COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 del 05/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 7 / 2 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: -Selvaggio Rosario, Presidente – Calciatore; -Capizzi Jacopo, vice Presidente e Calciatore; -Lapi Gianluca, Calciatore, tutti tesserati all’epoca dei fatti per il F.C.D. Le Piagge per rispondere della violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art.12, c. 5 e 6, del C.G.S.; -della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, del medesimo Codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 65 del 05/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
7 / 2 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: -Selvaggio Rosario, Presidente – Calciatore; -Capizzi Jacopo, vice Presidente e Calciatore; -Lapi Gianluca, Calciatore, tutti tesserati all’epoca dei fatti per il F.C.D. Le Piagge per rispondere della violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art.12, c. 5 e 6, del C.G.S.; -della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, del medesimo Codice. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, disposto per la data odierna l’inizio del dibattimento relativo al procedimento indicato in epigrafe, ritiene necessario, stante la complessità degli avvenimenti quali sono emersi nel corso delle tre precedenti udienze di discussione (C.U. n. 34/2015 e 56/2016), effettuare un excursus cronologico di quanto accaduto. A seguito della ricezione degli atti della gara F.C.D. Le Piagge / U.S. Lunigiana, disputata in data 23 aprile 2015, trasmessi dal G.S.T. della Toscana, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale i Tesserati e la Società sopra indicati contestando loro la violazione di norme del C.G.S.. Determinata per il giorno 11 dicembre 2015 l’udienza per la trattazione, la Segreteria di questo Tribunale effettuava, con non poche difficoltà, le comunicazioni di rito alle parti. I Tesserati Capizzi Jacopo e Selvaggio Rosario, quest’ultimo in proprio e quale Presidente della Società F.C.D. Le Piagge, non presenti all’adunanza, si costituivano tramite due difensori di fiducia congiuntamente nominati, ai quali rilasciavano delega a rappresentarli e difenderli conferendo, previa elezione del domicilio presso il loro studio, il mandato con i più ampi poteri “per ogni stato e grado del procedimento”, in esso compresa la facoltà di definizione ex art. 23 del C.G.S.. Il tesserato Lapi Gianluca, assente, nominava anch’egli il proprio difensore di fiducia al quale conferiva “procura speciale” per l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.. Per la Procura Federale era presente il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento le parti producevano un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che, formulata con il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avrebbe dovuto essere sottoposta ad eventuali osservazioni da parte della Procura Generale dello Sport, stante quanto disposto dalla norma a quel momento in vigore. Il Tribunale, pertanto, disponeva il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo. (C.U. n. 34/2016). In data 17 marzo c.a., a seguito di espressa sollecitazione della segreteria di questo Collegio, perveniva da parte della Procura Federale F.I.G.C. la nota n.7658, recante la data 2 febbraio 2016, con la quale la Procura Generale dello Sport, ritenendo che i fatti oggetto del deferimento integrassero la violazione dell’art. 7 del C.G.S. in luogo del contestato art. 1 bis, dichiarava l’impossibilità dell’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.. Le parti venivano conseguentemente convocate per il giorno 24 marzo alle ore 17,00, al fine di dare avvio al dibattimento (C.U. nn. 55 – 56/2016). Il giorno 24 marzo, prima dell’ora prevista per il dibattimento, perveniva a firma del legale di fiducia dei Signori Selvaggio e Capizzi, una nota con la quale, previa richiesta di “...comunicare quanto prima l’eventuale fissazione della nuova adunanza così come richiesto, si contestava il mancato rispetto dei termini dell’art. 7 a difesa ex art. 30, c. 11, del C.G.S., e, pertanto, rifiutava il contraddittorio “...sulla nuova e diversa contestazione di presunta violazione dell’art.7 CGS ipotizzata per la prima volta da parte della Procura Generale del CONI