F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Massimo DEL PRINCIPE / ASD CIVITAVECCHIA 1920 (22/56) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA: all. Massimo DEL PRINCIPE / ASD CIVITAVECCHIA 1920
(22/56)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
Con ricorso del 21/07/2015 l'allenatore Massimo Del Principe, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della ASD Civitavecchia 1920 partecipante al campionato di Eccellenza girone A, del Comitato Regionale Lazio nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 19/09/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da corrispondersi in dieci rate di € 700,00 (settecento/00) ciascuna da erogarsi l'ultimo giorno dei mesi che vanno da agosto 2014 a maggio 2015. Con il reclamo in esame il sig. Del Principe, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Civitavecchia 1920 di corrispondergli l'importo residuo di € 6.300,00 (seimilatrecento/00) avendo percepito sull'importo pattuito solo il saldo del primo rateo scaduto il 31/08/2014. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25/01/2016, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l’ allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Lazio. su richiesta del 25/01/2016 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 19/09/2014. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta considerato che: - 1'allenatore ha svolto la sua attività fino al termine della stagione sportiva 2014/2015 - la ASD Civitavecchia 1920 nulla ha ritenuto di contro dedurre; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della ASD Civitavecchia 1920 di corrispondere all'allenatore sig. Massimo Del Principe la somma di € 6.300,00 (seimilatrecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 63,00 (sessantatre/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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