COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 del 05/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 14 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei Signori: – Fanti Fabrizio, – Broletti Simone, – Guidolin Manuel, i quali, in qualità di tesserati Dirigenti per l’U.S.D. Casellina, vengono chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.. Viene altresì deferita la Società U.S.D. in applicazione dell’art. 4, c.2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 65 del 05/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 14 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei Signori: - Fanti Fabrizio, - Broletti Simone, - Guidolin Manuel, i quali, in qualità di tesserati Dirigenti per l’U.S.D. Casellina, vengono chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.. Viene altresì deferita la Società U.S.D. in applicazione dell’art. 4, c.2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva. Nel corso dell’esame degli atti relativi ad un reclamo proposto dall’U.S.D. Casellina, in opposizione alla decisione del G.S.T. competente (gara A.S.D.V.G Rondinella/ A.S.D. Casellina disputata in data 8 febbraio 2015), avente ad oggetto la posizione irregolare del Calciatore Lorenzo Stovini, la Commissione di Appello Sportiva della Toscana aveva modo di accertare che detto Calciatore si era trovato in posizione irregolare anche in altre gare del Campionato di II categoria. Disponeva pertanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale la quale accertava, documentalmente, che in effetti lo Stovini, pur essendo tesserato quale Allenatore, aveva partecipato in qualità di calciatore oltre che alla gara che ha dato luogo all’indagine, anche a quelle che la squadra della Società U.S,D. Casellina ha disputato nei giorni 18/1 – 01/2 – 15/2 e 22/2 della stagione 2014/2015, La partecipazione avveniva senza che egli avesse richiesto al Settore Tecnico la sospensione prevista dall’art. 36, commi 1 e 3, del Regolamento di Settore ed in violazione, quindi, dell’art. 40 comma 1 delle N.O.I.F. il quale sotto il titolo di “ limitazioni del tesseramento calciatori” stabilisce al comma 1 che “gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori.” L’Organo requirente ciò accertando, ha rilevato che il comportamento tenuto nelle indicate gare dai Dirigenti Accompagnatori della squadra della Società Casellina costituisce violazione del disposto dell’art. 61 delle N.O.I.F per aver essi sottoscritto le liste di gara alle quali ha partecipato lo Stovini attestandone, in tal modo, la regolare partecipazione. Detta sottoscrizione integra la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. per cui la Procura Federale ha trasmesso gli atti, per quanto riguarda l’Allenatore Stovini, al Settore Tecnico ed ha contemporaneamente deferito a questo Tribunale, previa notifica dell’atto di chiusura delle indagini, i Dirigenti Accompagnatori della squadra della Società Casellina indicati in epigrafe rilevando che il loro comportamento costituisce violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.. Il Collegio pertanto disponeva la convocazione delle parti per la data del 15 aprile nella quale erano presenti: - per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - il Signor Guidolin Manuel, in proprio; - il Signor Fanti Fabrizio ed il Presidente della Società U.S.D. Casellina, Signor Giovanni Bellosi, tramite il comune legale di fiducia; E’ assente il Signor Broletti Simone. In apertura di dibattimento il Presidente del Collegio rileva che dagli atti non risulta che la convocazione del Signor Broletti sia stata portata a compimento, non avendo ad oggi avuto alcun esito la relativa raccomandata inviata in data 17 marzo u.s.. Ciò accertato e considerato che, per un banale disguido, non si è resa possibile la contestuale presenza delle parti come sopra costituitesi e del rappresentante della Procura Federale, dispone il rinvio della discussione alla data del 29 aprile p.v., del che le parti vengono immediatamente edotte. Viene dato mandato alla segreteria di informare del rinvio sia il deferito assente che il rappresentante della Procura Federale. Apertosi in data odierna il dibattimento, il Collegio dà atto della presenza, tramite il comune legale di fiducia, che deposita il relativo mandato, dei seguenti Tesserati: - il Signor Giovanni Bellosi, nella sua qualità di Presidente della Società U.S.D. Casellina: - il Signor Fabrizio Fanti, Dirigente della medesima Società. Sono invece assenti: - il Dirigente Signor Manuel Guidolin benché fosse stato edotto, nel corso della precedente riunione, del rinvio alla data odierna; - il Dirigente Signor Simone Broletti per il quale, in data 28 aprile c.a, risulta restituito, dal competente Ufficio postale, l’avviso di convocazione inviato a mezzo raccomandata con la dicitura “per compiuta giacenza”. