F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC ( 186,45) ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC ( 186,45) ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA Con ricorso datato 27 giugno 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 30 giugno 2015 (ultimo giorno utile),l'allenatore di base Uefa B Giovanni Renna, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Iserna FC partecipante al Campionato Nazionale di Serie D Girone F nella Stagione Sportiva 2013/2014 a far data dal 16 agosto 2013 e fino alla data del suo esonero. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 16 agosto 2013 la A.S.D. Isernia FC si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo fordo pari ad € 10.000,00 da erogarsi in 5 rate bimestrali di eguale importo (€ 2.000,00 cadauna), scadenti al 16 ottobre 2013, 16 dicembre 2013, 16 febbraio 2014, 16 aprile 2014 e 16 giugno 2014, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Il signor Renna, nel ricorso in esame, comunicava di essere stato esonerato dalla società in data 3 gennaio 2014, e di aver percepito la minor somma di € 6.000,00 rispetto a quanto pattuito. Con il ricorso in esame il Signor Renna ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Isernia FC di corrispondergli l'importo di € 4.000,00 a titolo di residuo premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2013/2014 (ovvero per le rate scadute il 16 aprile e il 16 giugno 2014), il tutto oltre interessi di mora. Successivamente, con lettera raccomandata del 15 luglio 2015, spedita in data 21luglio 2015, il Renna faceva pervenire alla Segreteria del Collegio copia del cedolino di spedizione della raccomandata inviata alla A.S.D. Isernia FC contenente il reclamo, al fine di dimostrare la tempestività dello stesso. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 22 gennaio 2016 ricevuta dalla società in data 29 gennaio 2016 invitava la A.S.D. Isernia FC a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Con fax datato 4 gennaio 2015 ma spedito in data 4 gennaio 2016 la A.S.D. Isernia FC comunicava a questo Collegio il cambiamento dell'indirizzo della sede e dei recapiti telefonici. Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2016 la A.S.D. Isernia FC comunicava al Segretario di questo Collegio Arbitrale di non aver mai ricevuto copia del reclamo proposto dal signor Renna, e rimaneva in attesa di successive comunicazioni. Con lettera raccomandata del 5 febbraio 2016 il Segretario del Collegio Arbitrale trasmetteva alla suddetta società il reclamo proposto dall'allenatore Renna unitamente alla copia della documentazione ad esso allegata, invitando la società a far pervenire le proprie osservazioni nel termine di otto giorni dal ricevimento. La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato. Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 22 gennaio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 25 gennaio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Giovanni Renna ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Isernia FC partecipante al Campionato di Serie D Girone F nella stagione sportiva 2013/2014 fino alla data dell'esonero intervenuto in data 3 gennaio 2014 e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giovanni Renna e fa obbligo alla società A.S.D. Isernia FC di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 4.000,00 a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale lordo per la stagione sportiva 2013/2014 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00.L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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