F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CFA del 06 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SIG. MAGLIA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI MESI 6 ED AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL CALC. GIAMPA’ DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6, E AMMENDA DI €. 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 4. RICORSO DEL SIG. CONDO’ LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6, ED AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) I)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CFA del 06 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SIG. MAGLIA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI MESI 6 ED AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL CALC. GIAMPA’ DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6, E AMMENDA DI €. 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 4. RICORSO DEL SIG. CONDO’ LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6, ED AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) I) Il deferimento Con provvedimento n. 4327/859 pf14-15 SP/blp, del 4 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (i) il Sig. Federico Maglia, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Vigor Lamezia Calcio S.r.l., (ii) il Sig. Luigi Condò, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della SS Barletta Calcio S.r.l. ed (iii) il Sig. Giampà, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. per rispondere tutti della violazione di cui all’art. 7, commi 1 e 2 CGS, in quanto, in relazione alla gara Barletta/Catanzaro, disputata in data 1 aprile 2015, gli stessi avrebbero, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita stessa prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Il Procuratore Federale rilevava a carico del solo Sig. Maglia anche l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, per la pluralità degli illeciti commessi e contestati anche nell’ambito del precedente procedimento n. 859BISpf14-15. Pertanto, il Procuratore Federale richiedeva che venissero irrogate: (i) nei confronti del Sig. Maglia, le sanzioni dell’inibizione in continuazione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di 6 mesi e dell’ammenda di € 10.000,00 in continuazione; (ii) nei confronti del Sig. Condò, le sanzioni dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di 4 anni e dell’ammenda di € 60.000,00; (iii) nei confronti del Sig. Giampà, le sanzioni della squalifica per 3 anni e dell’ammenda di € 50.000,00. Il Procuratore Federale deferiva, altresì, la Vigor Lamezia Calcio S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”): (i) con riferimento alla partita Barletta – Catanzaro, disputata in data 1 aprile 2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 comma 2, e 7, comma 2, CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maglia, suo Direttore Sportivo, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, per la pluralità degli illeciti posti in essere; (ii) con riferimento alla gara Aversa Normanna – Barletta, tenutasi in data 11 aprile 2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 comma 2, e 7, comma 2, CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Felice Bellini, suo collaboratore e, quindi, soggetto di cui all’art. 1, comma 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, per la pluralità degli illeciti posti in essere; (iii) con riferimento alla predetta gara Aversa Normanna – Barletta, anche per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al Sig. Bellini in relazione alla violazione dell’art. 6, comma 1, CGS. Nei confronti della Società, il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e dell’ammenda di € 25.000,00. In particolare, in merito alla gara Barletta – Catanzaro, il Procuratore Federale rilevava come il Sig. Condò, avvalendosi della intermediazione del Sig. Maglia, avrebbe proposto l’alterazione della predetta gara a fronte del pagamento di una somma di denaro in favore del Sig. Giampà, capitano del Catanzaro. Il tentativo, però, non avrebbe sortito alcun effetto, a seguito dell’intervento del Presidente del Catanzaro, Sig. Consentino. Analoga fattispecie riguarda la gara Aversa Normanna – Barletta, in quanto la condotta