F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Danilo Sante TREVISI / APD GIOVENTU’ CAMPI ( 174/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Danilo Sante TREVISI / APD GIOVENTU’ CAMPI ( 174/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA Con ricorso del 15.06.2015 l'allenatore di Base UEFA B Danilo Sante TREVISI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.LG.C., ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.P.D. GIOVENTU’ CAMPI, il pagamento della somma complessiva di € 450,00 relativa all'attività prestata nel Corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il tecnico spiegava che la società GIOVENTU’ CAMPI gli aveva affidato, quale collaboratore tecnico, la conduzione delle squadre giovanili partecipanti al Campionato Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico e che, con scrittura privata del 02.09.2013 allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere at ricorrente un compenso pari ad € 2.500,00 quale premio di tesseramento. L'allenatore, poi, precisava di aver ricevuto, il 25.09.2014, un assegno per un ammontare pari a € 1.300,00, di cui € 150,00 relativi alla stagione precedente, e un assegno per un ammontare pari a € 1.350,00 risultato, tuttavia, scoperto; in seguito aveva percepito una somma pari a € 400,00, in data 10.12.2014, ed € 500,00, in data 18.12.2014, lamentando il mancato pagamento di € 450 oltre interessi, nonché le spese sostenute, pari a € 1.350. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016, provvedeva ad invitare la società GIOVENTU’ CAMPI a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La convenuta, con missiva del 18.01.2016, inviata sia al Collegio che al ricorrente, informando le parti di un cambio dei vertici societari, segnalava come fosse in via di definizione un accordo per risolvere in via bonaria la controversia. Tuttavia, tale accordo ancora non risulta essere stato perfezionato ovvero notificato al Collegio. Il Comitato Regionale Puglia della LND, su richiesta della segreteria del Collegio, comunicava, in data 10.03.2016, che il tecnico risultava tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, tuttavia nulla risultava per la stagione precedente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso nonché gli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta, infatti, offre ampio riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento PQM accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.P.D. GIOVENTU’ CAMPI di corrispondere al sig. Danilo Sante TREVISI, la somma di € 450,00 quale saldo del premio di tesseramento; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali, equitativamente calcolati in € 4,50, per un totale complessivo pari a € 454,50. L'importo totale così calcolato verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it