F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA : all. Roberto DE BIANCHI / SD ASTI CALCIO srl (21/56) ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA : all. Roberto DE BIANCHI / SD ASTI CALCIO srl (21/56) ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 24/07/2015 l'allenatore Roberto De Bianchi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della cat. Esordienti, nella Società S.D. Asti Calcio srl partecipante al campionato giovanile evidenziato, nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 16/09/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.000,00 (quattromila/00) da corrispondersi in dieci rate di € 400.00 (quattrocento/00) ciascuna da erogarsi nel giorno 10 dei mesi che vanno da settembre 2014 a giugno 2015. Con il reclamo in esame il sig. Roberto De Bianchi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.D. Asti Calcio srl di corrispondergli 1'importo residuo di € 2.400.00 (duemilaquattrocento/00) avendo percepito sull'importo pattuito acconti per euro 1,600.00 (milleseicento/00). L' allenatore inoltre richiede € 1.200,00 (milleduecento/00) a fronte di rimborsi spese per indennità chilometrica. relativi all'art. 2B dell'accordo economico, maturati dal mese di gennaio 2015 fino al 30 giugno 2015. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante della svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25/01/2016, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale LND. su richiesta del 25/01/2016 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26/01/2016 ha risposto certificando il mancato deposito del contratto stipulato fra le parti il 16/09/2014, prodotto dall'allenatore. Il Collegio esaminata In documentazione pervenuta, considerato che: - 1'allenatore ha svolto la sua attività fino al termine della stagione sportiva: - la S.D. Asti Calcio srl nella ha ritenuto di contro dedurre; ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e PQM il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.D. Asti Calcio srl di corrispondere all'allenatore sig. Roberto De Bianchi la somma di € 2.100,00 relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 e gli importi maturati relativi all’art. 2 b. Tale somma e in risultante della differenza tra l'importo residuo dovuto dalla Società e il massimale consentito per la conduzione tecnica delle squadre minori (euro 2.500,00). inoltre vanno aggiunti come richiesto, gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 21.00 (ventuno/00). L’importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale lino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno. come da costante orientamento di questo Collegio. Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale in quanto le parti hanno pattuito una cifra superiore al massimali consentiti per la categoria allenata. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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