contestata, posta in essere dai Sig.ri Ninni Corda e Felice Bellini, consisterebbe nell’accordo diretto ad alterare il risultato della partita in questione. In entrambi i casi, il Procuratore Federale ha rilevato la responsabilità oggettiva della Società, quale club di appartenenza rispettivamente del Sig. Maglia e del Sig. Bellini, in quanto soggetti attivi nel porre in essere le condotte oggetto di esame. II) Il giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, i suddetti deferiti facevano pervenire al predetto Tribunale propri scritti difensivi, con i quali contestavano gli addebiti di responsabilità loro ascritti a vario titolo dalla Procura Federale. Sulla base delle dichiarazioni di responsabilità contestate e delle sanzioni richieste dalla Procura Federale a carico di ciascuno dei suddetti deferiti nei termini esposti al punto I che precede, il Tribunale Federale Nazionale il 13 gennaio 2016 si riservava per la decisione. III) La decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale. Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione dell’1 febbraio 2016, pubblicata sul C.U. n. 48/TFN, dopo aver premesso considerazioni preliminari di ordine generale, in particolare e per quanto rileva in questa sede, in ordine alla gravità dei comportamenti emersi e contestati, alla formazione ed al raggiungimento della prova nel procedimento sportivo, anche con riferimento alla chiamata in correità, alla condotta punibile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.G.S., passava analiticamente in rassegna ciascuna delle gare oggetto di deferimento, esponendo le responsabilità individuali dei singoli incolpati e, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, infliggeva le seguenti sanzioni: (i) quanto al Sig. Maglia, la sanzione in continuazione dell’inibizione di 6 mesi a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 in continuazione, per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS; (ii) quanto al Sig. Condò, la sanzione dell’inibizione di tre anni e sei mesi a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC e la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS; (iii) quanto al Sig. Giampà, la sanzione della squalifica di sei mesi e la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; (iv) quanto alla Società, la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. IV) I reclami avverso la decisione del TFN, l’udienza dibattimentale ed i motivi della decisione. Contro la predetta decisione hanno presentato ricorso dinanzi a questa Corte Federale d’Appello tutti i soggetti sanzionati. All’udienza di questa Corte Federale d’Appello, tenutasi il 7 marzo 2016, sono presenti per la Società, l’avv. Roseti, per il Sig. Maglia, gli Avv.ti Mari e Guidetti, per il il Sig. Giampà, l’Avv. Marisco e per il Sig. Condò, l’Avv. Delli Falconi, i quali tutti si riportano ai relativi ricorsi. È, altresì, presente il Procuratore Federale, che conclude per la conferma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale. Ciò posto, questa Corte, in ordine ai ricorsi in questione, ritiene di delibeare come segue. i) Il Sig. Maglia ha eccepito la mancanza assoluta della prova e dei presupposti richiesti per la configurazione dell'illecito sportivo (art. 7, c. 1 – 2, C.G.S.) ed il travisamento dei fatti posti alla base della decisione impugnata. A sostegno della propria esplicitata eccezione, il Sig. Maglia ha dedotto che il Tribunale, nella propria decisione, avrebbe riconosciuto di aver svolto un'opera d'interpretazione e non una ricostruzione effettiva delle reali conversazioni e degli accadimenti dei fatti, al fine di individuare le precise responsabilità del deferito. Il Sig. Maglia ha, pertanto, affermato che le condotte addebitategli avrebbero potuto essere suscettibili di interpretazioni diverse da quelle elaborate in maniera fantasiosa dal Tribunale, ma ancora più plausibili e aderenti alla realtà. In particolare, il deferito ha assunto, invero, che lo stesso, nel periodo di riferimento, sarebbe stato in cerca di nuovi stimoli in diverse società sportive e che, di conseguenza: (i) l’incontro avvenuto con il Sig. Condò, sollecitato da quest’ultimo, avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la novità costituita dal ruolo di direttore sportivo