F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. DZEKO EDIN SEGUITO GARA ROMA/GENOA DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. DZEKO EDIN SEGUITO GARA ROMA/GENOA DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Roma/Genoa, disputato in data 20.12.2015 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Edin Dzeko la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al 28° del secondo tempo, rivolto reiteratamente all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale sosteneva che l’espressione pronunciata dal calciatore Dzeko, costituita dalle parole “fuck off”, avrebbe dovuto essere considerata esclusivamente come “un’imprecazione di disappunto”, priva di alcun intento offensivo e, comunque, differente dalla frase “fuck you”, che costituirebbe, invece, un vero e proprio insulto. La Società aggiungeva, altresì, che, ai fini della determinazione della sanzione irrogata, si avrebbe dovuto tener conto anche della circostanza costituita dalla totale assenza di precedenti disciplinari relativi al giocatore in questione, il quale non sarebbe mai stato espulso in carriera. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 7.1.2016, è presente il Sig. Dzeko, il Team Manager della Società, Sig. Manolo Zubiria e l’Avv. Conte, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come l’espressione pronunciata dal Sig. Dzeko non possa che essere considerata come offensiva nei confronti dell’Arbitro, atteso il chiaro ed univoco significato offensivo in lingua inglese e la sostanziale sinonimia con l’insulto “fuck you” posto a fondamento del reclamo. L’epiteto in questione, inoltre, è stato ripetuto per ben tre volte all’indirizzo del direttore di gara, con la conseguenza che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve necessariamente considerarsi congrua. Per questi motivi la C.S.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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