DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°739 Comunicato Ufficiale N.739 del 03.05.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE ELITE Gara SALINIS – FUTSAL C.P.F.M del 03.04.2016

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°739 Comunicato Ufficiale N.739 del 03.05.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE ELITE Gara SALINIS – FUTSAL C.P.F.M del 03.04.2016 Il Giudice Sportivo, Facendo seguito all’ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale N.656 del 5.4.2016, con la quale si soprassedeva alle decisioni riguardanti gli atti di violenza perpetrati a fine gara nei confronti degli arbitri, dando mandato alla Procura Federale della F.I.G.C. di appurare eventuali responsabilità di società, dirigenti e tesserati coinvolti negli scontri, esaminati i referti arbitrali e la relazione della Procura Federale del 28.4.2016 pervenuta con nota prot.11921/33.P.F., osserva: Per tutta la durata dell’incontro gli arbitri erano fatti oggetto di pesanti ingiurie e minacce da parte dei sostenitori locali. Particolarmente preso di mira era il secondo arbitro, al quale venivano rivolte contumelie e minacce di ogni tipo. Tra quanti insolentivano il direttore di gara, si distinguevano alcuni calciatori e dirigenti della società A.S.D. Salinis maschile di Calcio a 5, individuati dall’arbitro perché tutti indossavano la tuta sociale. La Procura Federale nella sua relazione ha accertato che erano i componenti della squadra Under 21 che assistevano all’incontro insieme ad alcuni dirigenti. Tra di essi il calciatore Cosimo Damiano Distaso, personalmente conosciuto dal secondo arbitro, poiché capitano della squadra Salinis Calcio a 5 maggiore, il quale in più occasioni gli rivolgeva frasi ingiuriose e provocatorie, disturbandone inoltre l’operato, in quanto lo seguiva più volte lungo le transenne durante gli spostamenti profferendogli espressioni di dileggio, cercando di esasperarne la direzione della gara. Al termine dell’incontro gli arbitri, tenuto conto del clima di tensione sugli spalti, di comune accordo decidevano di soprassedere all’effettuazione del saluto fair-play e di far immediato rientro negli spogliatoi. Tale intenzione veniva, tuttavia, vanificata in quanto la porta d’uscita dal recinto di gioco era ostruita da tre individui di grossa corporatura, uno dei quali era il custode dell’impianto. Costoro si avventavano sugli arbitri ed uno di questi colpiva con un violento pugno sul viso il secondo arbitro causandogli lacerazioni ad uno zigomo. Contemporaneamente la quasi totalità degli spettatori valutabili in circa cinquanta persone si riversava in massa sul terreno di gioco, superando le transenne divisorie si dirigeva con fare minaccioso verso il direttore di gara. I facinorosi, dividendosi in piccoli gruppi riuscivano ad isolare gli arbitri facendoli convergere in zone opposte del recinto di gioco, ove li percuotevano ripetutamente con schiaffi pugni sul capo e sul viso ed al corpo e calci alle gambe ed alle ginocchia causando grave pregiudizio per la copiosità dei colpi inferti ed il considerevole numero degli aggressori all’incolumità psico-fisica dei due direttori di gara. Tutto questo avveniva nella più totale indifferenza e lassismo dei dirigenti della società ospitante, anzi il secondo arbitro constatava che l’allenatore del Salinis, D’ambrosio Vito precedentemente allontanato per proteste nel corso dell’incontro che reiterava poi dagli spalti durante il prosieguo della gara, era rientrato indebitamente sul terreno di gioco ed assieme al dirigente accompagnatore ufficiale La Notte Michele, pur non prendendo parte attiva alle violenze perpetrate, incitavano i tifosi locali a proseguire nella loro azione ai danni degli arbitri. In difesa dei due direttori di gara si prodigava invece un tesserato della Società ospitata Giorgi Salvatore, che riusciva a far divincolare e fuggire dal luogo dove era stato isolato il secondo arbitro, nella fattispecie l’interno di una delle due porte di gioco, venendo tuttavia anch’esso ripetutamene colpito dagli aggressori. Dopo circa 5 minuti di continue violenze i due arbitri riuscivano ad uscire dalla tensostruttura ed a avviarsi di corsa verso