F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Francesco CANTATORE / ASD SAN MARCO SERVIGLIANO ( 103 bis/45 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA:all. Francesco CANTATORE / ASD SAN MARCO SERVIGLIANO
( 103 bis/45 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 14.01.2016, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l’allenatore di base Uefa B Francesco Cantatore, iscritto nel ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. San Marco Servigliano, della somma di € 2.880,00, per i ratei scaduti il 28.02.2015 e 30.04.2015 dovuti per il premio di tesseramento previsti per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e spese legali. Nel ricorso l'allenatore ha comunicato che questo Collegio Arbitrale, con Comunicato Ufficiale n. 2, stagione sportiva 2015/2016, nella riunione del 23.11.2015, di cui ha fornito copia, ha già esaminato la sua prima richiesta, datata 11.02.2015, per ottenere il riconoscimento dei ratei scaduti a tutto il 31.12.2014, a seguito dell'accordo economico sottoscritto dalle parti nel mese di agosto 2014, con la A.S.D. San Marco Servigliano, per to conduzione tecnica della prima squadra partecipante at Campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche della LND. Il ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso la richiesta di sollecito del pagamento per € 5.308,26, come stabilito dal lodo del 23.11.2015 di questo Collegio Arbitrale, nonché il pagamento della somma di € 2.880,00 per i ratei del 28.02.2015 e 30.04.2015, specificando che in mancanza sarebbe stato costretto a presentare ulteriore ricorso al Collegio Arbitrale della LND. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 9.02.2016, invitava ritualmente la società ASD San Marco Servigliano ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originali dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Cantatore e, quest'ultimo, ad inviare le eventuali osservazioni. Il Presidente della società convenuta, anche se in ritardo, ha contro dedotto comunicando che ha adempiuto all'obbligo del pagamento di € 5.308,00, così come indicato nella delibera di questo Collegio Arbitrale del 23.11.2015, con bonifico bancario del 15.01.2016, di cui é stato allegato copia, e che non intende pagare la ulteriore somma di € 2.880,00 per i ratei del 28.02.2015 e 30.04.2015, (€ 1.440,00 cadauno) in quanto scadute al di della decisione. Inoltre, poiché l'oggetto della controversia e identico, tra il ricorso del 28.01.2015 già deciso e quello che attualmente ci occupa del 7.01.2016, sulla vertenza si é formato giudicato in considerazione della inappellabilità della decisione adottata dal Collegio il 23.11.2015, Comunicato Ufficiale n. 2 del 2015. La convenuta ha, altresì, comunicato che il Collegio Arbitrale non può ora riesaminare per il principio del "NE BIS IN IDEM" la vertenza in ordine a quanto richiesto dall'allenatore Cantatore Francesco con l'attuale ricorso perché la stessa richiesta era già stata formulata da lui nel precedente ricorso del 28.01.2015 e non accolto relativamente alle rate del 28.02.2015 e 30.04.2015. In ordine a quanto sopra evidenziato la convenuta ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente Cantatore. Alle controdeduzioni della convenuta il ricorrente ha replicato sostenendo che il lodo emesso dal Collegio Arbitrale il 23.11.2015, C.U. n. 2, ha riguardato solo i ratei scaduti al 31.12.2014, omettendo di pronunciarsi sui ratei di febbraio ed aprile 2015, avendo deciso di liquidare solo i ratei maturati alla data del ricorso, compreso quello di dicembre e che non può ritenersi sussistere il divieto del "ne bis in idem" che può operare solo in caso di pronuncia e, pertanto, ribadisce la sua richiesta di accoglimento del ricorso e il rigetto delle tesi della ASD San Marco Servigliano. Inoltre, considerato anche il tenore pretestuoso delle deduzioni della società, ne richiede la sua condanna al rimborso delle spese legali necessarie alla difesa. Questo Collegio Arbitrale letti gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso presentato dall'allenatore Cantatore Francesco ritiene che lo stesso é meritevole di accoglimento. La tesi della società circa il rigetto del ricorso per aver questo Collegio Arbitrale già deciso sul ricorso non é accoglibile in quanto la decisone assunta in data 23.11.2015, con C.U. n. 2, era riferita ai solo ratei scaduti alla data del 31.12.2015. Appare evidente che il Collegio Arbitrale all'epoca non poteva entrare nel merito dei ratei aventi scadenze successive alla decisione che ipoteticamente potevano essere pagati dalla società all'allenatore ricorrente. Pertanto, al ricorrente spettano € 2.880,00 per i ratei scaduti al 28.02.2015 e 30.04.2015, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2885.00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. San Marco Servigliano di corrispondere all'allenatore Francesco Cantatore la somma di € 2.880,00, per i ratei del 28.02.2015 e 30.04.2015, per premio di tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.885,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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