circa cinque mesi dopo la notificazione del provvedimento” Alla riunione era presente, in rappresentanza dei Tesserati Selvaggio Rosario e Capizzi Jacopo, il difensore nominato nella precedente riunione, mentre era assente il tesserato Lapi e/o il difensore da questi a suo tempo indicato. Assente anche la Società F.C.D. Le Piagge per la quale il difensore, presente per essere anche difensore dei calciatori sopra indicati, ha affermato di non avere avuto alcuna comunicazione in merito. In proposito si rileva che la memoria citata è stata redatta in nome e per conto dei deferiti Capizzi e Selvaggio e, per quest’ultimo, sia in nome proprio che per conto della Società di cui è Presidente in base a regolare mandato, conferito ”con i più ampi poteri” e “…per ogni stato e grado del procedimento” in data 11.12.2015 mai revocato. La Procura Federale era rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In apertura di dibattimento il Collegio, esaminati gli atti, ha ritenuto opportuno aggiornare la seduta ad oggi 29 aprile c.a., dando mandato alla Segreteria di procedere alla notifica dell’avvenuto differimento della discussione alle parti assenti, essendone edotti i deferiti presenti. All’apertura dell’odierno dibattimento sono presenti: -il difensore dei Tesserati Selvaggio (questi in proprio e quale legale rappresentante della Società) e Capizzi, giusto specifici mandati a suo tempo depositati ai quali il medesimo difensore aggiunge, in questa sede, il mandato conferitogli, dal Signor Gianluca Lapi; -l’Avvocato Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale. Dopo una succinta esposizione dei fatti causa del deferimento da parte del Collegio, l’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, descritte le responsabilità dei singoli, chiede la conferma integrale dell’atto di incolpazione fondato sull’istruttoria compiuta nel corso della quale sono state acquisite numerose dichiarazioni testimoniali. Richiama in particolare le concordanti dichiarazioni rilasciate dai tesserati della Società Lunigiana che trovano ampia conferma nelle dichiarazioni acquisite dall’Ufficio presso altri tesserati ed altre società per fatti avvenuti in occasione di gare dello stesso campionato. Conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a Selvaggio Rosario, mesi uno e giorni quindici di inibizione o squalifica; - a Capizzi Jacopo.mesi uno e giorni 15 di inibizione o squalifica; - a Lapi Gianluca, la squalifica per sei giornate di gara; - alla Società F.C.D. Le Piagge la sanzione di € 1.200,00 (milleduecento). Il difensore dei Tesserati e dell’Ente deferito concretizza il proprio intervento verbale in una nota, non sottoscritta, che deposita dopo brevissima illustrazione e che, nulla opponendo la Procura Federale, viene acquisita. Eccepisce il difensore la violazione dell’art. 34 bis del C.G.S. richiamando a tal fine una decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, richiama le deposizioni dei Tesserati Selvaggio e Capizzi ed anche le dichiarazioni dei rappresentanti di due delle Società ascoltate in istruttoria a conferma di quanto da essi dichiarato. Definisce le accuse rivolte agli incolpati da altri tesserati come l’esito della frustrazione conseguenza delle sconfitte subite ad opera della F.C.D. Le Piagge. Conclude chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di estinzione del procedimento e, in punto di merito, il proscioglimento invocando, comunque, l’applicazione di sanzioni nel loro minimo edittale. Il Tribunale, udite le parti, riunito in Camera di consiglio deve preliminarmente rilevare che gli incolpati hanno tenuto, fino ad oggi, un comportamento chiaramente ostruzionistico come dimostrano le quattro lettere raccomandate inviate in data 11.11.2015, necessarie agli effetti della convocazione per l’udienza del giorno 11 dicembre 2015, ai tesserati Selvaggio e Capizzi, rispettivamente Presidente e vice Presidente, presso la sede della Società F.C.D. Le Piagge ex art. 38 C.G.S.. Dette raccomandate, infatti, sono state restituite dall’Ufficio Postale, con l’annotazione “compiuta giacenza” per quanto riguarda Selvaggio, mentre la raccomandata inviata a Capizzi è stata restituita con l’annotazione “sconosciuto”. Ancora più complessa la notifica al Lapi, il quale è risultato: - “sconosciuto” presso la sede sociale, circostanza