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Il rappresentante della Procura Federale, aprendo il dibattimento, chiede la integrale conferma nei confronti di tutti i deferiti dell’atto di incolpazione, ed afferma a tal fine che quanto contestato a ciascuno di essi emerge in maniera incontestabile dalle liste di gara acquisite nel corso dell’istruttoria e presenti in atti. Precisa che, nel quantificare le sanzioni, ha tenuto conto delle diverse responsabilità attribuite a ciascun Dirigente considerato che, delle quattro gare esaminate nel presente contesto, in due rivestiva la qualifica di Dirigente Accompagnatore il Signor Fanti, mentre nelle altre due tale incarico era rispettivamente svolto dai Dirigenti Guidolin e Broletti. Chiede pertanto infliggersi: a Fanti Fabrizio, l’inibizione per mesi due; a Broletti Simone, l’inibizione per mesi uno; a Guidolin Manuel, l’inibizione per mesi uno; alla Società U.S.D. Casellina, l’ammenda di € 900,00 (novecento). Il legale di parte intervenendo in nome e conto dei propri assistiti ne chiede il proscioglimento rilevando che nulla poteva ad essi imputarsi in considerazione del fatto che il Signor Lorenzo Stovini ha partecipato alle gare in questione in posizione regolare. A sostegno dell’affermazione deposita la copia di un fax, asseritamente trasmesso da detto Tecnico al Settore di competenza in data 6 febbraio 2015, concernente la richiesta di sospensione al fine di espletare l’attività di calciatore. Il rappresentante della Procura Federale si oppone al deposito rilevandone la tardività. Chiuso il dibattimento il Collegio delibera. In via preliminare osserva che tutti i soggetti deferiti erano a conoscenza delle contestazioni sollevate nei loro confronti dalla Procura Federale attraverso la notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini. Detti soggetti, ad eccezione del Signor Simone Broletti, erano altresì a conoscenza della data stabilita per la trattazione come dimostra la presenza oggi, attraverso il legale di fiducia, sia del Tesserato Fanti che della Società U.S.D. Casellina. Il Signor Guidolin, oggi assente, egli era edotto del rinvio essendo presente nella riunione del 15 aprile u.s.. Per quanto riguarda il Signor Simone Broletti emerge dagli atti che l’avviso di convocazione inviato tramite raccomandata al Tesserato presso la Società di appartenenza è stato restituito “per compiuta giacenza”. Il Collegio si limita, almeno in questa occasione, a ricordare alla reclamante quanto disposto dalla lettera b) dell’art. 38 il quale prevede che per gli atti per i quali è prevista la comunicazione essa deve essere eseguita: “presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato.”.In punto di merito questo Tribunale non può che confermare la fondatezza del deferimento con il quale la Procura Federale, a seguito di quanto rilevato dalla C.S.A.T. Toscana (vedi C.U. n. 50/2015), ha accertato, per tabulas, che le violazioni contestate sono avvenute in occasione delle gare disputate nei giorni 18/1 – 1/2 – 15/2 e 22/2/2015. Non è infatti accettabile la tesi della difesa basata sulla produzione della copia di un fax che sarebbe stato inviato dal Signor Stovini al Settore Tecnico al fine di poter intraprendere l’attività di calciatore. A prescindere dal fatto che esso è stato depositato oltre il termine di cui al comma 10 dell’art. 30 del C.G.S., quanto depositato non fornisce alcuna garanzia sulla sua reale trasmissione e, soprattutto, sulla conseguente ricezione. A conferma della fondatezza di quanto testé osservato si rileva che tale documento non è stato depositato né in sede di controdeduzioni al reclamo a suo tempo proposto dalla Società Rondinella innanzi il G.S.T., né sul conseguente appello (C.U. nn. 50 e 55/2015) in date ampiamente successive a quelle del presunto deposito. In ogni caso si osserva che la richiesta di sospensione non è di per sé sufficiente a legittimare il tesseramento dello Stovini quale calciatore. Infatti la normativa federale, come correttamente riportato sull’atto di incolpazione, prevede da una parte che l’allenatore professionista non possa tesserarsi quale calciatore (art. 40/1 N.O.I.F.) e il Signor Stovini è iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di II categoria con il codice 113.287, dall’altra il combinato disposto dell’art. 36, c.1 del Regolamento Settore Tecnico il quale stabilisce che i Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni debbono presentare domanda di sospensione dall’Albo, con il successivo comma 3 il quale testualmente dispone che “sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione”. Pertanto l’istanza di sospensione costituisce l’atto introduttivo della richiesta che rimane, però, privo di qualsiasi valenza se non viene seguito dall’atto formale con il quale il Settore Tecnico accetta la richiesta ed autorizza la sospensione: circostanza che nella fattispecie non viene dimostrato si sia verificata. Dalla irregolare posizione del Signor Stovini che, sia detto incidentalmente, è stato per quanto ascrittogli sanzionato dalla C.D. presso il S.T., discende che i Dirigenti che hanno sottoscritto le liste delle gare alle quali egli ha partecipato, hanno violato il disposto dell’art. 61 delle N.O.I.F. il che li espone, in misura correlata alle diverse responsabilità, alle sanzioni previste dal C.G.S.. Tali violazioni coinvolgono inoltre, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 2 del C.G.S., anche la responsabilità della Società. E’ emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale che il Signor Fabrizio Fanti è dimissionario dal mese di ottobre 2015 dalla carica di D.T., mentre il Signor Simone Broletti non è compreso nell’organigramma della Società per la corrente stagione. Pertanto ove alla data di pubblicazione sul C.U. alcuno di essi non sia tesserato, la sanzione di seguito indicata avrà effetto dalla data del nuovo tesseramento. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni: - al Signor Fanti Fabrizio, l’inibizione per mesi 2 (due); - al Signor Broletti Simone, l’inibizione per mesi 1 (uno); - al Signor Guidolin Manuel, l’inibizione per mesi 1 (uno); alla Società U.S.D. Casellina ritenendosi dover applicare il principio di continuità, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).
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