F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRCO ROSSETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Arzignano C5) e la SOCIETÀ ASD ARZIGNANO C5 – (nota n. 9985/896pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRCO ROSSETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Arzignano C5) e la SOCIETÀ ASD ARZIGNANO C5 - (nota n. 9985/896pf14-15/LG/pp del 23.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 23 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Mirco Rossetti - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Arzignano C5 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la fideiussione per la stagione 2014/2015; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Mirco Rossetti della sanzione dell’ inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 400,00; 7 rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina al Signor Mirco Rossetti l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Arzignano C5 l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
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