questa impossibile anche nel caso di trasferimento ad altra società; - “trasferito” rispetto alla notifica eseguita all’ultimo domicilio anagrafico noto; - “ non idoneo” quale risposta al fax risultante dal censimento presso il C.R.T; - rintracciato infine un indirizzo di e-mail intestato al soggetto, si è quindi proceduto a trasmettere la convocazione senza comunque ricevere alcun cenno sull’avvenuta ricezione. Per ciò che infine attiene la Società la raccomandata ad essa indirizzata è stata restituita “per compiuta giacenza”. E’ da evidenziare ancora che in data di poco precedente (9.11.2015) la Società F.C.D. Le Piagge, nonché i Tesserati Selvaggio e Lapi, hanno restituito le ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali la Procura Federale presso la F.I.G.C. notificava loro la comunicazione relativa alla chiusura delle indagini. Quanto sopra in chiara ed evidente violazione di quanto disposto dalla lettera b) dell’art. 38 del C.G.S.. Tuttavia la Società ed i tesserati, tutti, si costituivano nella seduta del giorno 11 dicembre 2015 chiedendo di poter definire il procedimento con l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S., articolo con il quale si riconosceva, nella stesura in vigore al momento dello svolgersi dei fatti, al Procuratore Generale dello Sport la facoltà di formulare ”osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata”. Da qui il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo. Ancora in via preliminare si osserva che gli argomenti svolti a difesa, succintamente trattati anche con la memoria trasmessa a mezzo fax in data 24 marzo e che qui vengono trattati unitariamente, sono del tutto irrilevanti in riferimento alle eccezioni sollevate, affermando in primo luogo questo Tribunale che il termine dei venti giorni previsto dall’art. 30, c. 11, del C.G.S. trova la propria ragion d’essere nel porre a disposizione del soggetto deferito un lasso di tempo ulteriore (in aggiunta alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ritualmente notificato nel caso in esame a cura della Procura Federale) al fine di poter predisporre un’idonea difesa. Nella fattispecie le parti erano state tutte rese già edotte dei capi di incolpazione dall’ avviso di conclusione delle indagini e comunque esse erano già a conoscenza di quanto loro contestato tanto da poter patteggiare con la Procura Federale l’entità delle sanzioni da scontare ancor prima dell’apertura del dibattimento. Opportunisticamente l’istanza evita di considerare la parte conclusiva della norma invocata la quale prevede “…..fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. Giusti motivi che si rinvengono nel caso in esame in quanto fin qui detto circa la conoscenza dei capi di incolpazione da parte degli incolpati e della loro correlata possibilità di predisporre memorie a difesa ancor prima dell’apertura del dibattimento. Per quanto riguarda il rifiuto di accettare la contestazione circa l’avvenuta violazione dell’art. 7 del C.G.S. si rileva che nessuna contestazione del genere è stata formalmente sollevata né con la comunicazione dell’avvenuto rigetto dell’istanza di definizione agevolata, né con altro provvedimento della Procura Federale alla quale compete in via assolutamente esclusiva il potere di contestare le violazioni a norme federali. E’ invece vero il contrario stante che la Procura Federale presso la F.I.G.C. proprio in apertura del presente dibattimento, illustrando l’istruttoria eseguita, ha confermato di ritenere violato il disposto dell’art. 1 bis del Codice. In riferimento, infine, alla pregiudiziale relativa all’applicazione dell’art. 34 bis il Collegio osserva: il Codice della Giustizia Sportiva C.o.n.i. - che in virtù di quanto contenuto nel suo art. 1 deve trovare necessaria applicazione anche nell'universo F.I.G.C. - all'art. 38, titolato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”, stabilisce, al secondo comma, che “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo” a pena di estinzione del procedimento (comma 4). La norma stabilisce che l'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci; inoltre l'azione estinta non può essere riproposta (comma 6). Orbene nel procedimento sportivo regolato dal Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. la necessaria celerità del processo