F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Lorenzo ALACQUA / ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 (102 bis/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA:all. Lorenzo ALACQUA / ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937
(102 bis/45)
ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA Angelo AGUS
Il sig. Lorenzo ALACQUA, nella sua qualità di allenatore professionista di 2^ categoria, iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., matricola 63699, in data 16.02.16, inoltrava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937. Nel ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2014/15 lo aveva assunto in qualità di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato di Eccellenza Siciliana, girone B, e la stessa, in persona del rapp.te legale sig. Costantino SALVATORE, si impegnava a corrispondergli la somma di € 13.000,00 quale premio di tesseramento annuale da versarsi in n. 10 rate da 1.300,00, come da accordo economico del 27.08.2014, accluso al ricorso, regolarmente depositato presso il C.R. SICILIA LND che, interrogato in merito al precedente reclamo presentato sempre dall'allenatore nei confronti della stessa società per i ratei dei mesi novembre '14, dicembre '14 e gennaio '15 dell'identico accordo, aveva fatto pervenire apposita nota del 21.09.2015 in atti. L'allenatore dichiarava di essere stato esonerato in data 16.01.2015 e lamentava la mancata corresponsione di n. 4 mensilità scadute, precisamente febbraio, marzo, aprile e maggio 2015, per un totale residuo di € 5.200,00 chiedendo, quindi, a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere all'immediato pagamento della predetta somma oltre gli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 18.03.2016, provvedeva ad invitare la resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente eventualmente di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La società non riteneva di dover argomentare in merito e rimaneva silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quelli agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 di corrispondere al sig. Lorenzo ALACQUA, nella sua qualità, la somma di € 5.200,00 quale premio di tesseramento relativo alle quattro mensilità sopra indicate oltre ad € 10,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 5.210,00, importo maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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