F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIEL LEVI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 già 5 ASD Eagles Fermo) E LA SOCIETÀ ASD SANGIORGESE CALCIO A 5 già ASD EAGLES FERMO – (nota n. 9690/947.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016
(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIEL LEVI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 già 5 ASD Eagles Fermo) E LA SOCIETÀ ASD SANGIORGESE CALCIO A 5 già ASD EAGLES FERMO - (nota n. 9690/947.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Daniel Levi, nella sua qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Eagles Fermo (ora ASD Sangiorgese Calcio A 5) per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizione finale del Comunicato Ufficiale n.909/2014 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ed la Soc. ASD Sangiorgese Calcio a 5 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Soc. ASD Sangiorgese Calcio a 5, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per la Soc. ASD Sangiorgese Calcio a 5, sanzione dell’ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 200,00; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. 6 Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.” Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Daniel Levi, il quale non ha fatto pervenire memorie a difesa, né è comparso alla riunione odierna. Risulta documentalmente accertato che il deferito ha eseguito entro il termine del 23 luglio 2014 il pagamento in forma non consentita perché divergente da quella prescritta al punto A4) e disposizione finale del richiamato C.U. n. 909/2014; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Daniel Levi della sanzione della inibizione per giorni trenta; ritenuta congrua la richiesta della Procura Federale; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5. Infligge al Sig. Daniel Levi, nella qualità come in atti, l’inibizione di giorni 30 (trenta).
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