imposta dalla normativa citata, pur “impattando” con i diritti di difesa contenuti nel Codice (notifica con le forme dell'art. 38 comma 8 C.G.S. FIGC, termine a comparire non inferiore a 20 giorni ex art. 41 comma 3), non può certamente risolversi in una compressione delle facoltà procedimentali degli incolpati e si trasforma in una corsa contro il tempo delle Segreterie e degli Organi giudicanti. In definitiva la sinergia tra i due codici sembra inesistente; i diversi e antitetici obiettivi perseguiti (celerità del giudizio – diritti di difesa) collidono creando un “corto circuito” che ha come risultato un rischio concreto di estinzione del procedimento - vulnus ben recepito dalle difese degli incolpati - difficilmente attribuibile all'inerzia delle segreterie o alla organizzazione degli uffici giudiziari sportivi. Il richiamo alla decisione a Sezioni Unite della Corte Federale appare al Tribunale assolutamente inconferente non essendo stata richiesta in quel caso, quella definizione agevolata che sottrae al termine previsto dalla normativa di carattere generale il tempo, anche strettamente, necessario alla procedura di trasmissione e ricezione degli atti e che trascorre dalla data dell’udienza tra Procura Federale, Procura dello Sport per giungere infine al Tribunale Territoriale chiamato a decidere. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare che il legislatore sportivo ha ritenuto necessario modificare il disposto dell’art. 23 riconducendolo alla situazione quo ante, ovvero eliminando il doppio passaggio tra la Procura Federale F.I.G.C. e la Procura Generale dello Sport (C.U. 255/2016). Sempre con riferimento al termine è ancora da precisare che il Tribunale competente non era posto in grado di conoscere la data di trasmissione degli atti alla Procura Generale. La questione dell’art. 34 bis è stata oggetto di una recente decisione della Corte Sportiva di Appello Toscana la quale ha ritenuto sussistere, in un caso concreto di applicazione dell’art.23 C.G.S.F.I.G.C., una vera e propria interruzione che faceva ripartire – anche a garanzia dell’incolpato – il computo dei termini dell'art. 38 C.G.S. Coni dalla data dell’evento che ha posto nel nulla l’ipotesi di patteggiamento a seguito del quale è necessario avviare il dibattimento. Nella specie il Tribunale ha avuto conoscenza del mancato accoglimento del patteggiamento in data 17 marzo u.s. e, pertanto il computo dei termini deve necessariamente ripartire da quella data. In ogni caso, pur essendo l'Organo giudicante assolutamente convinto del nuovo decorrere del termine, deve osservarsi che la stessa sospensione del deferimento operata dalla congiunta richiesta delle parti (ex art. 2, ex art. 38 comma 5 lett.b C.G.S. C.O.N.I.) ha necessariamente comportato una sospensione del procedimento che deve essere scomputata dal presunto calcolo difensivo. Il deferimento infatti è stato inoltrato in data 28 ottobre 2015 e la domanda ex 23 C.G.S. proposta in data 11 dicembre 2015 con il decorso di 44 giorni; il rigetto da parte della Procura Federale CONI (che riteneva sussistente l'ipotesi di illecito) della proposta di definizione su richiesta delle parti è stato ricevuto in data 17 marzo 2016 e la decisione è stata adottata nell'udienza del 29 aprile 2016 con il decorso di ulteriori 43 giorni risultando anche così rispettato, ad abundantiam, il termine invocato. Superata in tal modo l’eccezione si procede all’esame del merito A tal fine è necessario conoscere a funditus i fatti sui quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi. Il G.S.T. della Toscana, nell’esaminare il rapporto reso dall’arbitro della gara F.C.D. Piagge / G.S.D. Lunigiana 1919, disputata in data 19/4/2015, ha ritenuto opportuno trasmetterlo alla Procura Federale affinché detto Ufficio, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di poter rilevare se quanto in esso contenuto integrasse l’eventuale violazione di alcuna delle norme disciplinari contenute nel C.G.S.. Riporta infatti l’atto ufficiale che prima della gara un Dirigente della Società G.S.D. Lunigiana si rivolgeva alla terna arbitrale, che lo riferiva sul rapporto di gara, con queste parole: “Tutelateci perché durante la settimana abbiamo avuto minacce da alcuni soggetti delle Piagge”. Esperite le necessarie indagini l’Ufficio inquirente, dopo