F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARCISO ANTONIO SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/LUPA CASTELLI DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARCISO ANTONIO SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/LUPA CASTELLI DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornata effettive di gara al calciatore Narciso Antonio. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Foggia Calcio/Lupa Castelli disputata il 28.2.2016, il Narciso Antonio, commetteva fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo; espulso, si rivolgeva verso un assistente arbitrale, che non aveva modo di ascoltarlo, e gli rivolgeva una espressione offensiva. Avverso tale provvedimento la Società Foggia Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 2.3.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.3.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l di Foggia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it