F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Giuseppe DEL GIUDICE / ASD ATLETICO CAMPOFRANCO ( 173/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Giuseppe DEL GIUDICE / ASD ATLETICO CAMPOFRANCO ( 173/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 19.06.2015, l'allenatore di base Uefa B Giuseppe DEL GIUDICE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO, il pagamento della somma di € 3.000,00, relativa alle rate scadute il 15.12.2014 e 15.04.2015, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, € 2.733,00 per rimborso spese di viaggi, per complessivi € 5.733,00, oltre agli interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore ha comunicato che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 14 settembre 2014, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Atletico Campofranco, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 4.000.00, da pagarsi in 2 rate di € 2.000,00 cadauna scadenti al 15.12.2014 e 15.04.2015. Il ricorrente ha comunicato, altresì, di essere stato esonerato con comunicazione scritta, a firma del Presidente della società Atletico Campofranco, del 17.01.2015, di aver percepito solo € 1.000,00 della somma pattuita in accordo, con assegno bancario della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo, datato 15.02.2015 e che più volte ha contattato il Presidente per sollecitarlo al pagamento della restante somma di cui e ancora creditore senza alcun risultato. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, e stato depositato presso i loro Uffici, in data 1.10.2014. Con raccomandata del 4.01.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Atletico Campofranco a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed all'allenatore ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta, con raccomandata del 22.01.2016, ha contro dedotto asserendo che il ricorrente ha ricevuto tutto quanto maturato per la sua attività di allenatore svolta dal 14.09.2014 al 16.01.2015 (4 mesi) e che non risulta vero che la stessa non ha mai voluto raggiungere un accordo per definire la diatriba con il sig. Del Giudice. La convenuta continua asserendo che al ricorrente sono state corrisposti: 1- € 1.000,00, in data 30.10.2014 (matrice in originate); 2- € 1.000,00, in data 17.12.2014 (copia a ricalco, la matrice in originale trattenuta dal sig. Del Giudice); 3-€ 1.000,00 assegno BBC del 15.02.2015, già prodotto dal sig. Del Giudice e che le somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 con acconti di € 500,00 consegnati nell'arco dei rispettivi mesi. Tutto ciò doveva essere regolarizzata con carta intestata della società, in quanto sottoscritti su buoni di consegna, specificando data ed importi totali versati, pertanto, al ricorrente allenatore sono stati versati € 3.000,00 per l'attività svolta nei quattro mesi e, siccome lo stesso ha usufruito di vitto e alloggio é stato più volte richiesto un incontro per regolarizzare la situazione creatasi. La convenuta, ha, altresì, comunicato che il ricorrente nel periodo di attività di tecnico della società e stato domiciliato in Campofranco ed a dimostrazione di ciò ha allegato una dichiarazione del proprietario dell'immobile così come allo stesso non spettano i rimborsi spese sostenuti per i viaggi effettuati da Campofranco a Casteltermini per gare ed allenamenti poiché le spese sono già state rimborsate dai dirigenti di turno, così come da dichiarazioni allegati alle controdeduzioni. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale preso atto della raccomandata del 16.03.2016 con la quale il ricorrente Del Giudice ha chiesto notizie della sua vertenza ed accertato per il tramite del sito di Poste Italiane che la raccomandata spedite dalla società convenuta, contenente le controdeduzioni, non era ancora stata recapitata all'allenatore Del Giudice, in data 9.04.2016, ha inoltrato, a mezzo raccomandata a/r, il testo delle controdeduzioni assegnando il termine di otto giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni. Il ricorrente Del Giudice Giuseppe, con raccomandata del 9.04.2015, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della società contestandole in pieno e richiedendo at Collegio di far obbligo alla società Atletico Campofranco di pagargli il suo credito pari ad € 3.000,00 per premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015 ed € 2.733,00 per spese di viaggi sostenuti per raggiungere il campo di calcio della società Atletico Campofranco, sito nel comune di Casteltermini, e per una volta a settimana per raggiungere il suo domicilio sito a Favignana, così come concordato in accordo economico del 14.09.2014, trasmesso con la vertenza. Il ricorrente ha, inoltre, ribadito di aver percepito solo ed esclusivamente la somma di € 1.000,00, con assegno, incasso il 15.02.2015 e che la ricevuta recante la data del 30.10.2014 é falsa e che la ricevuta del 17.12.2014 é l’unica da lui sottoscritta e firmata c riguardante il parziale pagamento per € 1.000,00 della rata scadente il 15.12.2014, avvenuto con l’assegno già allegato ed incassato in data 15.02.2015. Il ricorrente in merito alle dichiarazioni allegale alle controdeduzioni della società ha comunicato che le stesse sono state sottoscritte da persone con vincolo di parentela con i Dirigenti della società Atletico Campofranco e sono prive di fondamento e assolutamente non riconosciute e non autocertificate come previsto dalla legge. In ordine ai fatti sopra richiamati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giuseppe Del Giudice e meritevole di accoglimento in quanto la società Atletico Campofranco ha fornito solo la prova del pagamento di € 1.000,00, effettuato al ricorrente Del Giudice Giuseppe con assegno non trasferibile n. 0022101817-10 della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo del 15.02.2015. Le dichiarazione prodotte dalla società per attestare e dimostrare pagamenti di carburante all'allenatore per spostamenti con la propria autovettura per gli allenamenti e della sua permanenza in Campofranco non possono essere prese in considerazione da questo Collegio Arbitrale perché non prodotte a norma di legge e quindi giuridicamente irrilevanti. Al ricorrente spettano, pertanto, € 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 2.733,00 per spese di viaggio debitamente documentate e previste in contratto, oltre ad € 28.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.761,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD Atletico Campofranco di corrispondere all'allenatore Giuseppe Del Giudice la somma di € 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, di € 2.733,00 per spese di viaggi oltre ad € 28,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.761,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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