del Barletta ricoperto dal Sig. Condò stesso e la possibilità per il Sig. Maglia di essere nominato direttore generale del predetto club sportivo; (ii) l’incontro con il Sig. Giampà sarebbe, invece, stato volto ad ottenere una raccomandazione con il Presidente del Catanzaro, Sig. Cosentino, perché il Sig. Maglia potesse ottenere la carica di direttore sportivo del predetto club. Richiamando la giurisprudenza di settore, il deferito ha argomentato sulla insussistenza, nel caso di specie, dei concreti indizi di reità (gravità – precisione – concordanza), sostenendo che, attraverso l’esame dell'unico dato oggettivo in possesso - ossia le intercettazioni telefoniche con i Sig.ri Condò e Giampà - “la responsabilità non emerge chiaramente dal contenuto dei colloqui intercettati, in quanto tali colloqui, sono stati condotti dalle parti interessate, con una certa cautela”, di talché è stato necessario effettuare un “ragionamento logico in senso negativo”, volto ad interpretare le intercettazioni come prodromiche ad alterare il risultato della gara in oggetto. Il Sig. Maglia ha, pertanto, richiesto il suo proscioglimento o, in subordine, la riduzione della pena e l'annullamento dell'ammenda, o, in ulteriore ipotesi, la riduzione della sanzione pecuniaria anche in considerazione della tenuità del fatto. Secondo questa Corte, nel merito, le osservazioni formulate dal Sig. Maglia non corrispondono alla verità dei fatti, mentre l’impianto probatorio utilizzato dalla Procura Federale, prima, e dal Tribunale Federale Nazionale, dopo, per valutare e sanzionare la condotta ascritta al Sig. Maglia stesso risulta essere del tutto idoneo ai fini della decisione. A tal riguardo, occorre premettere, con valenza generalmente riferita a tutte le posizioni in esame, che, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale Nazionale, per un verso, la giurisprudenza di questa Corte in materia di illecito disciplinare è consolidata nel ritenere che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale” (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011) e, per altro verso, che quella prevista dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. è una fattispecie di illecito a consumazione anticipata che si realizza, cioè, anche con il solo compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, così che l’evento di danno (ossia il risultato dell’effettiva alterazione) costituisce circostanza aggravante dell’illecito, che tale si è già perfezionato al momento del compimento di un mero tentativo di alterazione di una gara. Alla luce di tali premesse, l’attività di indagine posta in essere dalla Procura Federale ha effettivamente consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11 maggio 2015 e dalle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelari personali emesse, consistenti nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi all’Autorità Giudiziaria penale e in sede di audizioni dinanzi alla Procura Federale da parte dei tesserati, che, a giudizio di questa Corte, nel loro complesso depongono per la sussistenza delle responsabilità ascritte a carico del Sig. Maglia. In particolare, la responsabilità del Sig. Maglia emerge chiaramente dall'esame logico delle molte circostanze, tutte univoche e concordanti, che si sono incentrate a seguito dei pur cauti colloqui intercettati. Tali circostanze possono essere identificate come segue: (i) l'incontro sollecitato dal Sig. Maglia al Sig. Condò a soli due giorni della gara Catanzaro - Barletta e, poi, spostato dal campo di allenamento alla più riservata abitazione dello stesso Maglia; (ii) la telefonata, poco dopo le h. 13 del 30 marzo 2015 – ossia del giorno prima delle predetta gara - con la quale il Sig. Condò ha contattato telefonicamente il Sig. Giampà, capitano del Catanzaro, fissandogli un incontro urgente presso una stazione di servizio della zona; (iii) la assoluta coincidenza temporale tra questo incontro e la prima telefonata del Sig. Maglia al capitano del Catanzaro, con la presenza presumibile del Sig. Condò; (iv) la insistenza con la quale il Sig. Maglia, a fronte dell'evidente tentativo del Sig. Giampà di sottrarsi a qualsivoglia contatto, ha insisto per un immediato incontro; (v) il contenuto del colloquio telefonico