aver acquisito le dichiarazione di 11 soggetti tesserati, appartenenti sia alle squadre delle due Società che hanno partecipato alla gara di cui in premessa, che ad altre cinque Società che hanno avuto occasione di disputare gare ufficiali contro la Società F.C.D. Piagge, ha disposto il deferimento in esame. Dagli atti pervenuti il Collegio rileva che – ad eccezione delle dichiarazioni rese da Selvaggio e Capizzi – quasi tutti i Dirigenti di altre Società assunti a verbale dalla Procura quali testi, hanno confermato di essere stati oggetto, prima e nel corso delle varie gare, di atti di intimidazione verbale e fisica da parte di tesserati, tra i quali sono stati identificati senza ombra di dubbio, i tre tesserati deferiti. Analoghe intimidazioni e tentativi di percosse sono state attuate da sostenitori della Società Le Piagge in più di un’occasione.
I tesserati della Società Lunigiana indicano tutti concordemente e con grande ricchezza di particolari le continue e pesanti pressioni verbali e gli atti di violenza gratuita subiti dai calciatori prima della gara e durante il suo svolgimento allorché, in questo caso, l’attenzione dell’Arbitro era rivolta altrove. Si riportano di seguito alcuni episodi emblematici, tra i tanti accertati, del clima nel quale sono state giocate le gare sul campo della F.C.D. Alleanza Giovanile Le Piagge. Un calciatore della Società denunciante è stato colpito con uno schiaffo al volto, accompagnato dall’espressione “ma allora non hai capito un cxxxx”, talmente forte da essere stato percepito anche da un compagno di squadra che si trovava nei pressi. Ciò solo per aver chiesto “Ma stanno scherzando?” A questo proposito altro componente la squadra ha testualmente dichiarato: “In realtà, per evitare ogni genere di violenza abbiamo dovuto smettere di giocare la nostra partita di fatto prendendo parte al gioco solo per fare presenza in campo”. Tali pressioni morali hanno oltremodo intimorito i calciatori tanto da non far loro porre nella disputa della gara l’impegno necessario a poter tentare di giungere a disputare i play-off. Peraltro tutti evidenziano che oltre ad esplicite minacce gli interlocutori mostravano - quale intimidazione indiretta - bastoni e mazze da base-ball. Alle dichiarazioni in tal modo rese dai tesserati della Società denunciante si aggiungono le testimonianze acquisite presso altre società nella fase istruttoria dalla Procura Federale e che si riportano succintamente di seguito. Una società - definendo il clima esistente durante la gara “da far West” - ha riferito di aver dovuto far intervenire i CC., per violenze subite dai calciatori non in azione di gioco, intervento che però ha solo parzialmente attenuato la condotta violenta e minacciosa di tesserati e sostenitori, continuata per tutta la gara. A detta società è stato interdetto - al momento dell’arrivo - l’ingresso negli spogliatoi perché ciò doveva avvenire solo su decisione dei calciatori ospitanti. Altra società, dopo aver descritto le minacce e le intimidazioni ricevute, denuncia che il Commissario di campo, una volta identificato, era obbligato a sedersi su una sedia e gli veniva intimato di non intervenire e di non raccontare quanto stava accadendo. Esemplificativo del clima creato e dei risultati raggiunti in tal modo è la circostanza che detto Commissario nulla ha riportato sul proprio rapporto. Tale vicenda non è stata in qualche modo chiarita né sul momento né a seguito della deposizione. Nell’occasione un teste indica nel Lapi il maggior responsabile dei fatti, mentre per altre gare e da soggetti distinti vengono riconosciuti, quali autori di minacce ed intimidazioni anche di carattere violento sia il Capizzi che, ancor più, il Selvaggio. Sempre in sede di indagine le Società, che hanno descritto quanto accaduto di negativo nel corso delle gare, sono state concordi nell’affermare che nell’ambito della Categoria di Promozione i fatti dichiarati erano noti e tutti avevano il timore di disputare gare sul campo della Società le Piagge. (C.U. n.34/2015). A sovvertire la valenza di tali dichiarazioni non appaiono al Collegio sufficienti le dichiarazioni rese da due delle Società ascoltate, dovendosi rilevare che solo una di esse (rara avis) afferma con certezza che in occasione dei due incontri svoltisi tra le rispettive squadre non