F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PIETRUNTI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Win Adv Campobasso) e la SOCIETÀ ASD WIN ADV CAMPOBASSO – (nota n. 9693/973pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PIETRUNTI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Win Adv Campobasso) e la SOCIETÀ ASD WIN ADV CAMPOBASSO - (nota n. 9693/973pf14-15/LG/mf del 17.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Pietrunti - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Win Adv Campobasso - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la fideiussione per la stagione 2014/2015; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Francesco Pietrunti della sanzione dell’ inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 300,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. commina al Signor Francesco Pietrunti, nella qualità come in atti, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Win Adv Campobasso l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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