F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CASERTANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CASERTANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016) Il Giudice Sportivo del Campionato di Lega Pro infliggeva alla Casertana S.r.l. l’ammenda di € 500,00 per quanto accaduto nella gara Casertana/Lecce del 30.1.2016 (Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016). In particolare si contestava alla Casertana S.r.l. l’indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate, ma riconducibili alla società. In particolare nel rapporto del Commissario di campo si legge quanto segue: per l’intera durata della gara, ho riscontrato all’interno del recinto di gioco l’indebita presenza di due persone riconducibili alla società Casertana(in quanto indicatimi quali dirigenti della stessa società dal delegato alla sicurezza). Nei minuti iniziali del primo tempo, ho chiesto a quest’ultimo per due volte che procedesse a far uscire dal recinto di gioco le suddette persone senza ottenere riscontro positivo alla mia richiesta. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Casertana S.r.l., deducendo che in ragione della non sussistenza di episodi di intolleranza, indisciplina o mancanza di riguardo nei confronti del rappresentante della Lega Pro, collaboratore della Procura Federale, terna arbitrale e tesserati della squadra ospite, la sanzione appare ingiusta e fuori da ogni logica. Va poi considerato che le predette due persone,presenti nel recinto di gioco, erano i massimi esponenti della società Casertana e che la presenza dei suddetti era da collocarsi ad oltre 40 m dal terreno di gioco in quanto lo stadio era dotato di pista atletica. Pertanto si chiede, in via principale, l’annullamento dell’ammenda di € 500,00; in via del tutto subordinata una congrua riduzione della sanzione pecuniaria. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto. Si tratta della violazione di norme regolamentari-organizzative che non è necessario abbiano una connotazione di intolleranza o indisciplina. Nella fattispecie si è violato l’art. 66 in relazione all’art. 71 N.O.I.F.. Giova ricordare a riguardo che l’art. 2, comma 2 C.G.S. afferma che l’ignoranza dello statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto. L’art. 1bis C.G.S. prescrive, poi, che i dirigenti, gli atleti etc. sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali, oltre che comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. di Caserta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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