COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – RIPA DISPUTATA IL 17.04.2016 A CERBARA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.157 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLE LENTI ANDREA PER CINQUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 06/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA - RIPA DISPUTATA IL 17.04.2016 A CERBARA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.157 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLE LENTI ANDREA PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.05.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’odierna audizione delle parti dinnanzi a questa Corte ha permesso di ricostruire l’atteggiamento tenuto dal calciatore Delle Lenti Andrea il quale, espulso per doppia ammonizione, al momento della notifica del direttore di gara, si avvicinava allo stesso con fare minaccioso senza tuttavia pronunciare nessuna frase offensiva, come confermato in sede di audizione dal medesimo direttore di gara. Subito dopo si allontanava senza ulteriori proteste. Tutto ciò premesso, si ritiene congruo ridurre la squalifica dei calciatore Delle Lenti Andrea a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Delle Lenti Andrea a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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