F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MUNARI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zane C5 già ASD Blue Team C5 Trissino) e la SOCIETÀ ASD THIENE ZANE C5 già ASD BLUE TEAM C5 TRISSINO – (nota n. 9694/974pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MUNARI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zane C5 già ASD Blue Team C5 Trissino) e la SOCIETÀ ASD THIENE ZANE C5 già ASD BLUE TEAM C5 TRISSINO - (nota n. 9694/974pf14-15/LG/mf del 17.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, 3 rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Munari Marco - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zane C5 (già ASD Blue Team C5 Trissino) - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che l’inadempimento era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22 aprile 2015 (“mancanza fideiussione punto A5 CU n. 909/2014”); rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l’ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 31.07.2015 di importo pari ad € 2.500,00 secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, né l’avevano sostituita con assegno circolare o bonifico bancario; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Munari Marco della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società ASD Thiene Zane C5 della sanzione dell’ammenda di € 300,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna; ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione al Munari nell’art. 19 CGS; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. commina al Signor Munari Marco, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Thiene Zane C5 (già ASD Blue Team C5 Trissino) l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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