F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:AC RIMINI 1912 srl / all. Marco ARNO (53/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA:AC RIMINI 1912 srl / all. Marco ARNO
(53/45)
ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI
Il sig. Marco ARNO, nella sua qualità di allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 29.01.2015, anche tramite il proprio patrono Avv. Fabio CAZZOLA, inoltrava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della A.C. RIMINI 1912 SRL, partecipante al campionato di Serie D. Nel ricorso spiegava che con contratto del 01.07.2014, allegato al ricorso, la A.C. RIMINI 1912 SRL gli affidava l'incarico di allenatore in seconda della prima squadra, per la stagione sportiva 2014/15, con un corrispettivo pari ad €10.000,00 a titolo di premio di tesseramento da pagarsi in n.10 rate mensili di € l.000,00, ciascuna a far tempo dal 31.07.14, oltre rimborso spese limitato all'importo d'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza ed il campo di gioco della società e spese autostradali debitamente documentate. Assumeva, inoltre, che, in data 30.08.2014, l'allenatore della prima squadra veniva esonerato e la società affidava la conduzione tecnica della stessa al sig. Marco CARI e il ruolo di allenatore in seconda al sig. Stefano FURLAN, esonerando di fatto il ricorrente dalle sue mansioni. Allegava al ricorso comunicazione apparsa sul sito internet della resistente ed alcuni articoli telematici a riguardo e sosteneva che a seguito di richiesta di chiarimenti l’allenatore riceveva un sms del segretario della A.C. RIMINI 1912 SRL che gli comunicava un incontro con la resistente fissato per la data del 09.09.2014 anticipandogli la volontà della società di escludere dal contratto il rimborso spesa. Sempre nel ricorso al presente Collegio il ricorrente esponeva che, in difetto di ulteriore comunicazione della società, con raccomandata del 15.09.2014 allegata, richiedeva formalmente il pagamento delle rate e dei rimborsi maturati e contestualmente dichiarava la sua disponibilità ad espletare le prestazioni contrattuali, precisando di attendere istruzioni in merito dall'allenatore della prima squadra oppure dalla dirigenza. Specificava, altresì, che la resistente, pur avendo ritualmente ricevuto la predetta raccomandata, presentava un autonomo esposto disciplinare nei confronti del tecnico. Infatti, in data 06.10.2014, la A.C. RIMINI 1912 SRL presentava al Collegio Arbitrale, unitamente alla Procura Federale, al Settore Tecnico della FIGC ed all'odierno ricorrente, un esposto nei confronti del sig. Marco ARNO nel quale spiegava il ruolo dell'allenatore nello staff tecnico e che il rapporto tra le parti veniva regolato con accordo economico avente un premio di tesseramento pari ad €10.000,00 e che il tecnico, in data 01.09.2014, in occasione dell'ordinaria attività di allenamento presso lo Stadio di Rimini, inopinatamente e senza nessun tipo di autorizzazione, non si presentava alla seduta programmata procurando disagio e nocumento alla squadra ed allo staff tecnico, reiterando tale comportamento per gli allenamenti fissati nei giorni seguenti senza spiegazioni e/o giustificazioni. Concludeva l’esposto ritenendo che nella era dovuto a titolo di premio di tesseramento da parte della A.C. RIMINI 1912 SRL al sig. Marco ARNO fin quando non avesse ripreso le proprie prestazioni di tecnico, chiedendo, quindi, l’adozione di provvedimenti di carattere disciplinari ed economici nei confronti dell' allenatore, allegando 1'accordo economico datato 16.08.2014. L'allenatore, con nuova nota del 09.10.2014, riscontrava 1'esposto della società contestandone il contenuto, confermando la disponibilità a svolgere le mansioni per le quali era stato contrattualizzato ed insisteva per il pagamento delle mensilità maturate di agosto e settembre non percepite. La resistente, in data 29.10.2014, opponeva nuovo esposto nel quale, riportandosi a quanto già spiegato nel precedente del 06.10.2014, contestava la missiva dell' allenatore datata 09.10.2014 e sosteneva che il ricorrente non era stato sollevato dall'incarico né tantomeno era stato autorizzato ad interrompere le proprie prestazioni, negando la nomina di altro allenatore in seconda. Nell'esposto veniva ribadita la fiducia nei confronti del sig. Marco ARNO, evidenziando che lo stesso non aveva ripreso a fornire le proprie prestazioni a cui era tenuto senza necessità di indicazioni a riguardo ed invitava, con diffida, l'allenatore a riprendere le sue mansioni. Concludeva l'esposto ritenendo, ancora una volta, che nulla era dovuto a titolo di premio di tesseramento al sig. Marco ARNO fin quando non avesse ripreso le proprie attività di tecnico in seconda, chiedendo l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinari ed economici nei suoi confronti. Il sig. Marco ARNO, a sua volta, con raccomandata del 07.11.2014, prendeva atto di quanto sostenuto dalla società nel nuovo esposto del 29.10.2014 e precisava che tale invito a riprendere le prestazioni di allenatore in seconda non gli era mai stato rivolto prima facendo presente che si sarebbe presentato al campo di allenamento il martedì successivo, 11.11.2014 h. 14.00, per svolgere le sue mansioni, reiterando la richiesta circa il mancato pagamento delle rate del premio di pagamento scadute a quella data e il rimborso spese. Il ricorrente, nella cronistoria rappresentata nel ricorso del 29.01.2015, sosteneva, inoltre, che in data 11.11.2014 si presentava al campo ma veniva invitato ad andarsene puntualizzando che l’ulteriore missiva del 12.01.2015 valida come diffida di pagamento, nella quale ribadiva la propria disponibilità a svolgere le proprie mansioni come da contratto, rimaneva senza riscontro. Concludeva il ricorso affermando che la A.C. RIMINI 1912 SRL nulla aveva versato al ricorrente che, pertanto, alla data del ricorso, risultava creditore della somma complessiva di €10.336,00 di cui € 7.000,00 relativi alle rate di premio