COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 Del 04/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 814 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo del Sig. GUSELLA Diego Calciatore A.S.D. Mellaredo del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo della Società
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 84 Del 04/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 814 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo del Sig. GUSELLA Diego Calciatore A.S.D. Mellaredo del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo della Società
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/4/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. CACCO Mirco – Presidente A.S.D. Mellaredo “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S, art. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gusella Diego e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle fila della Società Mellaredo nel corso di n. 3 gare del Campionato di Serie C2 di Calcio a Cinque, tenendo conto che il G.S. per la gara del 29/01/2016 ha deliberato la perdita della gara per 0-6 ed ha sanzionato la Società, il calciatore e il dirigente accompagnatore”; il Sig. GUSELLA Diego – Calciatore A.S.D. Mellaredo “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., art. 39 delle NOIF e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF per aver egli disputato n. 3 gare del Campionato C 2 di Calcio a 5, nelle fila della Società Mellaredo, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa (il G.S. per la gara del 29/01/2016 ha deliberato la perdita della gara per 0-6 ed ha sanzionato la Società, il calciatore e il dirigente accompagnatore)”; il Sig. CELADIN Franco – Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 e 43,commi 1 e 6 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 2 gare del Campionato C 2 di Calcio a 5, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gusella Diego, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; La Società A.S.D. Mellaredo “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. ai sensi dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/52016. AI dibattimento del 3/5/2016 sono risultati presenti : il Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo il Sig. GUSELLA Diego Calciatore A.S.D. Mellaredo, rappresentato da Cacco Mirco, giusta delega in atti il Sig. CELADIN Franco Dirigente A.S.D. Mellaredo, rappresentato da Cacco Mirco, giusta delega in atti la Società A.S.D. Mellaredo, rappresentata dal Sig. Cacco Mirco (Presidente) tutti assistiti dall’Avv. Devis Ceccato del Foro di Padova, come da documentazione in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha chiesto inoltre di depennare dall’atto di deferimento il riferimento dell’infrazione agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F. - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. CACCO Mirco Presidente ASD Mellaredo : n. 60 giorni di inibizione - a carico del Sig. GUSELLA Diego calciatore ASD Mellaredo, n. 1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza -a carico del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo : n. 40 giorni di inibizione -a carico dell’ASD Mellaredo a) 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di SAerie C 2 2015/16 b) ammenda di € 200=. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - verificata la particolare buona fede in capo ai soggetti deferiti evidenziata dal fatto che sin dall’origine il calciatore Gusella Diego era munito di regolare certificazione medica ed idoneità fisica, ritiene più congrue le sanzioni di 45 giorni di inibizione in capo al Presidente Sig. Cacco Mirco, 30 giorni al Sig. Celadin Franco, l’ammenda alla società di € 150=, ferme restando le sanzioni di una giornata di squalifica al calciatore Gusella Diego ed un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di Serie C 2 2015/16 P.Q.M. dispone -a carico del Sig. CACCO Mirco Presidente ASD Mellaredo : n. 45 giorni di inibizione -a carico del Sig. GUSELLA Diego calciatore ASD Mellaredo : n.1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza -a carico del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo : n.30 giorni di inibizione -a carico dell’ASD Mellaredo : a) 1 punto di penalizzazione b) ammenda di € 150=.
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