F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA : all. Antonio Nino FERRARO / ASD TROFARELLO (23/56) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA : all. Antonio Nino FERRARO / ASD TROFARELLO
(23/56)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 24/07/2015 l'allenatore Antonio Nino Ferraro, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. TROFARELLO, partecipante al campionato di Prima Categoria, girone F del campionato Regionale Piemonte V.A. LND, nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 11/07/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da corrispondersi in dieci rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna da erogarsi nel giorno 10 dei mesi che vanno da settembre 2014 a giugno 2015. Con il reclamo in esame il sig. Ferraro, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Trofarello di corrispondergli l’importo residuo di € 4.000,00 (quattromila/00) avendo percepito finora complessivi euro 1.000,00 (mille/00) a mezzo assegno bancario. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25/01 /2016 , ricevuta il 02/02/2016, ha invitato la A.S.D. Trofarello a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale LND Piemonte V.A., su richiesta del 25/01/2016 del Segretario del Collegio Arbitrale. con lettera del 29/01/2016 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 27/08/2014. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che 1'allenatore ha svolto la sua attività presso la A.S.D. Trofarello fino al 17/01/2015 data in cui gli veniva comunicato 1'esonero quale responsabile tecnico della prima squadra,e che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre. ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Trofarello di corrispondere all’allenatore sig. Antonio Nino Ferraro la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00 (quaranta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientarnento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediataznente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dale di.sposizioni clell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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