F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SSD VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACIAGLI SIMONE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIAREGGIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO SSD VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACIAGLI SIMONE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIAREGGIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornata effettive di gara al calciatore Caciagli Simone. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Gavorrano/Viareggio disputata il 31.1.2016, il Caciagli, colpiva con un pugno un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento la Società SSD Viareggio 2014 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 3.2.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.2.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società SSD Viareggio 2014 di Viareggio (Lucca), dichiara estinto il procedimento Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SSD VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACIAGLI SIMONE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIAREGGIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)"