intervenuto tra i Sig.ri Di Nicola e Ninni Corda proprio in ordine al tentativo operato dai Sig.ri Maglia e Condò; (vi) il contenuto inequivoco della seconda telefonata intercorsa tra i Sig.ri Condò e Giampà, che dà prova dell'intento di quest’ultimo di sottrarsi ad ogni contatto, rivelando, prima, di aver già deciso di non dar seguito all'appuntamento fissato con il Sig. Maglia, salvo poi tentare di liberarsi in ogni modo. È evidente - e su questo punto la Corte concorda pienamente con quanto sostenuto dal Tribunale Federale Nazionale – che il colloquio tra i Sig.ri Di Nicola e Corda sia circostanza decisiva, anche in considerazione della attendibilità ed affidabilità che, già sul piano logico, deve attribuirsi ai colloqui tra soggetti ignari di essere intercettati ed ascoltati e contenenti la descrizione di quanto riferito da altro soggetto (il Sig. Ortoli) in merito all’incontro tra il Sig. Maglia ed il Sig. Condò ed alla conseguente condotta del Sig. Giampà. Tutti gli elementi sopra descritti devono essere pienamente considerati supporti probatori, che contrastano l'assunto dei ricorrenti, secondo il quale il Tribunale Federale Nazionale avrebbe ritenuto provata la reità solo da elementi “logici” atteso che, dalle intercettazioni telefoniche, “la responsabilità non emergerebbe chiaramente in quanto i colloqui sono stati condotti dalle parti interessate con una certa cautela”. Ritiene, infatti, questa Corte che dal complesso sistematico di queste circostanze, delle quali, peraltro, agli atti del procedimento non è dato trovare alcuna plausibile spiegazione logica o documentale alternativa rispetto a quella che depone per una compartecipazione del Sig. Maglia alla combine finalizzata all’alterazione della gara Barletta – Catanzaro, disputata in data 1 aprile 2015, emergono elementi di prova a sicuro sostegno del compimento da parte del deferito di attività a supporto dell’illecito sportivo contestato e ravvisato dalla decisione impugnata. In conclusione ed alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che il Tribunale Federale Nazionale abbia correttamente giudicato il Sig. Maglia in merito agli illeciti allo stesso ascritti, ma ritenendo che le sanzioni all’uopo irrogate non siano perfettamente congrue rispetto all’entità delle violazioni commesse ed all’esito negativo della combine, che non ha, quindi, determinato l’alterazione del risultato della predetta gara, accoglie parzialmente il ricorso presentato dal Sig. Fabrizio Maglia e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola inibizione di mesi 3. ii) il Sig. Condò, nel proprio, ricorso ha, in buona sostanza, speso le medesime le difese presentate dal Sig. Maglia, evidenziando come la ricostruzione dei fatti e delle intercettazioni di cui sopra, effettuata dal Tribunale, sarebbe “frutto di libera speculazione contenutistica non sostenuta da riscontri oggettivi” e, conseguentemente, del tutto contraria ai principi cardine dell’ordinamento sportivo in merito all’apparato probatorio necessario per configurare una responsabilità da illecito sportivo. Il Sig. Condò, inoltre, ha aggiunto che, poiché le condotte allo stesso ascritte farebbero parte di un precedente giudizio afferente al medesimo filone d’inchiesta, già deciso dal Tribunale Federale Nazionale con il proscioglimento del deferito, risulterebbe del tutto singolare, nella storia dell’ordinamento sportivo federale, che, nel medesimo ambito di indagine, il Sig. Condò possa essere ritenuto responsabile di fatti occorsi in tempi appena antecedenti rispetto a quelli per i quali lo stesso è stato prosciolto. Il deferito, pertanto, ha richiesto l’integrale riforma della sentenza impugnata ed il suo pieno proscioglimento dalle accuse mosse nei suoi confronti. In relazione alla posizione del Sig. Maglia, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto eccepito nel predetto reclamo, sono agli atti insuperabili elementi di prova in ordine alla colpevolezza del ricorrente, costituiti dalle circostanze concordanti che si sono verificate intorno ed a seguito dei pur cauti colloqui intercettati. Come argomentato in riferimento al Sig. Maglia, invero, la responsabilità del Sig. Condò risulta dall’interpretazione logica degli accadimenti messi in rilievo dall’analisi dei