F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (in qualità di responsabile del Settore Giovanile della Soc. US Avellino) – (nota n. 8551/164pf15-16/AM/SP/ma del 19/02/2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (in qualità di responsabile del Settore Giovanile della Soc. US Avellino) - (nota n. 8551/164pf15-16/AM/SP/ma del 19/02/2016). Alla riunione odierna, la Procura Federale ed il Sig. Vincenzo Vito hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Vito, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vincenzo Vito, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) ed € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 9 (nove) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore 2 generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni a carico del Sig. Vincenzo Vito: inibizione di mesi 9 (nove) ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
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