gli spogliatoi, distanti circa 40 metri. Dinanzi all’ingresso però trovavano ad attenderli un ulteriore assembramento ostile di facinorosi che, impedendo loro il rientro li colpivano nuovamente con pugni al viso e calci alle gambe per atri cinque minuti. L’intervento di una persona del posto non identificata che riusciva almeno in parte a placare gli animi consentiva ai direttori di gara di poter finalmente rientrare negli spogliatoi. In tali locali riusciva ad intrufolarsi l’allenatore D’Ambrosio Vito, che rivolgeva frasi minacciose al secondo arbitro vedendolo intento a telefonare alle forze dell’ordine per farli intervenire. Dopo circa 30 minuti infatti giungevano sul posto i carabinieri che constatavano che tutti i facinorosi si erano dileguati. Rientrati a Barletta gli arbitri si recavano al Pronto Soccorso del locale Ospedale ove al primo arbitro venivano riscontrate abrasioni e contusioni alle gambe ed alle ginocchia ed al secondo arbitro un trauma cranico lieve, un trauma contusivo facciale, nonché abrasioni varie alle braccia. La gravità dei fatti commessi dai sostenitori del Salinis, e la connivenza e la totale assenza di qualsivoglia iniziativa adottata dalla società per salvaguardare gli arbitri, l’incolumità dei quali, per la moltitudine degli aggressori e la quantità e reiterazione dei colpi inferti è stata gravemente compromessa e, solo per caso, non in miniera irreversibile comporta che a carico della Società Salinis siano applicate per la responsabilità oggettiva dei propri sostenitori e per la responsabilità diretta dei propri tesserati le sanzioni contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva agli artt. 14 comma 1 e 2, 18 comma 1 lettere D)F)I) e comma 2 lettera F) così quantificate: A) Esclusione della società Salinis Femminile dal campionato di competenza relativo alla stagione sportiva 2016/2017; B) Squalifica del terreno di gioco della predetta società fino al 30/4/2018 con obbligo di disputare le relative gare interne in campo neutro ed a porte chiuse; C) Ammenda alla Società Salinis di Euro 15.000,00 determinata ai sensi dell’art.14 comma 2 del C.G.S. dovuta per i gravi atti di violenza posti in essere dai propri sostenitori in danno degli arbitri e per la connivenza e la mancata tutela prestata ai direttori di gara durante le aggressioni a loro danno perpetrate; Inibizione fino al 30.4.2018 al Sig. La Notte Michele dirigente accompagnatore ufficiale della società per la condotta connivente con gli aggressori, avendoli istigati a proseguire nelle violenze a i danni degli arbitri, e per aver palesemente contravvenuto ai propri doveri non prestando alcuna forma di assistenza alla terna a fine gara; E) Squalifica fino al 30.6.2018 al Sig. D’Ambrosio Vito Allenatore della società il quale, allontanato per proteste nei confronti degli arbitri durante la gara, che reiterava dagli spalti nel corso del prosieguo dell’incontro, durante le violenze, rientrato indebitamente sul terreno di gioco fomentava ed istigava i facinorosi a proseguire nella loro condotta ai danni dei direttori di gara. Inoltre, allorquando gli arbitri, dopo innumerevoli episodi di violenza e percosse subite, erano riusciti ad entrare negli spogliatoi, vi si intrufolava rivolgendo al secondo arbitro frasi minacciose, dopo aver constatato che il predetto direttore di gara stava telefonicamente chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine; F) Squalifica fino al 31 dicembre 2016 al calciatore Cosimo Damiano Distaso, tesserato per la società Salinis Calcio a 5 maschile per la reiterata condotta offensiva ed antisportiva posta in essere mentre assisteva alla gara dalla tribuna, assieme ad altri calciatori e dirigenti non identificati, ove rivolgeva al secondo arbitro numerosi ingiurie ed espressioni di dileggio, disturbandone l’operato col seguirne gli spostamenti lungo le transenne ove gli profferiva frasi provocatorie alfine di esasperarne la direzione dell’incontro; G) Ulteriore obbligo alla società di provvedere al rimborso delle spese mediche occorse ed occorrende, sostenute dai direttori di gara e dal Sig. Giorgi Salvatore qualora richieste e documentate.
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