COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 161 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA ALBA – CASCIA DISPUTATA IL 14.04.2016 A SAN MARTINO IN CAMPO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.156 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 15.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE KEYABON LAMIN PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 161 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA ALBA - CASCIA DISPUTATA IL 14.04.2016 A SAN MARTINO IN CAMPO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.156 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 15.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE KEYABON LAMIN PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato che il calciatore Keyabon Lamin ha reagito, dopo un contrasto di gioco con un avversario, colpendolo con un pugno. Il comportamento deplorevole va senza dubbio sanzionato e la squalifica inflitta dal G.S. appare equa e commisurata al fatto commesso. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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