COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: CASALVIERI – CITTA’ DI ANANGNI del 20/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: CASALVIERI – CITTA’ DI ANANGNI del 20/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016 La Società CASALVIERI, nel ricorso a margine, contesta la decisione con la quale il primo Giudice, respingendo il reclamo di prima istanza, le ha inflitto la punizione della perdita della gara e le penalità accessorie, considerandola rinunciataria all’incontro. La ricorrente fa presente che l’incontro stesso sarebbe stato sospeso dall’Arbitro non per l’abbandono della propria squadra, ma a seguito delle intemperanze dei sostenitori della compagine avversaria, al vertice delle quali gli stessi lanciavano un petardo che esplodeva presso la panchina della Società CASALVIERI causando danni a due suoi calciatori. La stessa Società precisa poi che l’unica persona titolata a ritirare la squadra sarebbe il capitano e non il dirigente come accaduto nel caso di genere. Per tali motivazioni, confermate ed insistite in sede di audizione, la reclamante chiede che venga inflitta alla Società CITTA’ DI ANAGNI la punizione della perdita della gara o, in subordine, la ripetizione della stessa. Dalla lettura degli Atti Ufficiali, si rammenta fonte primaria di prova (Art.35 C.G.S.), emerge, di contro, che dopo lo scoppio del petardo da parte dei sostenitori avversari, un dirigente della Società CASALVIERI dichiarava all’Arbitro che, a seguito dell’episodio, i propri calciatori non si sentivano più in condizioni di spirito per proseguire l’incontro, per cui ritirava la squadra. Da tale descrizione appare ineccepibile la decisione del Giudice Sportivo che ha trattato l’episodio come una vera e propria rinuncia da parte della reclamante non riscontrando elementi circa la presunta iniziativa arbitrale di sospendere l’incontro. E’ quasi superfluo aggiungere che l’art.53, 2° comma delle N.O.I.F., che regolamenta la rinuncia ad una gara, non fa menzione alcuna circa la persona (Dirigente o capitano) eventualmente competente a comunicare il ritiro della squadra. Alla luce di quanto rappresentato, sono da considerare inattendibili le lamentele della ricorrente, per cui questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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