F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSARO MARCO SEGUITO GARA PINEROLO/SPORTING BELLINZAGO DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSARO MARCO SEGUITO GARA PINEROLO/SPORTING BELLINZAGO DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016) Con decisione del 18.4.2016, Com. Uff. n. 132, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi il 17.4.2016 tra il Pinerolo e lo Sporting Bellinzago valevole per il Campionato di Serie D Girone A, sedicesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore dello Sporting Bellinzago Massaro Marco la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, al termine della gara, assunto comportamento intimidatorio pronunciando espressioni blasfeme e triviali nei confronti dei calciatori avversari e del pubblico locale”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Sporting Bellinzago, la quale evidenziava la inattendibilità dei referti arbitrali avendo l’arbitro segnalato di aver espulso a fine gara il Massaro, mentre il giocatore non era stato , in realtà, attinto da alcun provvedimento del giudice di gara, ed aveva appreso solo dal comunicato ufficiale della sua squalifica. Sottolineava, inoltre, la società che la condotta che il calciatore avrebbe tenuto al termine della gara era genericamente definita come provocatoria, blasfema ed irriguardosa, ma non era specificamente ed analiticamente descritta. Specificava, infine, il reclamo che il comportamento del Massaro era stato semplicemente quello di festeggiare la vittoria della propria squadra senza mai indirizzare frasi o rivolgere atteggiamenti al pubblico. Si chiedeva, quindi, l’annullamento, previo supplemento di ricorso da richiedere all’assistente di gara, della decisione o, in subordine, la riduzione della sanzione. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Per quanto attiene, infatti, alla mancata precisazione delle frasi pronunziate dal Massaro e dei suoi atteggiamenti verso il pubblico, deve osservarsi, premesso che non siamo di fronte ad un capo d’imputazione per un reato di rilevanza penale ma semplicemente ad un addebito disciplinare per il quale non può richiedersi la pedissequa replica di istituti tipici del processo penale, che la contestazione, la quale discende da un referto dell’assistente di gara, fonte privilegiata di prova, risulta dotato di sufficienti requisiti di chiarezza ed inequivocabilità nell’addebitare al calciatore un comportamento vietato dalle norme del codice di giustizia sportiva; privo di concreta rilevanza appare, poi, il fatto che vi possa essere stato un errore, ammesso che di errore si tratti poiché il direttore di gara potrebbe semplicemente essersi trovato nella impossibilità di notificare de visu il provvedimento di espulsione al Massaro, nel considerare espulso o meno il giocatore, non avendo tale circostanza alcuna influenza sull’episodio in contestazione. Quanto all’entità della sanzione inflitta si deve sottolineare come essa sia stata commisurata a due infrazioni diverse: le espressioni blasfeme e i gesti irriguardosi e provocatori verso il pubblico. Per le espressioni blasfeme la norma prevede la squalifica per almeno 1 giornata, ma, nel caso di specie, risulta evidente l’inapplicabilità del minimo sanzionatorio posto che non si è trattato del semplice uso di frasi, ma dell’indirizzo di esse al pubblico, cosa questa evidentemente più grave. A questa deve, poi aggiungersi l’ulteriore sanzione collegata al comportamento provocatorio adeguatamente descritto nel referto dell’assistente di gara. Non vi è, quindi spazio per la richiesta riduzione dalla sanzione inflitta. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società F.C.D. Sporting Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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