Erriu Giuseppe Salvatore, al quale in quel momento dava le spalle, che lo colpiva alla schiena con una violenta manata; -a seguito della violenta aggressione subita l'arbitro cadeva, sbattendo la spalla ed il braccio sinistro per terra; -l'Erriu, non pago, si avventava ancora sull'arbitro disteso per terra stringendogli il collo con entrambe le mani tanto da fargli mancare il respiro. Grazie all'intervento dei dirigenti della Società ospitante l'arbitro riusciva a sottrarsi alla violenza dell'Erriu; -preso, quindi, atto dell'impossibilità di riprendere l'incontro, l'arbitro era costretto a decretare la sospensione della gara; -al rapporto, il direttore di gara ha allegato copia di un certificato medico della clinica ortopedica dell'Ospedale Marino di Cagliari presso la quale era stato condotto da terzi dopo l'interruzione della gara, sul punteggio di 3- 3; -considerato, conclusivamente, che la fine anticipata della gara è stata causata dalla condotta violenta e riprovevole del calciatore Erriu Giuseppe Salvatore, portiere del Gerrei; -visto l'art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA -di irrogare a carico della A.S.D. Gerrei la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della Società Nuova Fulgor 2014; -di squalificare il calciatore Giuseppe Salvatore Erriu fino al 30 giugno 2020. Si specifica che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (art. 16 c. 4 bis del C.G.S.)
