F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/TFN del 06 Maggio 2016 (219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.E.F. Torres 1903.), MANOLO PATALANO (all’epoca dei fatti dirigente della Società S.E.F. Torres 1903), Società S.E.F. TORRES 1903 – (nota n. 11397/339 pf15-16 GT/vg del 19.4.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/TFN del 06 Maggio 2016 (219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.E.F. Torres 1903.), MANOLO PATALANO (all’epoca dei fatti dirigente della Società S.E.F. Torres 1903), Società S.E.F. TORRES 1903 - (nota n. 11397/339 pf15-16 GT/vg del 19.4.2016). Il deferimento Con atto del 19/4/2016, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1. Il Sig. Domenico Capitani, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.E.F. Torres 1903: a. per rispondere della violazione di cui all’art. 91, comma 2, delle N.O.I.F., in relazione all’art. 8, comma 14, del C.G.S. per non avere la società S.E.F. Torres 1903 ottemperato alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati per la stagione sportiva 2014/15 e depositati presso la Lega Pro, con riferimento ai calciatori Raffaele Imparato, Vincenzo Migliaccio, Fabio Foglia, Andrea Testa, Giovanni Giuffrida, Ramzi Aya, Pasquale Maiorano, Luigi Scotto, Riccardo Barbuti e Domenico Marchetti; e, più in particolare, per non avere corrisposto loro, dal mese di gennaio 2015 fino al mese di giugno 2015, le indennità di trasferta contrattualmente previste; b. per rispondere della violazione di cui all’art. 8, comma 1 del C.G.S. per non avere la società S.E.F. Torres 1903 provveduto a produrre i documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, più in particolare, per essersi rifiutata di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015 relativi ai calciatori Raffaele Imparato, Vincenzo Migliaccio, Fabio Foglia, Andrea Testa, Giovanni Giuffrida, Ramzi Aya, Pasquale Maiorano, Luigi Scotto, Riccardo Barbuti e Domenico Marchetti, richiesti dalla Procura Federale con comunicazione PEC del 2/12/2015. 2. Il Sig. Manolo Patalano, all’epoca dei fatti dirigente della società S.E.F. Torres 1903, per la violazione dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S., per avere direttamente partecipato all’illecito amministrativo perpetrato dalla S.E.F. Torres 1903 e costituito dal non avere provveduto a produrre i documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, più in particolare, per essersi rifiutata di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015 relativi ai calciatori Raffaele Imparato, Vincenzo Migliaccio, Fabio Foglia, Andrea Testa, Giovanni Giuffrida, Ramzi Aya, Pasquale Maiorano, Luigi Scotto, Riccardo Barbuti e Domenico Marchetti, richiesti dalla Procura Federale con comunicazione PEC del 2/12/2015. 3. la società S.E.F. Torres 1903, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per l’operato, rispettivamente, del proprio Presidente e legale rappresentante, Sig. Domenico Capitani e del proprio dirigente, Sig. Manolo Patalano, così come descritto ai punti 1.a., 1.b. e 2. che precedono. In data 28 aprile 2016 il Sig. Domenico Capitani e la S.E.F. Torres 1903, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano in relazione al punto a. del deferimento che lo stesso è stato avviato a seguito di segnalazione della AIC e che non risulta alcuna relazione da parte della COVISOC volta a confermare l’accusa avanzata. Nessuna violazione è stata posta in essere dalla società deferita in quanto l’indennità viene considerata “quale rimborso per le frequenti spese di trasferta dell’atleta per recarsi al luogo di lavoro, forfettizzate in somma mensile e considerando l’effettuazione degli allenamenti e i ritiri effettuati in comune differente dal luogo in cui ha sede la società”, e la stessa non costituisce voce autonoma che deve essere valutata al pari del compenso fisso. Dal mese di gennaio 2015 le indennità di trasferta non sono state più corrisposte dalla società deferita ai propri tesserati in quanto gli allenamenti si sono svolti esclusivamente presso la città sede della società sita in Sassari. Lo stesso club sardo non ha avuto quindi più alcun obbligo di provvedere al pagamento di alcuna indennità di trasferta ai propri tesserati. Sul punto b. del deferimento rilevano che il Sig. Patalano durante l’audizione “non ha assolutamente riferito di non voler produrre la documentazione bensì ha dichiarato, come da verbale in atti, che “... conferma che sono a disposizione presso la GESTEEL sita a Cisterna di Latina, Via della Quaglia, 17””. Evidenziano quindi la volontà del Sig. Capitani di aver voluto mettere a disposizione della Procura Federale i documenti richiesti. Concludono chiedendo: “in via principale: rigettare il deferimento e per l’effetto prosciogliere la società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. ed il Sig. Capitani Domenico dalle contestazioni avanzate...”; in via subordinata: ......, previa concessione delle attenuanti generiche ed applicazione della continuazione, procedere all’applicazione della sanzione nel minimo edittale o, meglio ancora, al di sotto del minimo previsto dalla normativa in materia”. In data 30 aprile 2016 il Sig. Manolo Patalano ha fatto pervenire una memoria difensiva richiamando e aderendo alle difese già esposte nello scritto trasmesso dalla Torres e dal Sig. Capitani e sostenendo, altresì che, all’epoca dei fatti il deferito non rivestiva il ruolo di vice-presidente ma di semplice dirigente