contenuti delle intercettazioni: in particolare, ci si riferisce all’incontro con il Sig. Maglia ed alle modalità di svolgimento dello stesso, alla coincidenza temporale tra questo incontro e la prima telefonata del Sig. Maglia al capitano del Catanzaro, con la presenza presumibile del Sig. Condò, alle telefonate intercorse tra quest’ultimo ed il Sig. Giampà, alla insistenza con la quale il Sig. Maglia, a fronte dell'evidente tentativo del Sig. Giampà di sottrarsi a qualsivoglia contatto, ha insistito per un immediato incontro ed al contenuto del colloquio telefonico intervenuto tra i Sig.ri Di Nicola e Ninni Corda in ordine al tentativo operato dai Sig.ri Maglia e Condò. Ne consegue, quindi, come tutte le predette circostanze debbano necessariamente essere considerate elementi probatori sufficienti perché il comportamento tenuto dal Sig. Condò integri la fattispecie dell’illecito sportivo contestato. Infine, per quanto riguarda, invece, la contestazione circa l’irragionevolezza, a detta del Sig. Condò, di essere ritenuto responsabile per fatti occorsi in tempi di poco antecedenti rispetto a quelli per i quali lo stesso è stato prosciolto, questa Corte ritiene che tale eccezione non meriti di essere presa in considerazione, per il semplice motivo che l’attuale deferimento ha, comunque, ad oggetto fatti ed episodi differenti rispetto a quelli a cui il Sig. Condò stesso fa riferimento. Per tali motivi, la Corte, nonostante condivida quanto deciso dal Tribunale Federale Nazionale in merito alla posizione del Sig. Condò ed agli illeciti allo stesso contestati, ritiene che le sanzioni irrogate dal predetto Tribunale siano alquanto gravose rispetto all’entità delle violazioni commesse ed all’esito negativo della combine e, per tali motivi, riformula la sanzione in primo grado irrogata nella inibizione in anni 3 e nell’ammenda di € 50.000,00. iii) Nel proprio ricorso, il Sig. Giampà ha sottolineato che, dall’impianto probatorio a disposizione, emergerebbe chiaramente – come, peraltro, riconosciuto dal Tribunale Federale Nazionale – come lo stesso non abbia mai aderito al disegno illecito e non possa sussistere alcuna responsabilità disciplinare a suo carico. Tra l’altro, a parere del reclamante, nessun elemento, desumibile dagli atti di causa, permetterebbe di propendere per l’attribuzione di una finalità illecita dell’incontro tra lo stesso ed il Sig. Maglia. A sostegno della propria difesa, il deferito ha richiamato il principio secondo il quale sussisterebbe l’obbligo di proscioglimento del deferito nell’ipotesi in cui non emerga un quadro di riscontro sufficiente in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, con conseguente necessità di acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione di fatti punibili in sede disciplinare. Il Sig. Giampà ha, quindi, chiesto il suo integrale proscioglimento e, in via subordinata, che venisse, comunque, riconosciuto il suo accoglimento dell’invito alla collaborazione, ai sensi dell’art. 24 CGS, quale elemento da tenere in considerazione nella determinazione della sanzione da irrogare. Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La Corte ritiene, invero, evidente come il calciatore abbia avuto piena conoscenza e consapevolezza delle attività svolte dai Sig.ri Condò e Maglia e del relativo intento. Tale circostanza si desume facilmente dal comportamento tenuto dal deferito rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento: il Sig. Giampà ha, infatti, mostrato resistenza alla richiesta di incontro avanzatagli dai Sig.ri Condò e Maglia, cercando di sottrarsi allo stesso. A tal riguardo, il contenuto della seconda telefonata tra i Sig.ri Condò e Giampà è inequivoco – come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale Nazionale – nel dar prova dell’intenzione del deferito di evitare qualsiasi contatto, rivelando, prima, di aver già deciso di non dar seguito all'appuntamento fissato con il Sig. Maglia, salvo poi tentare di liberarsi in ogni modo. Ciò detto, ferma la certezza che il Sig. Giampà fosse pienamente a conoscenza dell’intento illecito dei predetti soggetti, la Corte rileva che la comunicazione immediata di quanto accaduto al presidente del Catanzaro diradi ogni dubbio in ordine al comportamento tenuto dallo