COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 163 del 04/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 30/ 4/2016 PONTEVECCHIO SRL – CANNARA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 163 del 04/05/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 30/ 4/2016 PONTEVECCHIO SRL - CANNARA VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; PREMESSO: Che al 32° del ° tempo il signor MONSIGNORI Giovanni (Presidente Pontevecchio) dall’esterno del recinto di gioco iniziava ad insultare e minacciare ( in maniera reiterata e fino al termine della gara) i componenti la terna arbitrale, accusandoli – altresì- di aver volontariamente cagionato la retrocessione della sua squadra e che, pertanto, non gli avrebbe consentito di uscire dal campo; Che fra l’altro, a più riprese, chiedeva al custode del campo di aprire il cancello che dalla tribuna conduce al terreno di gioco, così da consentirne l’ingresso in campo al predetto ed ai tifosi al fine di aggredire gli ufficiali di gara; Che tuttavia, nonostante le minacce di licenziamento proferite dal Monsignori, il custode manteneva chiuso detto cancello; Che al termine della partita circa 30 tifosi della Pontevecchio insultavano e minacciavano duramente gli ufficiali di gara, facendoli oggetto di un fitto lancio di pezzi di legno ed altri oggetti contundenti che, tuttavia, colpivano “soltanto” un calciatore del Cannara (in particolare un pezzo di legno colpiva alla nuca il citato calciatore, provocandogli una ferita e la sua caduta a terra. Subito dopo veniva soccorso dal medico sociale); nel frattempo alcuni sostenitori della Pontevecchio entrati indebitamente sul terreno di gioco, tentavano – senza riuscirci per il pronto intervento di alcuni compagni di squadra – di aggredire un calciatore del Cannara; Che all’atto di lasciare l’impianto sportivo, gli ufficiali di gara dovevano constatare che il citato MONSIGNORI Giovanni aveva posizionato la propria autovettura nei pressi dell’uscita così da impedire, scientemente, che i predetti potessero uscire dall’impianto; Che nonostante il dirigente Bambagioni (sollecitato dall’arbitro) avesse chiesto al Monsignori di spostare la vettura, questi provocatoriamente si rifiutava di farlo, proferendo all’indirizzo degli ufficiali di gara frasi irriguardose e minacciose; Che soltanto dopo circa un quarto d’ora (e dopo che gli ufficiali di gara avevano preannunciato di richiedere l’intervento dei carabinieri) il Monsignori si decideva a spostare la detta autovettura, consentendo il ritorno a casa dell’arbitro e dei suoi assistenti; D E L I B E R A 1) L’AMMENDA DI €. 1.300,00 a carico della società Pontevecchio; 2) L’inibizione fino al 30.04.2017 a carico del sig. Monsignori Giovanni (Presidente Pontevecchio).