di tesseramento scadute e € 3.366,00 per 1'indennità chilometrica dei mesi di luglio e agosto 2014 calcolata sulla base del fatto che la distanza residenza-campo era di 102 km., per 50 viaggi tra allenamenti e partite, indicando che, di norma, gli allenamenti svolti erano 5, allegando a sostegno il percorso estrapolato da un comune motore di calcolo tragitto autostradale. Reclamava, in ulteriore conclusione, la condanna della resistente al pagamento delle rate non ancora scadute alla data del ricorso ma eventualmente scadute alla data dell'esame dello stesso e chiedeva a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 10.366,00 oltre le rate di premio pari ad € 1.000,00 ciascuna a far tempo da febbraio 2015 compresso fino alla date della decisione. La A.C. RIMINI 1912 SRL in data 21.07.2015 presentava proprie controdeduzioni a difesa, ribadendo ancora una volta le eccezioni e le conclusioni già formalizzate e rassegnate negli esposti del 06.10.2014 e del 29.10.2014, contestando quanto richiesto dal sig. Marco ARNO, argomentando, tra le altre, che it ricorrente aveva inviato incomprensibili note di risposta al sol fine di dilatare i tempi della ripresa dell'attività professionale dovuta in forza dell'accordo economico siglato tra le parti e che lo stesso mai aveva ripreso la predetta attività senza fornire spiegazione alcuna, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo in quanto totalmente pretestuoso ed infondato sia in fatto che in diritto. Il tutto sulla base delle premesse e argomentazioni di parte come da memoria in atti. Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 01.09.2015, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, trasmetteva in data 03.09.2015 comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l’accordo economico tra le parti non era stato depositato. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con comunicazione del 19.10.2015, inoltrava richiesta alla Procura Federale di conoscere se la stessa aveva effettuato degli accertamenti relativi alla vertenza insorta tra le parti, chiedendo, nell'eventualità, la trasmissione della relazione al Collegio affinché potesse deliberare in merito. La Procura Federale trasmetteva, con fax di accompagnamento, la comunicazione di archiviazione del procedimento n. 303/14-15, avente ad oggetto il "comportamento del sig. Arno Marco (allenatore in 2° del Rimini) che non si e mai presentato alle sedute di allenamento del 1.9.14 determinando con la sua ingiustificata assenza un comportamento disciplinare rilevante ", nella quale veniva riportato testualmente che "ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 quinquies del vigente Codice di Giustizia Sportiva si comunica che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto con provvedimento a parte e stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso ". Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e l'intero incartamento agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle conclusioni della Procura Federale, ritenute assorbenti, che non ha rilevato fattispecie di rilievo disciplinare ed acquisite al fascicolo, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso proposto. Il ricorrente con la missiva del 15.09.20 14, sostenendo di essere stato esonerato di fatto, richiedeva formalmente alla resistente il pagamento delle rate e del rimborso spesa maturati a quella data e contestualmente dichiarava la sua disponibilità ad espletare le prestazioni contrattuali per le quali attendeva istruzioni. La A.C. RIMINI 1912 SRL, in data 06.10.2014, ha presentato autonomo esposto nel quale contestava il comportamento del ricorrente chiedendo l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinari ed economici nei suoi confronti, ritenendo che nulla gli era dovuto a titolo di premio di tesseramento fin quando non avesse ripreso le proprie prestazioni di tecnico, senza intimare formalmente al ricorrente, anche con comunicazione diretta e specifica allo stesso, di riprendere immediatamente il proprio ruolo. Nel nuovo esposto del 29.10.2014 la resistente ribadiva la fiducia al tecnico ed lo invitava a riprendere la propria attività di allenatore in seconda, diffidandolo a riguardo. L'allenatore, nella missiva del 07.11.2014, precisava che tale invito non gli era mai stato rivolto prima e annunciava che si sarebbe presentato al campo di allenamento il martedì successivo, 11.11.2014 h. 14.00, per riprendere le sue mansioni. Il sig. Marco ARNO nel ricorso al Collegio affermava che in data 11.11.2014, come preannunciato, si presentava al campo ma veniva invitato ad andarsene. Circostanza, questa, mai contestata da parte resistente che non riscontrava, altresì, l'ulteriore missiva del 12.01.2015 valida come diffida di pagamento, nella quale l'allenatore ribadiva ancora la propria disponibilità a svolgere le proprie mansioni come da contratto e comunque di rimanere a disposizione della società. Il quantum dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, pars ad € 10.000,00, non e contestato ma ammesso dalle stesse, mentre non può essere accolta la richiesta economica inerente il rimborso spese in quanto non compiutamente provata. Entrambe le copie degli accordi, allegati agli scritti difensivi di ciascuna delle parti, non specificano il numero di allenamenti previsti che non può ritenersi provato adducendo "di norma " un numero di sedute, così come non e ritenuta sufficiente a riguardo la sola produzione documentale del tragitto residenza-campo estrapolato da un comune motore di calcolo percorso PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.C. RIMINI 1912 SRL di corrispondere al sig. Marco ARNO, nella sua qualità, la somma di €10.000,00 quale premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2014/15. Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica per le motivazioni sopra spiegate. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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