al quale, peraltro, non era attribuito né il compito né la facoltà di predisporre le buste paga ed effettuare i pagamenti. Segnala inoltre, di essere stato ascoltato quale delegato del rappresentante legale e pertanto di non poter essere oggetto dell’addebito contestato, anche in relazione alla mancata produzione di materiale e documentazione avendo peraltro manifestato la volontà della società di mettere a disposizione quanto chiesto dalla Procura. Ha concluso chiedendo, in via principale di rigettare il deferimento; sempre in via principale in relazione al punto b. del deferimento il rigetto dello stesso in quanto “al momento della richiesta della Procura Federale il medesimo non era più il legale rappresentante della società”; in via subordinata l’applicazione della sanzione minima edittale “o, meglio ancora, al di sotto del minimo”. Alla riunione del 5 maggio 2016, il Procuratore Federale si è riportato a quanto dedotto nel deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso e l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Signor Domenico Capitani 9 (nove) mesi di inibizione; - Sig. Manolo Patalano 6 (sei) mesi di inibizione; - Società S.E.F. Torres 1903 2 punti di penalizzazione oltre all’ammenda di Euro 9.000,00 (novemila euro). È altresì comparso il difensore dei deferiti, Avv. Claudia Salvador, che si è riportata agli argomenti difensivi esposti nelle memorie ritualmente depositate, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Preliminarmente va rilevato che la Procura Federale può avviare le attività di indagine su segnalazione di qualsiasi soggetto, a patto che la segnalazione non sia di origine anonima. Nel caso in esame la Procura Federale ha iniziato a svolgere le proprie indagini a seguito della comunicazione, alla stessa pervenuta, da parte della Associazione Italiana Calciatori. L’avvio delle indagini risulta pertanto del tutto legittimo. In merito alle contestazioni mosse nei confronti del Sig. Domenico Capitani, in relazione al punto a) del deferimento si rileva quanto segue. I contratti sottoposti all’esame del Tribunale - sottoscritti fra la S.E.F. Torres 1903 ed i Signori Imparato Raffaele, Migliaccio Vincenzo, Foglia Fabio, Testa Andrea, Giuffrida Giovanni, Aya Ramzi, Maiorino Pasquale, Scotto Luigi, Barbuti Riccardo e Marchetti Domenico – espongono, nella parte relativa alla corresponsione economica, due voci, la prima riferita agli emolumenti, la seconda alle indennità. Va precisato che la voce indennità risulta essere determinata, per ogni contratto, in modo fisso ed invariabile, apparendo pertanto un impegno economico non sottoposto a condizione. L’accordo sottoscritto tra le parti impone dunque alla S.E.F. Torres 1903 di versare ai propri tesserati sia gli emolumenti, sia le indennità specificamente pattuite per ogni singolo calciatore. Appare quindi irrilevante quanto esposto dai deferiti in merito ad un asserito, ma non dimostrato, trasferimento degli allenamenti nello stadio del Comune di Sassari con conseguente venir meno del requisito posto alla base della erogazione delle indennità. Ed infatti, non può essere dato valore dirimente alla proroga della convenzione in data 5.12.2014 con la quale viene confermato, dal competente ufficio del Comune di Sassari, l’utilizzo, in favore della S.E.F. Torres 1903, dello Stadio Comunale “Vanni Sanna”. E ciò anche in considerazione del fatto che le parti, in caso di variazione della sede di allenamento, avrebbero dovuto variare il contenuto del contratto, eliminando le previste indennità. L’indicazione di un importo forfettario esclude, tra l’altro, che l’indennità in questione avesse natura di rimborso di spese di trasferta effettivamente sostenute dai calciatori interessati, come affermato dagli incolpati nelle rispettive difese. Risultano, quindi, comprovati gli assunti della Procura Federale. In merito alle contestazioni mosse nei confronti del Sig. Manolo Patalano e del Sig. Domenico Capitani in relazione al punto b) del deferimento, va rilevato quanto segue. Nella trascrizione delle dichiarazioni rese dal deferito, in qualità di dirigente, al rappresentante della Procura Sig. Umberto Congiatu, viene confermato che lo stesso si è astenuto dal consegnare – “la società, …, ha preferito non esibirli in sede della odierna audizione” i contratti sottoscritti tra la società S.E.F. Torres 1903 ed i suoi calciatori e le buste paga relative al periodo dicembre 2014 – giugno 2015. L’ulteriore dichiarazione di disponibilità dei documenti presso la sede amministrativa della società sportiva, ubicata in Cisterna di Latina, non può esimere la società e/o i suoi rappresentanti dal produrre la documentazione chiesta dalla Procura. Ne consegue la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo; in particolare, per quanto attiene alla Società, si ritiene adeguatamente afflittiva la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, oltre quella dell’ammenda nella misura infra indicata, attesa la concorrenza della responsabilità diretta e di quella oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS nelle violazioni contestate. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 9 (nove) per il Sig. Domenico Capitani e della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Manolo Patalano. Infligge, altresì, alla Società S.E.F. Torres 1903 la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione oltre all’ammenda di € 3.000,00 (tremila euro).
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