F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. ROSSI WALTER AVVERSO L’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PER TARDIVITÀ CON RIGUARDO ALLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.1.2021 CON PRECLUSIONE DEFINITIVA EX ART.19 COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL FIVE CAROVIGNO/FOOTBALL FIVE LOCOROTONDO DEL 12.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 45 del 18.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. ROSSI WALTER AVVERSO L’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PER TARDIVITÀ CON RIGUARDO ALLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.1.2021 CON PRECLUSIONE DEFINITIVA EX ART.19 COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL FIVE CAROVIGNO/FOOTBALL FIVE LOCOROTONDO DEL 12.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 18.2.2016) Il sig. Walter Rossi, calciatore tesserato in favore della società Real Five Carovigno, ha proposto reclamo avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale della Puglia, assunta all’esito della riunione del 15.2.2016, con la quale è stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso presentato dallo stesso tesserato avverso la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 38 del 14.01.2016). Il Giudice di prime cure aveva inflitto all’odierno reclamante la sanzione della squalifica sino al 14.1.2021, con preclusione definitiva ex art. 19, comma 3, C.G.S. perché “ ..al 19° minuto del 2° tempo…dopo essere stato espulso colpiva l’arbitro con un violento schiaffo al collo, che gli procurava forte dolore e, successivamente, lo spingeva facendolo cadere a terra; che l’arbitro, a causa delle lesioni subìte e successivamente refertate dal Policlinico di Bari (10 giorni s.c.) era costretto a sospendere definitivamente la gara..” mentre la Corte d’Appello territoriale ha dichiarato inammissibile il reclamo del calciatore in quanto ha “rilevato che il ricorso…risulta trasmesso via fax alle ore 13,28 del 10/2/2016 e quindi oltre il termine di cui all’art. 46 n. 4 Codice Giustizia Sportiva…” (da intendersi correttamente come art. 36 C.G.S.). Contro tale decisione è insorto il medesimo giocatore con reclamo spedito a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale il 24.2.2016. Nell’atto di gravame, il reclamante riferisce di aver richiesto via fax, il 14.1.2016, copia degli atti ufficiali della gara d’interesse, unitamente alla dichiarazione di voler ricorrere avverso la decisione del Giudice Sportivo ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Pertanto, il 5 febbraio successivo, aveva reiterato la richiesta, sempre a mezzo fax, ricevendo stavolta copia degli atti ufficiali, a suo avviso necessari per la corretta predisposizione dei motivi di doglianza. 3 Come risulta dalla stessa decisione qui gravata, il ricorso veniva proposto in data 10.2.2016. Nel merito il calciatore, premesso di assumersi la piena responsabilità solo di alcuni degli atti attribuitigli in sede di referto arbitrale (in particolare la forte spinta all’arbitro) e per i quali manifesta il proprio pentimento, nega decisamente di aver colpito il direttore di gara con un forte schiaffo, come sarebbe testimoniato anche da non meglio indicate riprese filmate. Pur conscio della fede privilegiata del referto arbitrale il sig. Rossi nega decisamente di aver compiuto quanto ulteriormente addebitatogli, riservandosi di chiedere l’autorizzazione ad adire le vie legali pe r tutelare la propria dignità umana e sportiva. Chiede, pertanto, che gli venga ridotta la squalifica comminata, rapportandola a quanto dallo stesso ammesso e, in subordine, che sia annullata la decisione impugnata, con rinvio all’organo giudicante di appello territoriale e interessare la Procura Federale della F.I.G.C. per l’accertamento delle cause e responsabilità in ordine al tardivo invio degli atti di gara dallo stesso richiesti. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’adunanza odierna alla quale il reclamante non ha ritenuto di partecipare, pur regolarmente informato. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Il Codice di Giustizia Sportiva delinea con estrema chiarezza, al titolo III, il sistema relativo alla giustiziabilità dei comportamenti addebitati a coloro che sono assoggettati all’ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. In questo senso, l’art. 29 C.G.S. prevede, al 1° comma che i “I Giudici Sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. I Giudici Sportivi Nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici Sportivi Territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali” e al 2° comma che “I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati ….. sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35.” Ferma questa ripartizione, per competenza territoriale e funzionale, ad eccezione delle condotte riconducibili alla cognizione dei Tribunali federali Territoriali (ai sensi dell’art. 30 Codice cit.), l’art. 29 bis indica nella Corte Sportiva d’Appello Territoriale l’organo di giustizia da adire avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali garantendo, nel giudizio di merito, un doppio grado di giurisdizione (garanzia peraltro non costituzionalmente prevista come indefettibile all’ordinamento, v. Cassaz. Civ. n. 24341/15 e Corte europea di giustizia 6.9.2005 CurepKa c. Ucraina, anche se l’accesso alla giustizia, in senso lato, trova la sua tutela nel diritto - stabilito nell’art. 13 CEDU - solo “ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale”, senza che in questo ambito possa essere ricompreso un diritto all’appello ovvero ad un secondo grado di giurisdizione, il quale, invece, trova la sua fonte, quando la procedura assume il carattere “penale” secondo il significato riconosciuto dalla CEDU, nel Protocollo n. 7 CEDU ( ), dove all’ art. 2 si accorda al condannato il “diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale” ). Ciò posto, vi è da dire che non sono previsti, nella procedimentalizzazione delle cognizioni di merito dell’ordinamento sportivo, ulteriori grado di giudizio rispetto a quelli già attivati. Nella fattispecie risulta che il sig. Rossi, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo territoriale, ha adito, con rituale ricorso, quello di appello previsto dall’ordinamento, ossia la Corte Sportiva d’Appello Territoriale che ha ritenuto, nella sua discrezionalità cognitiva, di dichiarare inammissibile il suo gravame. I rimedi ordinari, nella cognizione riguardante i fatti, appaiono quindi tutti esperiti e, ad ordinamento vigente, non ne sono previsti, a livello federale, altri. E’ previsto, come rimedio straordinario, quello della revocazione della decisione inappellabile, nei casi termini e modi colà previsti, di cui all’art. 39 C.G.S. oppure quello indicato dal Codice di Giustizia del CONI al titolo VI, sempreché si versi nelle ipotesi ivi disciplinate. In disparte quanto precede, deve ribadirsi che il ricorso proposto a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, avverso una decisione dell’omologo organo a livello territoriale, è inammissibile alla luce dell’impianto ordinamentale giustiziale di cui al C.G.S. della F.I.G.C. non avendo questa Corte giurisdizione alcuna sul provvedimento di cui è gravame. 4 Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Rossi Walter. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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