F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Alessandro CRISCI / USD SINISCOLA SPORTING (171/45) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA:all. Alessandro CRISCI / USD SINISCOLA SPORTING
(171/45)
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI
Con ricorso del 13 giugno 2015 1'allenatore dilettante Alessandro CRISCI regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società U.S.D. SINISCOLA SPORTING partecipante al Campionato di Promozione Regionale girone B 2013-2014, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna, tramite gli Avv. Antonio Ruiu e Marialuisa Ruiu ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 2500 a fronte del premio di tesseramento di € 4000 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulate il 14 novembre 2013 e regolarmente depositato il 21.11.2013 la U.S.D.SINISCOLA SPORTING a fronte del premio di tesseramento di € 4000 ha effettuato il pagamento di solo € 1500. La U.S.D. SINISCOLA SPORTING invitata da questo Collegio il giorno 4 gennaio 2016 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. PQM il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla U.S.D. SINISCOLA SPORTING di pagargli la somma di € 2500 a saldo del premio di tesseramento di € 4000 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 10 per un totale di € 2510. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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