F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIACOMO SIMONE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIACOMO SIMONE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016) Con reclamo ritualmente proposto la società Fondi Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Juniores Nazionale Fondi/Aprilia del 16.4.2016, ha inflitto al calciatore Di Giacomo Simone Pio la squalifica per 3 gare effettive “per comportamento offensivo nei confronti del pubblico pronunciando espressione blasfema”, a seguito della quale veniva espulso 6 dall'Arbitro. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza dell'addebito disciplinare attribuito al proprio tesserato, rilevando che il Di Giacomo aveva pronunciato l'espressione “porco zio” equivocata dall'Arbitro. Chiedeva, pertanto, la riduzione della squalifica. Alla seduta del 22.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato come da dispositivo. Osserva, all'uopo, questa Corte che, tenutosi conto della complessiva condotta tenuta dal Di Giacomo Simone Pio, la squalifica può essere ridotta come da dispositivo in considerazione della sanzione minima della squalifica di 1 giornata prevista dall'art. 19, comma 3 bis, C.G.S. per l'utilizzo di espressione blasfema La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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