F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Prato Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD PRATO CALCIO A CINQUE – (nota n. 9986/897pf14- 15/LG/pp del 23.03.2016

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Prato Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD PRATO CALCIO A CINQUE - (nota n. 9986/897pf14- 15/LG/pp del 23.03.2016 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 23 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Apicella Alessio - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Prato calcio a Cinque - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS; rilevato che l’inadempimento era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22 aprile 2015 (“pagamento eseguito in forma non consentita punto A4 CU n. 909/2014”); rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l’ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa la documentazione attestante il pagamento di € 5.050,00; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Apicella Alessio della sanzione dell’inibizione di giorni trenta e alla Società ASD Prato calcio a Cinque della sanzione dell’ammenda di € 300,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna; ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione all’Apicella nell’art. 19 CGS; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. infligge al Signor Aniello Apicella, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Prato Calcio a Cinque l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it