stesso e, quindi, alla non adesione del deferito al disegno illecito. Ne consegue che, non avendo denunciato la condotta dei Sig.ri Condò e Maglia alla Procura Federale, il calciatore è, senza alcun dubbio, responsabile per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS e, per tale motivo, la Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato e la sanzione irrogata dal Tribunale Federale Nazionale confermata. iv) La Società, con il proprio ricorso, ha rilevato come, in nessun modo, la stessa possa essere travolta dalla sorte dei deferiti, in quanto gli accadimenti oggetto di contestazione atterrebbero a partite alle quali il club calabrese non sarebbe stato interessato. Il Sig. Maglia ed il Sig. Bellini, infatti, avrebbero agito a titolo esclusivamente personale ed a completa insaputa della Società, con la conseguenza che non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità di tipo oggettivo per illecito sportivo in capo alla stessa, che è mera titolare del vincolo di tesseramento e che risulterebbe essere totalmente estranea agli eventi agonistici “incriminati”. La Società ha aggiunto, altresì, che, qualora una qualche responsabilità potesse essere ascritta alla stessa, quest’ultima sarebbe passibile di essere sanzionata solo ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS e non anche della più grave ed afflittiva ipotesi di cui all’art. 7, commi 2 e 4, CGS. Ed, infatti, le circostanze addotte a fini esimenti, potrebbero essere interpretate come elementi incisivi ed inconfutabili per ottenere una diminuzione della sanzione irrogata, segnando un netto distacco da ogni ipotesi di illecito sportivo, pur senza recidere totalmente il rapporto di dipendenza tra soggetto agente e società di appartenenza. Tale impostazione si tradurrebbe, quindi, in un trattamento sanzionatorio nei riguardi del club che, lungi dall’assumere i severi contorni dell’art. 7 C.G.S., venga contenuto entro confini qualitativi e quantitativi più miti. Inoltre, la Società richiede l’applicazione dell’istituto della continuazione per la quantificazione della sanzione da irrogare, sostenendo come sia indubitabile che le condotte per le quali il sodalizio è chiamato a rispondere siano caratterizzate da una strettissima ed inscindibile connessione con quelle oggetto del pregresso procedimento disciplinare, avviato con deferimento n. 1319/859BIS PF14-15/SP/BLP del 30 luglio 2015. Sulla questione attinente alla responsabilità della Società, la Corte ritiene infondata la tesi relativa all’estraneità della Società stessa dai fatti oggetto di contestazione, dal momento che, come noto, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali. L’art. 4, comma 2, CGS, infatti, stabilendo che “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art.1bis, comma 5”, non riporta alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui tali soggetti agiscano per scopi personali ed il caso in cui, invece, la relativa attività sia diretta a soddisfare un interesse della società di appartenenza. Ne consegue, pertanto, la palese responsabilità oggettiva della Società per le condotte poste in essere dai Sig.ri Maglia e Bellini, così come precisato dalla sentenza del Tribunale Federale Nazionale, indifferentemente, appunto, dal fine personale o sportivo al soddisfacimento del quale la relativa condotta è stata tesa. Quanto alla misura della sanzione la parte pecuniaria per avere ridotta, per congruità, nei termini di cui a dispositivo. V) Il dispositivo. Per questi motivi, la Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite: (i) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia Calcio S.r.l. di Catanzaro riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; (ii) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Maglia Fabrizio ridetermina la sanzione nella sola inibizione di mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo; (iii) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Condò Luigi ridetermina la sanzione nella inibizione di anni 3 e l’ammenda di € 50.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; (iv) respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giampà Domenico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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