è accaduto nulla. L’altra ha affermato per voce del Presidente che durante la gara disputata con Le Piagge nulla era accaduto ma, riferendosi ad un premio da lui consegnato al Lapi, su richiesta di un proprio comune amico, ha ritenuto dover freudianamente affermare che: “Non so se questa premiazione abbia facilitato la distensione degli animi delle due squadre, ma ribadisco che non abbiamo ricevuto minacce di alcun tipo, né in casa né in trasferta” Ancora il Presidente di altra Società afferma che in previsione della gara i Dirigenti hanno preparato la squadra a quanto di spiacevole avrebbero potuto trovare nell’occasione, chiedendo nel contempo agli Organi federali che la Direzione di gara venisse affidata ad arbitro particolarmente esperto, alla presenza di un Commissario di campo. Afferma altresì di non avere, nell’intervallo della gara, fatto rientrare la squadra negli spogliatoi per evitare contatti tra i due schieramenti.
Peraltro pur non essendo accaduto nulla di grave il Dirigente non ha potuto esimersi dal rilevare che è stato loro impedito di effettuare il riscaldamento sul campo venendo confinati per tale fine sul cemento (altra società riferisce analogo episodio sul” brecciolino”) nella zona adiacente le tribune mentre la squadra della Società Le Piagge lo effettuava in entrambe le occasioni sul campo di gioco. Irrilevante appaiono le osservazioni della difesa circa il numero di Società che hanno testimoniato o dell’essere la squadra in quell’anno retrocessa: i gravi fatti denunciati sono avvenuti con certezza e pertanto da sanzionare. Quanto accertato è sintomatico di una condotta intimidatoria e/o violenta – forse ai limiti di applicazione dell’art. 32 septies – volta a conseguire con qualsiasi mezzo un risultato sportivo favorevole attraverso un clichet preordinato e collaudato perpetrato con sistematicità spinta fino al punto che, pur tutti sapendo e subendo, solo pochissimi hanno avuto l’onestà intellettuale ed il coraggio di farne oggetto di denuncia. E’ triste veder dichiarare, in istruttoria, da Calciatori della Lega Dilettanti (per lo più giovani per i quali il Calcio è – o dovrebbe essere – solo Sport) che quanto accade sul campo delle Piagge “non ha nulla a che vedere con la disciplina sportiva” o che “…La partita non ha avuto alcuna caratteristica di una partita di calcio…” I comportamenti risultanti dall’indagine esperita, a prescindere da ogni eventuale rilevanza penale alla quale il Collegio è estraneo, costituiscono nell’ambito della disciplina sportiva eventi che distruggono quei valori che lo Sport cerca di insegnare. Da ciò scaturisce la necessità di debellarli, in applicazione di quanto disposto dal C.G.S., attraverso opportune sanzioni. Il Collegio non può esimersi, concludendo, dal ricordare a tutte le parti interessate che per fatti analoghi la medesima Società venne deferita con il provvedimento n.1571/981 del 24.9.2012 proprio per la violazione dell’art. 7 del C.G.S. e che per esso l’Organo allora giudicante chiese alla Procura Federale un approfondimento delle indagini a seguito di fatti emersi nel corso del dibattimento, come riportato sul C.U. del Comitato Regionale Toscana n. 31 del 29/11/2012, pag.1213 e seguenti. Tale procedimento risulta ad oggi pendente forse anche in considerazione che il termine di perenzione si compie al termine della stagione 2019/2020. Se le responsabilità accertate appaiono differenziate tra i tesserati, di assoluta gravità appare quanto addebitabile alla Società che nulla ha posto in essere al fine di evitare il ripetersi delle intimidazioni e delle violenze. Per quanto fin qui rilevato il deferimento della Procura Federale è da accogliere in punto di fatto, mentre non è assolutamente condivisibile la richiesta di applicazione di sanzioni che viene, di conseguenza, rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge: - a Selvaggio Rosario, la squalifica per anni uno e mesi sei; - a Capizzi Jacopo, la squalifica per anni uno; - a Lapi Gianluca, la squalifica per anni due; - alla Società F.C.D. Le Piagge, in applicazione del disposto dell’art.4, commi 1 e 2, l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre la squalifica del campo per 4 (quattro) giornate di gara da scontarsi nella stagione agonistica 2016/2017.
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