F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Luigi ALVARDI / ASD ANZIO CALCIO 1924 ( 148/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Luigi ALVARDI / ASD ANZIO CALCIO 1924 ( 148/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Ivano CORRADA Con ricorso del 15.05.2015 l'allenatore professionista di 2^ Categoria Luigi Alvardi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, il pagamento della somma complessiva di € 10.750,20 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15. Nel ricorso il tecnico spiegava che l'allora società ANZIOLAVINIO oggi ANZIO CALCIO gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti e che, con scrittura privata del 01.08.2014 a firma del legale rappresentante e allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 7.500,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in dieci ratei da € 750,00. Il Tecnico veniva esonerato in data 14.09.2014 e provvedeva a dare riscontro dell'esonero il 25.10.2014, sia alla società che al Settore Tecnico della FIGC, nonché all'AIAC confermando di rimanere a disposizione della società fino al termine della stagione. Il ricorrente, inoltre, segnalava al Collegio come gli fosse dovuta anche l'indennità chilometrica per l’attività di allenamento, di addestramento e per la partecipazione alle gare svolta fino alla data di esonero. Pertanto, provvedeva a quantificare la relativa somma dovutagli per un importo pari a € 3.070,20, indicando il numero dei chilometri che avrebbe percorso dal luogo di residenza, in Poli, al campo di allenamento, in Anzio,nonché la distanza percorsa in occasione delle gare giocate, allegando apposita richiesta relativa al percorso e agli spostamenti effettuati, precisando che tale somma era dovuta fino alla data di esonero. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della ANZIO CALCIO al pagamento della somma dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 7.500,00, nonché € 3.070,20 a titolo di rimborso spese per l’indennità chilometrica; il tutto per un importo complessivo part a € 10.750,20, maggiorato degli interessi di mora. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19.11.2015, provvedeva ad invitare la società ANZIO CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La convenuta, in data 15.12.2015, come da documentazione agli atti, depositava quietanze di pagamento relative agli importi corrisposti al ricorrente per un totale di € 7.000,00. In data 18.12.2015, l'allenatore, con ulteriore memoria, contestava integralmente il contenuto delle deduzioni difensive della società. In particolare eccepiva l'apocrifia delle sottoscrizioni sulle quietanze presentate dalla convenuta ed il fatto che tali quietanze risultassero prive di data certa e mancanti della firma del legale rappresentante. Precisava, infine, come per un mero errore materiale avesse calcolato una cifra errata, rimodulando la richiesta di pagamento per un importo complessivo pari a € 10.570,20 e non € 10.750,20. Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta della Segreteria del Collegio, comunicava il 03.12.2015 1'avvenuto deposito in data 08.09.2014, dell'accordo economico intercorrente fra le parti. Il Segretario del Collegio, al termine dell'attività istruttoria ed in considerazione della documentazione pervenuta, provvedeva, in data 27.01.2016, ad inviare gli atti del procedimento alla Procura Federale, al fine di verificare le sottoscrizioni delle quietanze e accertare eventuali violazioni al CGS. All'esito degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale, alle risultanze del quali questo Collegio deve necessariamente attenersi, e possibile affermare che "le firme apposte sulle ricevute sono comunque diverse dalle altre" (quelle apposte dal ricorrente sulla documentazione agli atti e in sede di audizione) e, di conseguenza, apocrife. Il Collegio, pertanto, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso nonché gli atti del procedimento e la relazione della Procura Federale, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusioni che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta, così come calcolata dal ricorrente, PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 di corrispondere al sig. Luigi ALVARDI, la somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento, oltre ad € 3.070,20 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica, per complessivi € 10.570,20; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali, equitativamente calcolati in € 105,00, per un totale complessivo pari a € 10.675,20. L'importo totale così calcolato verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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